Tra gli interventi che possono essere ammessi all’Ecobonus c’è anche l’acquisto e la posa in opera di finestre, comprensive di infissi, in quanto si tratta di elementi che sono in grado di apportare miglioramenti all’immobile dal punto di vista termico.
Tra gli interventi che possono essere ammessi all’Ecobonus c’è anche l’acquisto e la posa in opera di finestre, comprensive di infissi, in quanto si tratta di elementi che sono in grado di apportare miglioramenti all’immobile dal punto di vista termico.
È possibile provvedere all’installazione sia su singole unità che sulle parti comuni degli edifici condominiali, con detrazione al 50% per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018. Fino al 2017 la detrazione era pari al 65%.
Vediamo come funziona.
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Advertisement - PubblicitàL’Ecobonus prevede per l’intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi un valore di detrazione massimo di 60.000 euro.
L’intervento è ammissibile solo nel caso in cui l’acquisto venga fatto in sostituzione di elementi già esistenti, e prevede una percentuale di detrazione pari al 50% delle spese sostenute.
In particolare, possono essere oggetto di sostituzione le finestre, comprensive di infissi, che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, o verso vani non riscaldati.
Possono essere ricompresi in questa tipologia di intervento anche i portoni d’ingresso, come precisato nella Guida all’Ecobonus delle Entrate, a condizione però che si tratti sempre di “serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati […].”
In merito alle finestre, tra l’altro, si fa presente che gli infissi possono ricomprendere anche tutte le strutture accessorie che:
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Advertisement - PubblicitàSia che si tratti di finestre comprensive di infissi, oppure di portoni di ingresso, tutti i serramenti che vengono installati con l’intento di accedere alla detrazione del 50% concessa dall’Ecobonus, dovranno rispettare i requisiti richiesti per gli interventi di isolamento termico.
Si tratta dei requisiti di trasmittanza termica disposti all’Allegato E del Decreto Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020.
I valori di trasmittanza massimi consentiti per accedere alla detrazione per le finestre e i serramenti sono quelli previsti dalla UNI EN ISO 10077-1:2018 e, in particolare, devono essere inferiori o uguali a:
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