Ecobonus: tutti i documenti da controllare e conservare
L’Ecobonus prevede una detrazione al 65% o 50% a seconda di quali interventi di riqualificazione energetica si svolgano sugli edifici esistenti. Ma quali sono i documenti da controllare e conservare?
L’Ecobonus prevede una detrazione al 65% o 50% a seconda di quali interventi di riqualificazione energetica si svolgano sugli edifici esistenti.
Possono beneficiarne i soggetti residenti e non residenti, che siano titolari di qualsiasi tipologia di reddito. Hanno quindi diritto alla detrazione:
- Persone fisiche;
- Esercenti arti o professioni;
- Enti pubblici e privati che non operano nel settore commerciale;
- Società semplici;
- Associazioni tra professionisti;
- Soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Vediamo di seguito quali sono i documenti obbligatori per accedere all’Ecobonus.
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Advertisement - PubblicitàEcobonus: i documenti obbligatori per tutti gli interventi
A prescindere da quali interventi si decida di svolgere, l’Ecobonus prevede che siano obbligatori i seguenti documenti:
- Ricevuta informatica che attesta l’avvenuto invio telematico della scheda descrittiva all’ENEA.
- Fatture o ricevute fiscali che attestino il sostenimento degli importi di spesa indicati nella scheda descrittiva.
- Bonifico bancario o postale, con specificati i seguenti dati:
-
- Causale del versamento;
- Codice Fiscale del soggetto che esegue il bonifico;
- CF o Partita IVA del soggetto destinatario;
- Numero e data della fattura.
- Documentazione che attesti le spese che possono non essere avvenute col bonifico. Tali spese possono riguardare:
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- Ritenute d’acconto sui compensi ai professionisti;
- Imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni;
- Autorizzazioni e denunce di inizio lavori.
- Autocertificazione il cui il contribuente dichiara di non fruire di altri eventuali contributi riferiti agli stessi lavori.
- Copia della comunicazione legata alla prosecuzione lavori (se dovuta);
- Asseverazione che attesti la conformità delle opere realizzate e la congruità delle spese. In mancanza dell’asseverazione, il documento può essere sostituito da:
-
- Una Dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità del progetto delle opere realizzate;
- La relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.
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Advertisement - PubblicitàEcobonus: ulteriore documentazione obbligatoria a seconda dei casi
In riferimento a specifiche casistiche, gli ulteriori documenti che sarà obbligatorio produrre e conservare in relazione all’Ecobonus sono:
- Nel caso in cui la spesa fosse sostenuta da un soggetto diverso dal proprietario, come l’affittuario o il comodatario, servirà una copia della dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori.
- Nel caso in cui l’immobile oggetto di lavori fosse stato venduto e l’atto prevedesse il mantenimento della detrazione a beneficio del venditore, servirà l’atto di cessione dell’immobile.
- Nel caso in cui l’immobile fosse pervenuto mediante successione, l’erede dovrà produrre, per ogni anno in cui fa valere una rata, un’Autocertificazione in cui si attesta la disponibilità del bene, nonché il possesso della detenzione materiale e diretta.
- Nel caso in cui gli interventi riguardassero le parti comuni di su edificio condominiale, servirà una dichiarazione dell’amministratore del condominio, in cui attesta:
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- Attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge;
- Certifica l’ammontare della somma spesa e la misura spettante per ogni condomino.
- Per gli edifici sprovvisti di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione legata all’utilizzo della detrazione.
- Nel caso in cui i lavori non dovessero essere ancora conclusi, si dovrà produrre un’Autocertificazione in cui il beneficiario attesta:
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- Che i lavori non sono terminati;
- Che la tipologia di intervento (da specificare) è in corso di realizzazione.
- Per tutti i casi in cui non si fruisce dell’Ecobonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, sarà necessario produrre una Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, in cui si attesta che il contribuente non ha usufruito delle opzioni alternative alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
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