L’esenzione dal pagamento dell’IVA è applicabile anche a favore di soggetti giuridici che non sono configurabili come case di riposo ma rientrano nelle categorie delle attività simili.
L’esenzione dal pagamento dell’IVA è applicabile anche a favore di soggetti giuridici che non sono configurabili come case di riposo ma rientrano nelle categorie delle attività simili, in base alle quali si svolgono prestazioni di assistenza e cura a favore delle persone portatrici di handicap.
Questo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 221 del 27 aprile 2022, che spiega quali siano le caratteristiche necessarie perché un centro di assistenza venga considerato similare alle case di riposo ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’IVA.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàL’istante in questione è un’impresa sociale ONLUS che opera senza scopo di lucro e che si occupa di fornire assistenza sociale a favore di soggetti affetti da disturbi psichiatrici.
La società afferma di voler ampliare la propria attività, con l’avvio di programmi residenziali di “abitare supportato” al fine di assegnare ai pazienti delle unità abitative dove non riceveranno assistenza continua, ma avranno sostegno offerto da operatori non stabilmente presenti nelle unità.
In base al programma che si intende mettere in atto, la società sostiene che addebiterà ad ogni soggetto interessato una retta che comprende sia l’utilizzo dell’unità residenziale con le relative utenze e i pasti, sia l’accompagnamento e il supporto necessario per le attività quotidiane, le visite mediche e la garanzia di un’assistenza reperibile H24.
La ONLUS istante chiede pertanto quale sia il corretto trattamento ai fini IVA per le prestazioni descritte e per la gestione globale dell’intero programma.
Advertisement - PubblicitàCome prospettato dallo stesso istante, l’Agenzia delle Entrate afferma che, in base alle condizioni rappresentate, le prestazioni svolte dalla ONLUS siano assimilabili a quelle indicate nel DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 all’art. 10, primo comma punto 21.
Nello specifico, si stabilisce qui che tra le operazioni esenti dal pagamento dell’IVA siano ricomprese anche:
“le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;”
Il Fisco spiega inoltre che, come specificato dalla stessa normativa, l’esenzione ha carattere oggettivo e considera solamente la riconducibilità dei servizi e delle prestazioni offerte. Non è rilevante in tal senso invece la natura giuridica del soggetto.
La tesi è stata poi riconfermata anche con la Risoluzione n. 39/E del 16 marzo 2004, in cui si è chiarito nello specifico che la valenza oggettiva è da intendersi:
“nel senso che le prestazioni di servizi in essa elencate rientrano nell’esenzione dall’IVA a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le rende”.
L’anno dopo poi, con la Risoluzione n. 164 del 25 novembre 2005, il Fisco aveva chiarito inoltre che le prestazioni rese a favore dei portatori di handicap psichici devono essere assimilate alle prestazioni cosiddette di “abitare supportato”, riconoscendo pertanto che tali servizi fruiscono dell’esenzione da IVA.
L’Agenzia osserva pertanto che, in base a quanto stabilito dalla normativa, le prestazioni che la ONLUS intende offrire siano da considerare di carattere oggettivo, in quanto soddisfano i requisiti elencati al sopra citato art. 10 del DPR n. 633/1972.
Viene precisato che le fatture potranno fruire dell’esenzione da IVA sia per il pagamento delle rette richieste dalla ONLUS per i servizi di alloggio, assistenza e sostegno, sia per quanto riguarda tutte le altre prestazioni accessorie che la società intende offrire a favore degli ospiti portatori di handicap psichici.