Con la Circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha disposto tutte le istruzioni da seguire in merito agli aggiornamenti degli archivi del Catasto Terreni e Fabbricati.
Il documento è frutto di un lavoro svolto in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato e con gli Ordini professionali tecnici, in rappresentanza dei professionisti che sono abilitati alla presentazione degli atti mirati all’aggiornamento catastale.
I chiarimenti si sono resi necessari al fine di evitare il più possibile la presenza di disallineamenti nei dati. A questo proposito, la Circolare contiene nuove specifiche anche in riferimento alle regole volte a garantire l’allineamento della cartografia e degli archivi censuari di Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
La Circolare n. 11/E sarà dunque uno dei nuovi documenti di riferimento per quanto riguarda la redazione degli atti di aggiornamento catastale mediante l’utilizzo dei software: PREGEO per il Catasto Terreni, e DOCFA per il Catasto Fabbricati.
In particolare, vengono forniti qui tutti i chiarimenti relativi all’aggiornamento dei dati per i casi di frazionamento dei cosiddetti “Enti Urbani”, procedura che ha portato finora alla nascita di dubbi e incongruenze.
Sono considerati Enti Urbani quei terreni che erano classificati al Catasto Terreni, ma sulle quali sono stati successivamente edificati dei fabbricati e, quindi, si è dovuto effettuare il passaggio al Catasto Fabbricati.
Quando questo accade, la particella rimane comunque registrata anche al Catasto Terreni, dove apparirà però la scritta “particella con qualità ente urbano”. Queste tipologie di terreni saranno indicate prive di intestazione e di dati di classamento, in quanto non risultano avere più alcuna utilità ai fini agricoli per via dell’avvenuta costruzione di fabbricati.
Advertisement - PubblicitàPer quanto riguarda la divisione degli enti urbani, nello specifico si parla di “frazionamenti interni al lotto urbano” e, a parte alcune specifiche eccezioni, si predispongono direttamente in riferimento al Catasto Fabbricati mediante atto di aggiornamento DOCFA.
Il frazionamento può essere disposto invece al Catasto Terreni esclusivamente nei seguenti casi:
Viene specificato, in ogni caso, che l’aggiornamento dev’essere predisposto presso il Catasto Terreni:
“[…] solo qualora la particella derivata perda ogni collegamento con il lotto urbano originario; viceversa, qualora la particella derivata mantenga un qualsiasi collegamento con il lotto urbano originario, non è consentito operare l’aggiornamento in cartografia mediante frazionamento al Catasto Terreni […]”
Advertisement - PubblicitàIl rispetto delle corrette correlazioni tra gli identificativi da predisporre presso il Catasto Fabbricati e quello dei Terreni è fondamentale. In caso contrario, si andrebbero appunto a creare dei disallineamenti tra le informazioni presenti negli archivi catastali, con unità immobiliari urbane costituite da porzioni ricadenti su distinte particelle derivate dal frazionamento.
A questo proposito, le operazioni di aggiornamento dovranno consistere nella predisposizione:
La Circolare precisa inoltre che: “se il frazionamento interessa un Ente Urbano non si può prescindere dall’aggiornamento dei beni immobili censiti al Catasto Fabbricati, anche quando detto frazionamento è effettuato con preliminare atto di aggiornamento geometrico Pregeo.”
Per via di quanto detto, è possibile che le particelle censite come Enti Urbani o Fabbricati Promiscui non corrispondano con i dati legati alle unità immobiliari urbane. Questo può essere dovuto:
In questi casi, si fa presente, gli atti Pregeo non potranno essere approvati, ma saranno restituiti al professionista con l’indicazione a risolverne le incongruenze o, qualora necessario, a presentare le corrette dichiarazioni presso il Catasto Fabbricati.
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