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Comunicazione Cessione e Sconto: proroga al 30 novembre, come fare

Comunicazione Cessione e Sconto: proroga al 30 novembre, come fareComunicazione Cessione e Sconto: proroga al 30 novembre, come fare
Ultimo Aggiornamento:

Con la Risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni necessarie per richiedere l’applicazione della sanzione minima per i soggetti che hanno presentato la Comunicazione per le opzioni alternative in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle normative.

Difatti, in presenza di determinate condizioni, ad alcuni soggetti è consentito l’invio della Comunicazione per la cessione del credito Superbonus 110% anche oltre le scadenze stabilite, grazie al sistema della remissione in bonis.

Approfondiamo di seguito.

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Comunicazione Cessione e Sconto: proroga scadenze con remissione in bonis

Con la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 è stato chiarito che la remissione in bonis è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio.

Questo significa che le scadenze per l’invio della Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative potranno essere prorogate fino alla presentazione della prima Dichiarazione dei Redditi. Chiaramente, questo sarà possibile mediante il pagamento di una sanzione minima.

In particolare, la remissione in bonis è disciplinata dal DL n. 16 del 2 marzo 2022 all’art. 2, comma 1, che prevede quanto segue:

La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza […]

L’accesso al Superbonus 110% e agli altri Bonus Casa che ammettono la scelta delle opzioni alternative non è quindi precluso per chi ha inviato o invierà la Comunicazione in ritardo rispetto alle scadenze previste.

Oltre ai requisiti che impongono che non siano ancora iniziate verifiche amministrative sulla pratica e che il ritardo non sia già stato constatato formalmente, per avvalersi della remissione in bonis ci sono anche altri criteri da rispettare. Questi sono:

  • Che il beneficiario abbia i requisiti sostanziali per accedere all’incentivo di interesse;
  • Che la Comunicazione venga comunque inviata non oltre la data di presentazione della prima Dichiarazione dei Redditi utile;
  • Che il beneficiario versi la sanzione minima prevista dall’art. 11, comma 1 del D.lgs. n. 471 del 18 novembre 1997, ovvero 250 euro, secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, compensazione esclusa, quindi solo con versamento unitario.
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Superbonus, Cessione credito: remissione in bonis, come si applica

La Circolare, con particolare riferimento al Superbonus 110% e agli altri Bonus edilizi, chiarisce che per chi invia la Comunicazione successivamente alle scadenze previste, la remissione in bonis è ammessa se:

  • Sussistono tutti i requisiti richiesti per accedere al Superbonus o ai Bonus Casa mediante le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito, in relazione alle spese dell’anno di riferimento;
  • Il contribuente ha mantenuto un comportamento coerente rispetto all’esercizio dell’opzione, soprattutto nei casi in cui esistono accordi o fatture riferibili all’esercizio dell’opzione che siano precedenti alla scadenza prevista per l’invio della Comunicazione;
  • La mancata trasmissione della Comunicazione nei termini stabiliti non è già stata posta all’attenzione delle attività di controllo;
  • Il contribuente versa la sanzione amministrativa di importo pari a 250 euro richiesta.

Qualora fossero rispettati tutti i requisiti di cui sopra, l’invio della Comunicazione è consentito comunque entro e non oltre la data di scadenza stabilita per la presentazione della prima Dichiarazione utile successiva all’ordinario termine di scadenza annuale stabilito per la trasmissione della Comunicazione.

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Comunicazione opzioni Superbonus: proroga al 30 novembre con sanzione

La scadenza annuale per presentare la Comunicazione delle opzioni alternative per l’usufrutto di Superbonus e Bonus Casa è fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Per quanto riguarda le spese 2021 e le rate residue non fruite del 2020, l’art. 10-quater del DL n. 4 del 27 gennaio 2022, ha stabilito la proroga per l’invio della Comunicazione fino al 29 aprile 2022.

Lo stesso articolo ha stabilito anche che i soggetti passivi IRES e i titolari di Partita IVA che sono tenuti a presentare la Dichiarazione dei Redditi entro il 30 novembre 2022, potranno presentare la Comunicazione per l’esercizio delle opzioni fino alla data del 15 ottobre 2022. Per approfondire, leggi: “Comunicazione Cessione del Credito: attenzione alla scadenza del 15 ottobre

Ricapitolando quanto detto in relazione alla remissione in bonis, sia la scadenza del 29 aprile 2022 che quella del 15 ottobre 2022, possono essere prorogate fino al 30 novembre 2022 (termine per la presentazione della dichiarazione redditi per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

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Versamento sanzione 250 euro: come si procede

Per procedere con il versamento della sanzione minima si dovrà utilizzare il modello F24 ELIDE, indicando il Codice Tributo “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”.

Si fa presente che il modello F24 ELIDE dovrà essere compilato come segue:

  1. Nella sezione “Contribuente”:
    • Nei campi “Codice Fiscale” e “Dati Anagrafici”, dovranno essere indicati il Codice Fiscale e i dati anagrafici del soggetto beneficiario della detrazione per la quale si sono esercitate le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura. In caso di lavori effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, bisognerà indicare il CF e i dati del condominio se presenti, altrimenti i dati riferibili al condomino incaricato dell’invio;
    • Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, si dovrà indicare il Codice Fiscale del primo cessionario o fornitore che ha acquistato il credito. Qui inoltre, nello spazio con scritto “codice identificativo”, bisognerà indicare il numero “10”. Qualora la Comunicazione in oggetto si riferisse a operazioni di cessione fatti con più fornitori o cessionari, nel campo indicato bisognerà trascrivere il CF solo di uno di questi.
  1. Nella sezione “Erario ed altro”:
    • Nel campo “Tipo”, si dovrà indicare la lettera “R”;
    • Il campo “elementi identificativi” dovrà essere lasciato vuoto;
    • Nel campo “Codice”, si indicherà il Codice Tributo “8114”;
    • Nel campo “Anno di riferimento”, si dovrà trascrivere l’anno in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione oggetto della Comunicazione.

Leggi anche: “Comunicazione Sconto in fattura e Cessione del credito: come si compila passo per passo



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TAGS: cessione del credito, comunicazione cessione, scadenza cessione, sconto in fattura

Autore: Redazione Online

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