Con il termine edilizia libera si fa riferimento a tutte gli interventi edili per i quali non è necessario richiedere autorizzazioni al Comune e/o altri titoli abilitativi agli Enti preposti per poter realizzare tali opere.
Che cosa si intende per edilizia libera? Con il termine edilizia libera si fa riferimento a tutte gli interventi edili per i quali non è necessario richiedere autorizzazioni al Comune e/o altri titoli abilitativi agli Enti preposti per poter realizzare tali opere.
Questo è quanto stabilisce il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001 con le successive modifiche, come il D.Lgs 222/2016).
Ciò significa che le opere considerate di edilizia libera sono esenti dall’obbligo di presentazione della CILA e della SCIA e di ottenimento del Permesso di costruire.
CILA è l’acronimo di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata. Questo documento deve essere trasmesso prima dell’inizio lavori al Comune di riferimento.
Riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria che non implicano una modifica strutturale all’edificio.
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è obbligatoria quando si interviene sulle parti strutturali di un edificio e quindi se le opere che si andranno a realizzare implicheranno una variazione a livello strutturale dell’edificio stesso.
In questo caso il proprietario dell’immobile deve inviare la SCIA al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune e può farlo esclusivamente per via telematica.
Il Permesso di costruire è indispensabile quando le opere genereranno una variazione della sagoma e del volume del’edificio, in particolare se trattasi di un aumento.
Questa autorizzazione viene rilasciata quando l’intervento edilizio è considerato conforme alle norme urbanistiche vigenti e alla normativa di riferimento, tra cui in primis quelle inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, come indicato nel Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 81/2008.
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Sommario
Sono gli interventi che rientrano nell’ambito della manutenzione ordinaria, cioè le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici oppure quelle necessarie al buon mantenimento degli impianti tecnologici preesistenti.
Per impianti tecnologici si intendono gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitario, di aerazione, elettrico, canna fumaria o camino.
Di seguito le categorie in cui sono suddivise le opere in edilizia libera 2024:
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Advertisement - PubblicitàElenchiamo di seguito le principali opere edili realizzabili in edilizia libera nel 2024 ovvero che non necessitano di Permesso di costruire, né di CILA né di SCIA.
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Advertisement - PubblicitàIn base alla tipologia di intervento, in alcuni casi si rende necessaria la predisposizione e presentazione preventiva della comunicazione di avvio lavori.
Con tale documentazione il proprietario dell’immobile oggetto delle opere informa l’ufficio tecnico del Comune ove si trova ubicato l’edificio fornendo tutte le informazioni inerenti i lavori che si andranno a realizzare.
A prescindere dalla richiesta o meno da parte del Comune della presentazione del Comunicazione di inizio lavori, bisogna sempre tenere presente che in ogni caso tutti gli interventi di edilizia devono essere effettuati nel pieno rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di quanto stabilito dalla normativa vigente che regolamenta questo settore.
Gli aspetti fondamentali che devono essere garantiti durante e post realizzazione delle suddette opere sono: norme antisismiche, norme di sicurezza negli ambienti di lavoro, norme antincendio, norme igienico-sanitarie, osservazione dei parametri stabiliti in merito all’efficientamento energetico degli edifici, norme di tutela dal rischio idrogeologico, rispetto di eventuali vincoli disposti dal codice dei beni culturali e del paesaggio oppure di limitazioni di carattere architettonico o storico.
Advertisement - PubblicitàAccedendo al seguente link dell’Agenzia delle Entrate è possibile trovare le informazioni complete e dettagliate in merito alle agevolazioni fiscali attualmente in vigore di cui il contribuente può beneficiare in base alla tipologia di interventi realizzati.
In linea generale, i contribuenti possono portare in detrazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi l’Irpef nella misura del 50% delle spese sostenute. Tale misura è in vigore e riguarda le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Il tetto massimo di spesa stabilito per ciascun immobile è pari a 96mila euro.
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Attenzione: la percentuale di Irpef consentita in detrazione passerà ad essere del 30% a partire dal 2028 e fino al 2033. Inoltre, con molta probabilità nella prossima legge di Bilancio non ci sarà la proroga dell’attuale percentuale del 50%, al contrario, si ripristinerà quella originaria che era pari al 36%. Questo con effetto a partire dal 1 gennaio 2025.
L’altra grande variabile è costituita dai tetti massimi di spesa detraibile. L’attuale limite per ciascun immobile è fissato in 96mila euro ma purtroppo questa somma si vedrà praticamente dimezzata a partire dal 1 gennaio 2025.
Da tale data, infatti, il nuovo tetto massimo di spesa per ciascun edificio scenderà a 48mila euro.
Per quanto riguarda invece le opere effettuate per la realizzazione di interventi volti a potenziare la resilienza sismica degli immobili, la quota di Irpef in detrazione è maggiore: l’85% ed è possibile usufruirne attualmente fino al 31 dicembre 2024.
Queste misure sono sintetizzate nel cosiddetto Sisma bonus.
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