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Ecobonus 2023: la guida pratica e completa

Ecobonus 2023: la guida pratica e completaEcobonus 2023: la guida pratica e completa
Ultimo Aggiornamento:

Con la nuova Legge di Bilancio il Governo italiano ha confermato una serie di importanti incentivi tra i quali l’Ecobonus, una misura che spetta in diverse percentuali a seconda dei tipi di interventi effettuati e dei costi sostenuti.

L’Ecobonus fa parte di un pacchetto di provvedimenti introdotto qualche anno fa per rilanciare l’economia del Paese e per dare un po’ di respiro si settori maggiormente colpiti dalla crisi.

Cos’è, come funziona e quali interventi sono ammessi per accedere al beneficio?

Dai costi detraibili fino ai soggetti beneficiari, nei paragrafi seguenti ecco le informazioni sul bonus per il risparmio energetico.

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Che cos’è l’Ecobonus?

L’Ecobonus è la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili esistenti. Gli incentivi riconosciuti per i lavori rivolti all’efficienza energetica sono stati introdotti con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013.

Le disposizioni connesse agli interventi ammessi in detrazione fiscale, agli adempimenti e ai limiti di spesa sono indicate nell’art. 14 del Decreto Legge n.63, modificato diverse volte negli anni successivi. Insieme ad altri essenziali bonus, l’ultima manovra ha prorogato l’Ecobonus sino al 31 dicembre 2024 e per alcuni interventi la detrazione fiscale riconosciuta agli aventi diritto è salita al 110%.

La proroga ha quindi interessato diversi incentivi per l’edilizia e per ciascuna agevolazione ha esteso l’opportunità di richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Interessati dalla misura dell’Ecobonus sono i lavori edili e impiantistici svolti con lo scopo di contenere i consumi energetici. Interventi che consentono comunque non solo il contenimento dei consumi energetici ma anche interessanti risparmi economici o il miglioramento termico degli edifici:

In pratica, in base al tipo di lavoro di riqualificazione energetica e ai costi sostenuti, i contribuenti hanno l’opportunità ricevere indietro parte delle spese: 50%, 65%, 110%.

La detrazione fiscale del 110%, logicamente la più vantaggiosa, è però strettamente connessa allo svolgimento dei lavori trainanti. Con l’Ecobonus si può optare per la detrazione fiscale, la cessione del credito o lo sconto in fattura.

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Interventi riconosciuti per l’accesso alla detrazione fiscale del 110%

Per determinati lavori la detrazione fiscale spettante con l’Ecobonus ai soggetti beneficiari è quindi cresciuta fino al 110%. Gli interventi interessati da questa detrazione sono:

  • i lavori effettuati sulle parti comuni degli immobili rivolti a sostituire gli esistenti sistemi di climatizzazione invernale con quelli centralizzati per il raffrescamento e/o riscaldamento con efficienza almeno uguale alla classe A;
  • lavori mirati all’isolamento termico delle superfici inclinate, orizzontali e verticali che riguardano gli involucri degli edifici con un’incidenza maggiore al 25% delle superfici disperdenti degli edifici interessati oppure di singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari con uno o più accessi indipendenti dall’esterno;
  • lavori effettuati su edifici unifamiliari oppure su singole unità immobiliari che si trovano all’interno di un edificio plurifamiliare con uno o più accessi indipendenti dall’esterno, rivolti a sostituire gli esistenti impianti di climatizzazione invernale con impianti per il raffrescamento e/o riscaldamento con efficienza almeno uguale alla classe A.

All’Ecobonus del 110% sono poi ammessi pure i cosiddetti “lavori trainati”, cioè determinati costi sostenuti per lavori effettuati congiuntamente con quelli sopra riportati o con interventi che danno accesso al Sismabonus.

L’art. 119 del Decreto Rilancio include inoltre i tipi di costi sostenuti per:

  • gli impianti fotovoltaici (accumulatori compresi), fino a un limite di spesa di 48mila €. Sono inclusi pure i sistemi integrati di accumulo, entro il limite di 1.000 € per ciascun kWh di capacità di accumulo;
  • le installazioni di colonnine di ricarica per mezzi elettrici se regolarmente legate agli interventi trainanti.

Per accedere alla detrazione fiscale del 110% sono previsti determinati adempimenti, senza i quali è preclusa ogni possibilità di accesso. Previsto infatti il rilascio da parte dei tecnici specializzati dell’APE ante e post interventi, il documento per certificare le caratteristiche energetiche degli immobili.

In questo caso con l’APE è necessario attestare il passaggio ad almeno due classi superiori rispetto alla classe iniziale. Attestazione APE a parte, per l’accesso all’Ecobonus 110%, attraverso l’asseverazione rilasciata sempre da tecnici abilitati, bisogna dimostrare di aver rispettato i requisiti minimi e la congruità dei costi.

Infine vanno aggiunti gli ordinari adempimenti, tra i quali la trasmissione della comunicazione ENEA.

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Detrazione fiscale del 65%: lavori ammessi all’agevolazione

Insieme alla detrazione fiscale del 110% sono previste le ordinarie detrazioni: gli interventi di riqualificazione energetica rimangono agevolati al 65% e al 50% se non svolti congiuntamente ai lavori trainanti.

I lavori ammessi alla detrazione del 65% sono:

  • gli interventi per la riqualificazione globale;
  • gli interventi per coibentare le strutture opache orizzontali e verticali;
  • gli interventi per installare termici collettori solari;
  • gli interventi per installare caldaie a condensazione su ogni unità immobiliare in condominio o su parti comuni condominiali;
  • gli interventi per sostituire parzialmente o totalmente sistemi di climatizzazione invernale con sistemi forniti di aria calda a condensazione;
  • gli interventi per installare scaldaacqua a pompa di calore in sostituzione dei classici scaldaacqua.
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Elenco dei lavori ammessi alla detrazione del 50%

Dall’inizio di gennaio 2018, la misura dell’Ecobonus è stata ridotta al 50% per i seguenti interventi:

  • lavori per sostituire finestre complete di relativi infissi;
  • lavori per installare schermature solari;
  • lavori per installare caldaie a condensazione su unità immobiliari singole con efficienza energetica per riscaldamento uguale o maggiore al 90%.

Infine, per i lavori effettuati su parti condominiali che riguardano gli involucri degli edifici con un’incidenza maggiore al 25% delle superfici disperdenti, la detrazione fiscale arriva fino all’85%.

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Soggetti beneficiari e modalità di pagamento

L’agevolazione può essere richiesta da ogni contribuente, anche dai titolari dei redditi di impresa, possessori di immobili interessati da interventi finalizzati ai risparmi energetici.

L’Ecobonus è rivolto anche alla categoria degli incapienti in relazione ai costi sostenuti in privati edifici. In particolare i contribuenti ammessi sono:

  • titolari di redditi di impresa (società di capitali e di persone, persone fisiche);
  • gli enti privati e pubblici non impegnati in attività commerciali;
  • condomini per i lavori che interessano parti comuni, titolari di diritti reali sugli immobili, soggetti possessori di immobili in comodato, conviventi o familiari che sostengono i costi.

Le detrazioni fiscali sono riconosciute esclusivamente per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici residenziali e unità immobiliari già esistenti.

Sono esclusi dall’agevolazione fiscale i costi sostenuti in corso di costruzione di nuovi immobili.

L’ammissione all’Ecobonus è vincolata anche alla modalità di pagamento con la quale vengono sostenuti i costi. Per i soggetti non titolari di redditi di impresa i costi da detrarre devono essere pagati solamente attraverso bonifici bancari o postali.

Al momento di effettuare i versamenti con bonifici i contribuenti dovranno riportare correttamente la causale, il codice fiscale del fruitore, la partita IVA o il codice fiscale del soggetto al quale è indirizzato il versamento.

I soggetti titolari di redditi di impresa non hanno l’obbligo di pagare le spese attraverso i bonifici bancari o postali purché conservino i documenti necessari per dimostrare i costi sostenuti.

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Sconto in fattura e cessione del credito

In luogo alla detrazione fiscale nell’annuale dichiarazione dei redditi, per gli interventi ammessi all’agevolazione Ecobonus è possibile scegliere:

  • lo sconto in fattura, cioè è possibile optare per contributi di importi pari alle detrazioni spettanti anticipati dai fornitori che hanno svolto i lavori e recuperati da questi ultimi sotto forma di crediti di imposta. Gli stessi fornitori hanno poi la possibilità di una successiva cessione ad altri: ad esempio, intermediari finanziari e banche;
  • la cessione del credito d’imposta di pari importo, con la possibilità successiva di cedere il credito a soggetti come intermediari finanziari e banche.

Tuttavia è necessario ricordare le nuove disposizioni previste dal Decreto Legge n. 157/2021 che, con lo scopo di combattere il fenomeno delle frodi in ambito edilizio, ha esteso l’obbligo della certificazione di congruità dei prezzi e del visto di conformità anche all’Ecobonus.

A sua volta, la Legge di Bilancio 2022, ha cancellato il doppio obbligo nei casi di interventi in edilizia libera e di importi non maggiori ai 10mila euro, eccezion fatta per i costi relativi al bonus facciate.

I soggetti che hanno rilasciato i visti di conformità saranno tenuti alla trasmissione del modello telematico all’Agenzia delle Entrate, mentre per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini che rientrano nei bonus ordinari l’adempimento spetta agli amministratori di condomini.

Invece, il termine per la trasmissione del modello di comunicazione all’Agenzia è fissato al 16 marzo dell’anno seguente rispetto a quello in cui sono stati sostenuti i costi. Per effetto delle nuove regole previste dal Decreto Sostegni Ter sarà consentita un’unica cessione del credito, con il conseguente divieto di cessioni multiple. A tale regola fanno eccezione i crediti oggetti di sconto in fattura o di cessione entro la data del 7 febbraio 2022.

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Ecobonus 2023: comunicazione ENEA

Per beneficiare dell’Ecobonus 2023 un essenziale adempimento è rappresentato dall’invio della comunicazione ENEA sui costi sostenuti, da trasmettere entro il termine di novanta gg dalla data in cui sono finiti i lavori.

In ottemperanza all’articolo 6 del DM 6 agosto 2020 e dell’articolo 16 del Decreto Legge 63/2013 e s.m.i., le schede descrittive dei lavori ammessi alla misura bisogna trasmetterle ad ENEA solamente in modalità telematica.

Le informazioni da trasmettere all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile sono:

  • dati anagrafi dei beneficiari;
  • dati relativi agli immobili interessati dai lavori;
  • tipo di lavoro.

Per una corretta e completa compilazione della comunicazione è molto opportuna la consultazione del vademecum per l’Ecobonus, pubblicato dalla stessa Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Un supporto estremamente valido per conoscere bene tutte le notizie e le modalità richieste ai fini di un’esatta e tempestiva trasmissione della comunicazione. Tutte informazioni da reperire preventivamente sui canali ufficiali per non correre il rischio di vedersi rigettare l’istanza.



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TAGS: ecobonus, ecobonus 110

Autore: Redazione Online

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