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Bonus Ristrutturazione: possibile sostituire la vasca da bagno?

Bonus Ristrutturazione: possibile sostituire la vasca da bagno?Bonus Ristrutturazione: possibile sostituire la vasca da bagno?
Ultimo Aggiornamento:

La vasca da bagno può essere sostituita usufruendo della detrazione al 50% del Bonus Ristrutturazione in presenza di determinati requisiti.

La detrazione può essere elevata inoltre al 75% con il Bonus Barriere Architettoniche, usufruibile anche su immobili di tipo strumentale.

Approfondiamo di seguito.

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Bonus Ristrutturazione: sostituzione vasca rientra in abbattimento barriere?

La Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, recante la Guida aggiornata a tutti i Bonus Casa 2023, riguardo all’intervento di sostituzione della vasca da bagno richiama quanto già chiarito con la Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016.

Qui si chiedeva in particolare se fosse possibile – nell’ottica dei lavori volti all’abbattimento delle barriere architettoniche – usufruire del Bonus Ristrutturazione per la sostituzione dei sanitari e, in particolare, della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile oppure con box doccia.

I lavori volti all’eliminazione delle barriere, infatti, prima di essere agevolabili con il Bonus Barriere al 75% nato nel 2022, sono detraibili anche al 50% con il Bonus Ristrutturazione. Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione: tutti gli interventi possibili, Guida completa

In particolare si ricorda che per sapere se determinati interventi possano essere inquadrabili nella categoria dei lavori volti all’eliminazione delle barriere bisogna sempre far riferimento a quanto stabilisce il Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989.

I tre criteri di qualità dello spazio richiesti per rientrare in questa categoria sono:

  1. Accessibilità, livello più elevato che significa totale e immediata accessibilità all’immobile a favore delle persone disabili;
  2. Visitabilità, livello minore di accessibilità limitata che significa che l’immobile è parzialmente accessibile per le persone con mobilità ridotta, ma garantisce comunque l’accesso ai servizi necessari come:
    • Zona di soggiorno o di pranzo;
    • Servizi igienici;
    • Relativi percorsi di collegamento.
  1. Adattabilità, livello ridotto che rappresenta la capacità degli edifici di diventare accessibili per le persone disabili mediante l’esecuzione di lavori edilizi – di lieve entità e a costi contenuti – che non necessitino di modifiche:
    • Alla struttura portante;
    • Alla rete degli impianti comuni.
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Sostituzione vasca: possibile se si eseguono lavori di maggiore entità

Nella Circolare del 2016, si precisava che l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con nuova vasca dotata di sportello apribile o con il box doccia – sebbene non garantisca un’accessibilità completa riguardo all’immobile – può essere comunque considerato come lavoro mirato all’abbattimento delle barriere, in quanto:

[…] in grado di ridurre in parte gli “ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque” e di migliorare “la sicura utilizzazione delle attrezzature”.

Nonostante questo, comunque, si chiariva che nel caso in cui si intendesse conseguire esclusivamente questo intervento, non sarà possibile fruire della detrazione. La sola sostituzione della vasca infatti non basta per soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa di cui al DM n. 236/1989.

Se però la sostituzione della vasca e/o degli altri sanitari dovesse essere un lavoro di completamento legato ad una ristrutturazione di maggiore entità del bagno o dell’immobile, allora il rifacimento del bagno con anche la sostituzione di infissi e impianti, sarebbe agevolabile – sempre nell’ottica degli interventi volti all’abbattimento delle barriere:

  • Con il Bonus Ristrutturazione al 50%, solo su immobili e edifici residenziali;
  • Con il Bonus Barriere Architettoniche al 75%, per immobili residenziali e strumentali.
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Bonus Ristrutturazione 50%, lavori in bagno: cosa si può detrarre?

Per quanto riguarda i lavori che non rientrano in quelli volti all’abbattimento delle barriere, il Bonus Ristrutturazione 50% concede diverse alternative:

  1. La sostituzione dei sanitari può essere conseguita:
    • Come intervento di manutenzione ordinaria (solo per edifici condominiali residenziali), in quanto rientrante nelle “opere di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti […] nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti”.
  1. La realizzazione ed integrazione di servizi-igienico sanitari (senza alterazione dei volumi e delle superfici) può essere conseguita:
    • Come intervento di manutenzione straordinaria (per condomìni residenziali e unità abitative), categoria in cui rientra anche l’intervento di sostituzione della caldaia.
  1. L’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti può essere conseguibile:
    • Come intervento di ristrutturazione edilizia (unità singole e edifici residenziali), con cui è possibile anche demolire e ricostruire interamente (anche con ampliamento) anche per il solo fine di installare nuovi impianti tecnologici.
  1. In caso di interventi volti a rendere il bagno maggiormente sicuro, è possibile realizzare lavori di minore entità, qualificabili come:
    • Opere di messa a norma degli impianti tecnologici;
    • Riparazione di impianti non sicuri ai fini della prevenzione agli infortuni domestici.

Tra gli impianti tecnologici di un’abitazione rientrano, per l’appunto, anche tutti quelli elettrici, di riscaldamento, sanitari e idrici.



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TAGS: bagno, ristrutturare bagno, Ristrutturazione casa, vasca da bagno

Autore: Redazione Online

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