L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni necessarie per richiedere l’applicazione della sanzione minima per i soggetti che hanno presentato la Comunicazione per le opzioni alternative in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle normative.
Con la Risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni necessarie per richiedere l’applicazione della sanzione minima per i soggetti che hanno presentato la Comunicazione per le opzioni alternative in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle normative.
Difatti, in presenza di determinate condizioni, ad alcuni soggetti è consentito l’invio della Comunicazione per la cessione del credito Superbonus 110% anche oltre le scadenze stabilite, grazie al sistema della remissione in bonis.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Con la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 è stato chiarito che la remissione in bonis è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio.
Questo significa che le scadenze per l’invio della Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative potranno essere prorogate fino alla presentazione della prima Dichiarazione dei Redditi. Chiaramente, questo sarà possibile mediante il pagamento di una sanzione minima.
In particolare, la remissione in bonis è disciplinata dal DL n. 16 del 2 marzo 2022 all’art. 2, comma 1, che prevede quanto segue:
“La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza […]”
L’accesso al Superbonus 110% e agli altri Bonus Casa che ammettono la scelta delle opzioni alternative non è quindi precluso per chi ha inviato o invierà la Comunicazione in ritardo rispetto alle scadenze previste.
Oltre ai requisiti che impongono che non siano ancora iniziate verifiche amministrative sulla pratica e che il ritardo non sia già stato constatato formalmente, per avvalersi della remissione in bonis ci sono anche altri criteri da rispettare. Questi sono:
La Circolare, con particolare riferimento al Superbonus 110% e agli altri Bonus edilizi, chiarisce che per chi invia la Comunicazione successivamente alle scadenze previste, la remissione in bonis è ammessa se:
Qualora fossero rispettati tutti i requisiti di cui sopra, l’invio della Comunicazione è consentito comunque entro e non oltre la data di scadenza stabilita per la presentazione della prima Dichiarazione utile successiva all’ordinario termine di scadenza annuale stabilito per la trasmissione della Comunicazione.
Advertisement - PubblicitàLa scadenza annuale per presentare la Comunicazione delle opzioni alternative per l’usufrutto di Superbonus e Bonus Casa è fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Per quanto riguarda le spese 2021 e le rate residue non fruite del 2020, l’art. 10-quater del DL n. 4 del 27 gennaio 2022, ha stabilito la proroga per l’invio della Comunicazione fino al 29 aprile 2022.
Lo stesso articolo ha stabilito anche che i soggetti passivi IRES e i titolari di Partita IVA che sono tenuti a presentare la Dichiarazione dei Redditi entro il 30 novembre 2022, potranno presentare la Comunicazione per l’esercizio delle opzioni fino alla data del 15 ottobre 2022. Per approfondire, leggi: “Comunicazione Cessione del Credito: attenzione alla scadenza del 15 ottobre”
Ricapitolando quanto detto in relazione alla remissione in bonis, sia la scadenza del 29 aprile 2022 che quella del 15 ottobre 2022, possono essere prorogate fino al 30 novembre 2022 (termine per la presentazione della dichiarazione redditi per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Advertisement - PubblicitàPer procedere con il versamento della sanzione minima si dovrà utilizzare il modello F24 ELIDE, indicando il Codice Tributo “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”.
Si fa presente che il modello F24 ELIDE dovrà essere compilato come segue:
Leggi anche: “Comunicazione Sconto in fattura e Cessione del credito: come si compila passo per passo”
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