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Bonus Ristrutturazioni: cumulabile con detrazione oneri del mutuo

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Grazie al Bonus Ristrutturazioni è possibile portare a detrazione le spese relative agli interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici residenziali.

È possibile beneficiare dell’incentivo anche per acquistare un immobile che è stato oggetto di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo e che viene venduto per mano di un’impresa di costruzione o ristrutturazione entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori. Per saperne di più, leggi: “Bonus Ristrutturazioni per acquisto immobile: come funziona

Il Bonus Ristrutturazioni concede una detrazione nella misura del 50%. Normalmente si beneficia dell’agevolazione mediante la detrazione diretta in 10 anni, ma è possibile per alcune tipologie di interventi utilizzare invece le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura (Approfondisci qui).

Nel caso di oggi si parla sempre di lavori di ristrutturazione, stavolta però in relazione alla detrazione per oneri al 19% per la stipula del mutuo per ristrutturare casa concessa dal TUIR. Si fa sapere tra l’altro che il Bonus Ristrutturazioni può essere cumulato con questa detrazione.

Approfondiamo di seguito.

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Bonus Ristrutturazioni: detrarre oneri del mutuo per ristrutturare

Il caso di oggi è stato affrontato di recente dall’Agenzia delle Entrate mediante un quesito posto sul portale FiscoOggi.

Il contribuente fa sapere appunto di voler accendere un mutuo per ristrutturare la propria abitazione residenziale. Domanda quindi al Fisco se nel modello 730 sia possibile detrarre gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi allo stesso mutuo.

Si parla qui in particolare della detrazione al 19% concessa dal TUIR all’art. 15, che prevede un lungo elenco di spese che possono essere incluse nella cosiddetta “Detrazione per oneri”.

Le spese relative all’accensione di un mutuo, nello specifico, sono citate al comma 1-ter dell’articolo, che prevede quanto segue:

Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo […] degli interessi passivi e relativi oneri accessori […] in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione tuttavia non riguarda solo gli oneri derivanti dall’accensione di un mutuo per la costruzione dell’abitazione principale ma anche quelli relativi alla sua ristrutturazione.

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Detrazione oneri al 19%: tipologie di lavori ammesse

Per poter portare a detrazione gli oneri relativi all’accensione di un mutuo per la ristrutturazione di un immobile è necessario soddisfare alcuni determinati requisiti.

Il requisito principale è quello che richiede che gli interventi di ristrutturazione eseguiti siano riconducibili appunto alla categoria della ristrutturazione edilizia di cui alla Legge n. 457 del 5 agosto 1978, art. 31, lettera d), ovvero:

quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti

Per dimostrare che i lavori eseguiti rientrino tra quelli ammessi, il Comune dovrà rilasciare un provvedimento di abilitazione in cui attesta che gli interventi siano ammissibili. In alternativa, tale autorizzazione può essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta da un responsabile dell’ufficio comunale.

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Ulteriori requisiti e cumulabilità con Bonus Ristrutturazioni

Oltre a questo, per poter detrarre gli oneri e accessori relativi all’accensione di un mutuo per ristrutturare, è necessario che:

  • I mutui vengano contratti per ristrutturare l’abitazione principale, ovvero quella in cui il contribuente o i suoi familiari andranno a dimorare abitualmente;
  • I mutui vengano stipulati nel corso dei 6 mesi che precedono l’inizio dei lavori o, in alternativa, nel corso dei 18 mesi successivi la data di inizio dei lavori;
  • Il soggetto beneficiario deve essere proprietario oppure detentore dell’immobile sulla base di un diritto reale di godimento.

La detrazione al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, va calcolata su una spesa massima pari a 2.582,28 euro.

L’Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che la detrazione per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale è cumulabile con il Bonus Ristrutturazioni al 50%.

Leggi anche: “Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni: possibile cumulare gli incentivi?



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TAGS: bonus ristrutturazioni, mutuo, ristrutturazione

Autore: Redazione Online

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