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Bonus Ristrutturazioni: installazione impianti è ammissibile?

Con un recentissimo quesito abbiamo l’occasione di chiarire nuovamente quali siano gli interventi che effettivamente possono essere agevolati con il Bonus Ristrutturazioni e quali siano le condizioni per i vari interventi.

Bonus Ristrutturazioni: installazione impianti è ammissibile?Bonus Ristrutturazioni: installazione impianti è ammissibile?
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Con un recentissimo quesito affrontato proprio nella giornata di oggi dal Fisco, abbiamo l’occasione di chiarire nuovamente quali siano gli interventi che effettivamente possono essere agevolati con il Bonus Ristrutturazioni e quali siano le condizioni per i vari interventi.

Il Bonus Ristrutturazioni infatti è forse il bonus casa che ammette più tipologie di lavori agevolabili, spesso anche molto differenti tra loro, e prevede differenti condizioni in base alla natura dell’intervento.

Andiamo dunque a vedere nello specifico quali siano realmente i lavori ammissibili e se, in quest’ottica, sia possibile l’installazione di un impianto a pompa di calore e di altre tipologie di impianti.

Leggi anche: “Superbonus e sostituzione impianti: quali tipologie sono valide

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Bonus Ristrutturazioni e Bonus Mobili: installazione impianti

Prima di addentrarci nel cuore dell’argomento, ricordiamo che, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, il Bonus Ristrutturazioni ha ottenuto la proroga fino al 2024 senza subire modifiche. Lo stesso, bene o male, è accaduto per la gran parte degli altri bonus casa, ad eccezione del Bonus Facciate che invece ha ottenuto il rinnovo solo fino al 31 dicembre 2022 e con aliquota ridotta dal 90% al 60%.

Per saperne di più leggi: “Manovra 2022 è Legge: misure, incentivi, tutte le novità 2022

Torniamo quindi al quesito pubblicato sul portale FiscoOggi, che ha come oggetto appunto il Bonus Ristrutturazioni e gli interventi ammissibili all’incentivo.

L’istante di oggi è un contribuente che sostiene di voler installare, in un immobile di proprietà regolarmente accatastato, dei condizionatori a pompa di calore.

Chiede per questo alle Entrate se tale intervento possa essere ammesso come “manutenzione straordinaria” alle agevolazioni con aliquota al 50% concesse dal Bonus Ristrutturazioni.

Nel caso in cui la risposta dovesse essere affermativa, l’istante domanda inoltre se tale intervento possa far nascere le condizioni per usufruire anche del Bonus Mobili.

Leggi anche: “Bonus Mobili 2022: come funziona, cosa cambierà

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Bonus Ristrutturazioni: tra gli interventi anche acquisto, risparmio e nuova costruzione

Domande simili a quelle poste dal contribuente in questo caso, sono state affrontate diverse volte dal Fisco. Ciò proprio per il fatto che il Bonus Ristrutturazioni ammette una varietà di interventi molto estesa, ma prevede anche regole e limiti differenti da seguire in base al caso e quindi il suo utilizzo può facilmente creare confusione.

La concezione generale porta a pensare, ad esempio, che il Bonus Ristrutturazioni agevoli esclusivamente lavori di restauro, recupero, ristrutturazione o manutenzione.

Ciò che molti non sanno invece è che sono ammessi all’incentivo con aliquota al 50% anche:

  1. Gli interventi di nuova costruzione;
  2. L’acquisto di immobili ristrutturati per mano di imprese di costruzione o ristrutturazione;
  3. Gli interventi volti al risparmio energetico.

Proprio in riferimento alla terza categoria di interventi, che comportano il miglioramento in termini di prestazioni energetiche, il Bonus Ristrutturazioni concede anche l’installazione di nuovi impianti.

Gli interventi volti all’efficientamento energetico che possono essere agevolati con il Bonus Ristrutturazioni sono sostanzialmente compresi in due grandi categorie, ovvero:

  1. Interventi volti alla riduzione della trasmittanza termica;
  2. Sostituzioni e nuove installazioni di impianti ad alta efficienza energetica.
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Risparmio energetico: quali interventi col Bonus Ristrutturazioni?

Per quanto riguarda la prima categoria, sono concessi tutti quegli interventi di coibentazione termica che possano diminuire la dispersione di calore verso l’esterno. Più precisamente, è possibile operare su:

  • Pareti verticali che separano i locali riscaldati dall’esterno, dai vani freddi o dal terreno;
  • Coperture opache orizzontali e inclinate (ovvero tetti) che delimitano gli spazi riscaldati dall’esterno o dai vani freddi;
  • Pavimenti che separano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi o dal terreno;
  • Serramenti comprensivi di infissi che delimitano i locali riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.

In riferimento invece alla sostituzione e all’installazione di impianti ad alta efficienza energetica, è possibile:

  1. Sostituire gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
    • Nuovi impianti di calore ad aria a condensazione, con eventuale adeguamento dell’impianto;
    • Una nuova caldaia a condensazione finalizzata al riscaldamento e/o alla produzione di acqua calda sanitaria. Nel caso in cui la sostituzione dell’impianto con uno nuovo avvenga in un condominio (dove deve soddisfare una pluralità di utenze) l’impianto potrà essere adibito solo alla produzione di acqua calda sanitaria;
    • Nuovi impianti a pompa di calore, per il riscaldamento e/o raffrescamento degli ambienti, con eventuale adeguamento dell’impianto;
    • Nuovi impianti a sistema ibrido (ovvero con caldaia a condensazione e pompa di calore), con eventuale adeguamento dell’impianto;
    • Impianti di microcogenerazione di potenza non superiore a 50 kW;
    • Scaldacqua a pompa di calore;
    • Nuovi generatori di calore a biomassa (es. stufa a pellet);
    • Sistemi di teleriscaldamento efficiente, ai sensi del D.lgs. n. 102/2004.
  1. Installare impianti ex novo delle seguenti tipologie:
    • Collettori solari per il riscaldamento degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria;
    • Impianti fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo integrati;
    • Sistemi di termoregolazione e di building automation;
    • Strumenti atti alla contabilizzazione del calore, solo per gli impianti centralizzati destinati a soddisfare una pluralità di utenze.

Come possiamo vedere quindi, il Bonus Ristrutturazioni concede come interventi agevolabili anche quelli che prevedono la sostituzione o l’installazione ex novo degli impianti, tra cui la sostituzione di un vecchio generatore con un nuovo impianto a pompa di calore per il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti.

Rientrano in questa categoria dunque anche i condizionatori a pompa di calore, come richiesto dall’istante.

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Bonus Ristrutturazioni per risparmio energetico: possibili cessione e sconto?

In riferimento al Bonus Ristrutturazioni, ricordiamo che questo è uno tra gli incentivi che concedono di scegliere modalità di utilizzo alternative alla detrazione diretta in 10 anni.

Tali opzioni alternative alla detrazione sono la cessione del credito e lo sconto in fattura, validi per il Superbonus 110% , il Bonus Facciate, l’Ecobonus, il Sismabonus e anche il Bonus Ristrutturazioni. (Approfondisci qui).

Proprio in riferimento al Bonus Ristrutturazioni però, come abbiamo visto nell’articolo “Bonus Ristrutturazioni: Cessione e Sconto, quando non sono ammessi”, la cessione e lo sconto non sono sempre disponibili.

Il Bonus Ristrutturazioni ammette di scegliere la cessione o lo sconto in alternativa alla detrazione solo per i seguenti interventi:

  • Manutenzione ordinaria (conseguibile solo su parti comuni di edifici condominiali);
  • Manutenzione straordinaria (su parti comuni in condominio e singole unità);
  • Restauro e risanamento conservativo (su parti comuni in condominio e singole unità);
  • Ristrutturazione edilizia (su parti comuni in condominio e singole unità), anche in caso di demolizione e ricostruzione, con o senza ampliamento.

Tutti gli altri interventi, inclusi quelli volti al risparmio energetico, possono invece essere utilizzati solo con la detrazione diretta in Dichiarazione dei Redditi. Ma anche qui ci sono delle eccezioni.

Sebbene infatti l’installazione di nuovi impianti non rientri specificatamente tra gli interventi ammissibili al Bonus Ristrutturazioni che possono essere utilizzati anche con le opzioni alternative, in realtà, come chiarito con la Circolare n. 7/2021 delle Entrate, l’intervento di l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore è riconducibile alla categoria della “manutenzione straordinaria”.

Visto dunque che per tutti interventi di manutenzione straordinaria conseguibili con il Bonus Ristrutturazioni è ammesso l’utilizzo tramite cessione o sconto, anche la sostituzione di vecchi impianti rientra tra questi.

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E il Bonus Mobili?

Allo stesso discorso si ricollega il secondo quesito dell’istante, ovvero se sia possibile in seguito a tali interventi beneficiare anche del Bonus Mobili.

La risposta non può che essere affermativa, visto che appunto il Bonus Mobili con aliquota al 50% è usufruibile solo nel caso in cui si conseguano interventi agevolabili con il Bonus Ristrutturazioni, a partire da quelli di manutenzione straordinaria fino a tutti gli interventi di entità maggiore.

Sono esclusi in tal senso solo i lavori di manutenzione ordinaria.



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TAGS: agevolazioni, Bonus Ristrutturazione, bonus ristrutturazioni, fisco, impianti, installazione impianti, ristrutturazione, ristrutturazioni

Autore: Redazione Online

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