Tra gli interventi che possono essere ammessi all’Ecobonus c’è anche l’acquisto e la posa in opera di finestre, comprensive di infissi, in quanto si tratta di elementi che sono in grado di apportare miglioramenti all’immobile dal punto di vista termico.
È possibile provvedere all’installazione sia su singole unità che sulle parti comuni degli edifici condominiali, con detrazione al 50% per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018. Fino al 2017 la detrazione era pari al 65%.
Vediamo come funziona.
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Advertisement - PubblicitàL’Ecobonus prevede per l’intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi un valore di detrazione massimo di 60.000 euro.
L’intervento è ammissibile solo nel caso in cui l’acquisto venga fatto in sostituzione di elementi già esistenti, e prevede una percentuale di detrazione pari al 50% delle spese sostenute.
In particolare, possono essere oggetto di sostituzione le finestre, comprensive di infissi, che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, o verso vani non riscaldati.
Possono essere ricompresi in questa tipologia di intervento anche i portoni d’ingresso, come precisato nella Guida all’Ecobonus delle Entrate, a condizione però che si tratti sempre di “serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati […].”
In merito alle finestre, tra l’altro, si fa presente che gli infissi possono ricomprendere anche tutte le strutture accessorie che:
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Advertisement - PubblicitàSia che si tratti di finestre comprensive di infissi, oppure di portoni di ingresso, tutti i serramenti che vengono installati con l’intento di accedere alla detrazione del 50% concessa dall’Ecobonus, dovranno rispettare i requisiti richiesti per gli interventi di isolamento termico.
Si tratta dei requisiti di trasmittanza termica disposti all’Allegato E del Decreto Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020.
I valori di trasmittanza massimi consentiti per accedere alla detrazione per le finestre e i serramenti sono quelli previsti dalla UNI EN ISO 10077-1:2018 e, in particolare, devono essere inferiori o uguali a:
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