Il regime dell’edilizia libera comprende numerosi interventi edilizi che possono essere realizzati senza dover richiedere alcun permesso o autorizzazione, e senza dover neanche inviare una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).
Generalmente le opere ammesse all’edilizia totalmente libera sono quelle ricomprese nella categoria della manutenzione ordinaria di cui al Testo Unico per l’Edilizia, art. 3, comma 1, lettera a). Per approfondire, leggi: “Edilizia libera: tutte le principali opere in manutenzione ordinaria”
Il regime dell’edilizia libera tuttavia comprende in realtà molte altre tipologie di lavori che, pur non necessitando del rilascio di alcun titolo, richiedono però la trasmissione della CILA. Si tratta dei lavori appartenenti all’edilizia parzialmente libera.
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Advertisement - PubblicitàGli interventi rientranti nell’edilizia parzialmente libera, che quindi sono soggetti solo all’obbligo di presentare la CILA prima dell’avvio dei lavori, sono disciplinati dal TUE all’art. 6-bis.
Qui si specifica che gli interventi soggetti a obbligo di Comunicazione Asseverata (ovvero certificata da un professionista), riguarda tutti quei lavori che non fanno parte delle seguenti categorie:
Se dunque si intende conseguire un intervento non incluso in alcuna categoria citata sopra, allora si tratterà di un intervento parzialmente libero, realizzabile previa presentazione della CILA.
Solo le regioni a statuto ordinario possono, inoltre, prevedere autonomamente:
La Comunicazione dovrà essere trasmessa per via telematica o presentata in forma cartacea da parte del soggetto interessato allo Sportello Unico del comune di riferimento.
Sarà possibile a quel punto già dare avvio ai lavori, ma è fondamentale che gli interventi da realizzare rispettino tutti i criteri richiesti in riferimento a:
La CILA che si presenta all’ufficio comunale dev’essere asseverata da un tecnico abilitato, che dovrà:
Alla Comunicazione dovrà inoltre essere allegato l’elaborato progettuale relativo agli interventi da realizzare, oltre ai dati identificativi dell’impresa alla quale questi saranno affidati.
Nel caso in cui i lavori dovessero comportare una variazione dei dati catastali relativi all’immobile, il soggetto interessato dovrà allegare la documentazione per la variazione alla comunicazione che presenterà dopo la fine degli interventi. Questa sarà poi trasmessa tempestivamente da parte dell’ufficio comunale all’Agenzia delle Entrate.
La mancata presentazione della CILA per gli interventi per i quali è obbligatoria comporta per l’interessato l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 euro. Se però il soggetto si ravvede presentando la Comunicazione mentre i lavori sono ancora in corso, la sanzione sarà ridotta di due terzi.
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