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DL Superbonus: approvazione della Camera e passaggio al Senato

Il decreto Superbonus ha superato un’importante fase legislativa con l’approvazione della Camera dei deputati. Con 140 voti favorevoli, 92 contrari e 15 astenuti, il provvedimento si avvia ora verso il Senato, dove è atteso in Aula il 20 febbraio.

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Il decreto Superbonus ha superato un’importante fase legislativa con l’approvazione della Camera dei deputati. Con 140 voti favorevoli, 92 contrari e 15 astenuti, il provvedimento si avvia ora verso il Senato, dove è atteso in Aula il 20 febbraio.

Durante l’esame a Montecitorio e in Commissione Finanze, non sono state accolte proposte di modifica da parte delle opposizioni, mantenendo il testo originale approvato dal Consiglio dei ministri a dicembre.

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Questo articolo esamina le implicazioni principali del decreto e le modifiche proposte.

Il testo approvato dalla Camera

Il testo del decreto è rimasto invariato rispetto a quello approvato dal Consiglio dei ministri. Il governo, in linea con la sua posizione, cerca di limitare le possibilità di riapertura per i lavori già iniziati con il bonus al 110%, sebbene siano previste alcune eccezioni.

Nonostante le proposte avanzate da Ance e altri membri delle opposizioni, la direzione presa è chiara.

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Il decreto mira a concludere l’esperienza dell’agevolazione con l’aliquota al 110% e al 90%, passando al 70% per i lavori che devono ancora iniziare.

Un aspetto rilevante del provvedimento è l’istituzione di un contributo, riservato ai redditi sotto i 15mila euro, per le spese sostenute da gennaio al 31 ottobre 2024. I lavori devono aver raggiunto il 60% di completamento entro il 31 dicembre 2023, con i criteri di erogazione definiti dal Ministero dell’Economia entro il 28 febbraio, disponendo di 16,4 miliardi di euro.

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Un altro punto di interesse è l’intervento sul rischio di contenziosi per i cantieri aperti. Le detrazioni per i lavori che al 31 dicembre 2023 avevano optato per lo sconto in fattura o la cessione di credito, non saranno soggette a recupero da parte del Fisco se non completati, purché siano arrivati almeno al 60% di avanzamento.

Inoltre, non sarà necessario restituire le somme relative agli stati di avanzamento dei lavori se, entro il 31 dicembre 2023, non si è riusciti a completare il salto di due classi energetiche richiesto.

Il decreto ha anche modificato l’ambito di applicazione del bonus per le barriere architettoniche. La detrazione del 75% è ora limitata a interventi su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici in edifici esistenti, escludendo porte, infissi e altri elementi precedentemente coperti fino al 2023.

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Infine, il decreto stabilisce che dal 1° gennaio 2024, salvo eccezioni specifiche, non sarà più possibile utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Questa fase dell’approvazione del DL Superbonus segna un momento decisivo nella politica di incentivi per la ristrutturazione edilizia e l’efficienza energetica in Italia. Mentre il provvedimento si avvia al Senato, restano da valutare le implicazioni per i cittadini e le imprese del settore.



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TAGS: dl Superbonus, Superbonus

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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