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Esenzione imposte per separazione: sì anche per mutuo successivo

In base alle disposizioni del nostro ordinamento giuridico, tutti gli atti preposti al fine di giungere ad una separazione consensuale tra coniugi godono di diritto dell’esenzione dal pagamento di tutte le imposte.

Esenzione imposte per separazione: sì anche per mutuo successivoEsenzione imposte per separazione: sì anche per mutuo successivo
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In base alle disposizioni del nostro ordinamento giuridico, tutti gli atti preposti al fine di giungere ad una separazione consensuale tra coniugi godono di diritto dell’esenzione dal pagamento di tutte le imposte.

Il caso di oggi tuttavia ci mostra uno scenario particolare in cui, conseguentemente ad una separazione consensuale, uno dei coniugi vorrebbe stipulare un nuovo contratto di mutuo a proprio nome per la stessa abitazione che prima era quella familiare.

L’esenzione dalle imposte è dunque valida solo per gli atti che risultano direttamente mirati alla separazione consensuale, oppure è applicabile anche a quelle condizioni di post-separazione in cui i coniugi mirano a rifarsi una vita da soli?

Approfondiamo di seguito.

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Esenzione imposte atti di separazione: mutuo a nome di uno solo

Il caso di oggi è stato affrontato di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 260 dell’11 maggio 2022.

L’istante afferma di aver fatto richiesta per l’omologazione della separazione consensuale, in accordo con il marito. Qui i due coniugi hanno deciso di comune accordo che la casa dove prima viveva il nucleo familiare venisse attribuita interamente al marito, con obbligo da parte dello stesso di corrispondere alla moglie la somma derivante dal mutuo contratto a nome di entrambi nel 2016.

A questo proposito, la donna afferma che il marito dovrà stipulare un nuovo mutuo esclusivamente a nome proprio, e che tale condizione sarebbe imprescindibile al fine di raggiungere consensualmente un accordo di separazione.

Chiede pertanto al Fisco se l’esenzione dalle imposte per gli atti volti alla separazione consensuale debbano considerarsi solo in riferimento alla pratiche che sono direttamente attribuibili alla separazione, o se sia possibile fruirne anche per quelle condizioni direttamente legate alla separazione, nelle quali i coniugi puntano a ricostruirsi una vita per conto proprio.

Leggi anche: “Prima Casa: sì alla vendita prima di 5 anni in caso di “crisi coniugale”

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Separazione consensuale: validi anche gli atti stipulati con terzi

L’Agenzia delle Entrate richiama la normativa che dispone appunto l’esenzione dalle imposte per tutti gli atti necessari al raggiungimento di una separazione consensuale volta a risolvere la crisi tra coniugi.

Tale disposizione la troviamo all’art. 19 della Legge n. 74 del 6 Marzo 1987, dove è scritto chiaramente che:

Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni […], sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

A questo proposito, risultano fondamentali i chiarimenti forniti successivamente dalla Corte di Cassazione che, in occasione di una sentenza, aveva specificato che l’obiettivo della normativa è quello di favorire la “sistemazione” dei rapporti patrimoniali tra coniugi in crisi, al fine di evitare che le ripercussioni fiscali possano ostacolare il raggiungimento di un accordo consensuale volto alla separazione.

Per questo motivo, chiariva la Cassazione, la Legge sopracitata:

dispone in via assolutamente generale l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e […] anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all’interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi”.

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Esenzione imposte: valida sia per atti “necessari” che “eventuali”

In tale ottica, si precisa, tra gli atti che godono dell’esenzione dalle imposte rientrano anche quelli mirati ad attuare il trasferimento della proprietà di beni mobili e immobili all’uno o all’altro coniuge.

Ancora più nello specifico, la Corte chiarisce anche che l’esenzione dalle imposte è valida:

  • Sia per gli atti di carattere “necessario”, ovvero quelli di “consenso reciproco a vivere separati, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare nell’interesse della prole, assegno di mantenimento in presenza dei relativi presupposti”;
  • Sia per quelli di contenuto “eventuale”, ovvero “patti di eterogenea natura che trovano occasione nella separazione, ma costituenti accordi patrimoniali del tutto autonomi conclusi dai coniugi per l’instaurazione del regime di vita separata”.

Alla luce di quanto esposto, e vista anche la condizione di imprescindibilità che caratterizza la necessità di stipulare un nuovo mutuo a nome di uno solo dei coniugi al fine di risolvere la crisi, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il marito possa fruire dell’esenzione dal pagamento delle imposte per il nuovo mutuo da contrarre in forma autonoma.

Leggi anche: “Trasferimento immobile tra conviventi di fatto: l’esenzione è valida?



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TAGS: esenzione imposte, mutuo, separazione consensuale

Autore: Redazione Online

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