Il recente Decreto-Legge del 2 marzo 2024, n. 19, noto come parte del nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha introdotto significative novità nel panorama legislativo italiano, toccando punti nevralgici come il lavoro, la sicurezza sul lavoro e gli adempimenti per le imprese.
Tra le modifiche più rilevanti spiccano quelle riguardanti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), strumento chiave nella lotta contro il lavoro sommerso e l’evasione contributiva. Queste novità, delineate nell’art. 29 del decreto, mirano a rafforzare le condizioni per la fruizione di benefici e agevolazioni da parte delle imprese, introducendo al contempo una novità importante: la possibilità di regolarizzazione postuma del DURC.
Queste misure rappresentano un passo significativo verso una maggiore regolarità e trasparenza nel settore del lavoro, con l’obiettivo di promuovere un ambiente di lavoro più equo e sicuro per tutti.
Sommario
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è da tempo uno strumento fondamentale nella lotta contro il lavoro nero e l’evasione contributiva in Italia. Servendo come passaporto per l’accesso a appalti pubblici, incentivi, sovvenzioni e agevolazioni varie, il DURC conferma la regolarità contributiva e assicurativa delle imprese nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi.
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Le recenti modifiche introdotte dal Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, arricchiscono questo strumento di nuove sfumature, particolarmente nel contesto del rafforzamento delle condizioni per l’accesso ai benefici già citati.
Primo tra i cambiamenti è la modifica apportata al comma 1175 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, che estende le condizioni per la fruizione dei benefici legati al DURC, includendo l’assenza di violazioni non solo contributive ma anche relative alla tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’introduzione di questo nuovo requisito sottolinea l’importanza di un approccio olistico alla regolarità aziendale, che considera la conformità a un ampio spettro di normative del lavoro come fondamentale per l’accesso a sostegni e incentivi.
In aggiunta, il comma 1175-bis rappresenta una novità di rilievo, introducendo la possibilità per le imprese di regolarizzare postumamente la propria situazione contributiva e assicurativa, così come eventuali violazioni, entro termini specificati dagli organi di vigilanza.
Questa disposizione apre una porta alla redenzione per le aziende che si trovano in situazioni di irregolarità, permettendo loro di rientrare in regola e recuperare l’accesso ai benefici precedentemente preclusi.
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Advertisement - PubblicitàLa revisione normativa apportata dall’articolo 29 del Decreto-Legge 2 marzo 2024 si concentra non solo sulla penalizzazione delle irregolarità ma anche sull’espansione dei benefici per le imprese in regola con i loro obblighi.
L’art. 1175 della legge n. 296/2006, come modificato, sottolinea che l’accesso ai benefici normativi e contributivi è subordinato non solo al possesso del DURC ma anche all’assenza di violazioni in materie critiche quali la tutela delle condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 1175
A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, ((all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché)) di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Articolo 1175-bisResta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
Questa estensione mira a promuovere un ambiente di lavoro più sicuro e giusto, incentivando le imprese a mantenere una condotta esemplare.
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La novità introdotta con il comma 1175-bis permette una sorta di “riscatto” per le imprese che, pur avendo commesso violazioni, procedono alla loro regolarizzazione entro determinati termini. Questa possibilità di regolarizzazione postuma rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato, dove la constatazione di irregolarità poteva comportare la perdita definitiva dei benefici.
La disposizione attuale, quindi, non solo incoraggia le imprese a riallinearsi alle normative in caso di violazioni ma limita anche le conseguenze negative di tali violazioni, a patto che vi sia un’immediata azione correttiva.
Advertisement - PubblicitàL’introduzione del comma 1175-bis rappresenta uno dei cambiamenti più significativi e innovativi portati dal Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19. Questa disposizione consente alle imprese di regolarizzare, anche a posteriori, la propria posizione rispetto agli obblighi contributivi e assicurativi e alle violazioni accertate, mantenendo o recuperando il diritto ai benefici previsti dalla legge.
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Tale possibilità di regolarizzazione postuma sottolinea l’importanza attribuita dal legislatore alla soluzione delle problematiche legate alla contribuzione e alla sicurezza sul lavoro, incoraggiando le imprese a intraprendere azioni correttive.
La regolarizzazione delle violazioni, secondo i termini e le modalità previsti dagli organi di vigilanza, permette alle aziende di rientrare in uno stato di conformità con le normative vigenti, evitando così la perdita definitiva dei benefici e degli incentivi. Inoltre, questa nuova disposizione impone un limite al recupero dei benefici erogati in caso di violazioni amministrative non regolarizzabili, stabilendo che l’importo del recupero non possa essere superiore al doppio dell’importo sanzionato.
Questo limite mira a bilanciare la necessità di punire le violazioni con la volontà di non compromettere irrimediabilmente la sostenibilità finanziaria delle imprese coinvolte.
Advertisement - PubblicitàIn sintesi, il nuovo comma 1175-bis introduce una visione più flessibile e dinamica nella gestione delle irregolarità, offrendo alle imprese la possibilità di correggere gli errori e di dimostrare il proprio impegno nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella conformità alle normative.
Questa apertura rappresenta un incentivo significativo per le aziende a mantenere una gestione trasparente e regolare, contribuendo così a creare un contesto lavorativo più giusto e sicuro per tutti.
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