Il Codice dei Beni Culturali (D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) impone l’obbligo di tutela e valorizzazione di tutti i beni culturali e paesaggistici di particolare pregio, che appartengano al patrimonio nazionale.
In quest’ottica, esistono dei beni che vengono inseriti d’ufficio tra i beni culturali per via della loro importanza storica, artistica, archeologica o etnoantropologica, in quanto contribuiscono a diffondere il valore del patrimonio italiano nel mondo.
Esistono però anche altri beni per i quali è necessario invece richiedere la Dichiarazione di interesse culturale per essere inseriti tra i beni da tutelare e valorizzare.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
L’art. 13 del Codice dispone in particolare che la dichiarazione di interesse culturale sia necessaria per finalizzare l’importanza dei beni che non rientrano in automatico tra quelli sottoposti a tutela.
Tale dichiarazione non dovrà essere pertanto richiesta per i beni di cui all’art. 10, comma 2, che devono essere sempre classificati come beni culturali anche nel caso in cui, in qualunque modo, venga modificata la loro natura giuridica.
Il procedimento che porta al rilascio della dichiarazione è di competenza delle soprintendenze, organi periferici facenti parte del Ministero della Cultura che si occupano, appunto, della gestione in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e dei beni paesaggistici.
Nello specifico, la richiesta di attribuzione dell’interesse culturale può essere predisposta dalla regione o da ogni altro ente territoriale interessato. La gestione dell’iter, tuttavia, spetta sempre al soprintendente competente, che avvierà il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale, dandone notizia al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
Nel caso in cui poi l’oggetto del procedimento fosse un complesso immobiliare, la comunicazione dovrà essere trasmessa anche al comune o alla città metropolitana territorialmente competente.
Tale comunicazione dovrà contenere nello specifico:
L’applicazione delle disposizioni previste al punto 3 di cui sopra viene condotto come misura cautelare. Si dispone infatti che tali effetti cesseranno nel momento in cui sarà concluso il procedimento legato alla dichiarazione di interesse culturale.
Advertisement - PubblicitàSe il procedimento di rilascio della dichiarazione di interesse culturale dovesse ottenere responso positivo, il titolo dovrà essere adottato dal Ministero della Cultura o – nel caso in cui si trattasse di beni che presentano particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale – sarà adottato dal competente organo centrale del Ministero.
A quel punto, il provvedimento di dichiarazione dovrà essere notificato tramite messo comunale, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario, possessore o detentore del bene in questione.
Qualora il bene culturale o paesaggistico dovesse essere soggetto a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione dovrà inoltre essere trascritto negli appositi registri su richiesta del soprintendente competente, e avrà efficacia per tutti gli eventuali successivi proprietari, possessori o detentori.
I beni dichiarati di interesse culturale dovranno inoltre essere inseriti dal Ministero in apposito elenco, anche su supporto informatico.
Advertisement - PubblicitàTutti i beni che vengono dichiarati di interesse culturale saranno assoggettati ai vincoli di tutela, conservazione e valorizzazione. Ciò a prescindere da chi appartengano.
Per i beni che necessitano di dichiarazione, però, è anche possibile proporre ricorso al Ministero della Cultura.
Nello specifico, il ricorso amministrativo dovrà essere presentato entro massimo 30 giorni dalla data in cui il proprietario, possessore o detentore riceverà la notifica di dichiarazione di interesse culturale per il bene in oggetto.
Il ricorso comporterà la sospensione degli effetti predisposti dal provvedimento di dichiarazione, con la sola eccezione delle disposizioni previste in via cautelare dal Capo II, dalla Sezione I del Capo III e dalla Sezione I del Capo IV, che abbiamo visto sopra.
Il Ministero della Cultura a quel punto avrà un tempo massimo di 90 giorni per decidere in merito all’accoglimento o al rigetto del ricorso presentato, che dovrà essere valutato in particolare anche dall’organo consultivo ministeriale competente a seconda della tipologia del bene culturale o paesaggistico.
Se il ricorso dovesse essere rifiutato, saranno ripristinati tutti gli effetti precedentemente sospesi.
Qualora invece il ricorso dovesse essere accolto, il Ministero dovrà provvedere ad annullare la dichiarazione di interesse culturale, oppure a riformularne le disposizioni previste.
In ogni caso, per il procedimento saranno applicate le semplificazione disposte in materia di ricorsi amministrativi di cui al DPR n. 1199 del 24 novembre 1971.
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