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Bonus Ristrutturazione: nessun obbligo di convivenza col proprietario

Bonus Ristrutturazione: nessun obbligo di convivenza col proprietarioBonus Ristrutturazione: nessun obbligo di convivenza col proprietario
Ultimo Aggiornamento:

Un soggetto che possiede un contratto di detenzione in riferimento ad un immobile, può eseguire sullo stesso degli interventi edilizi ammissibili al Bonus Ristrutturazione.

Può quindi anche usufruire della detrazione al 50% in dichiarazione dei redditi, oppure scegliere di optare per le opzioni alternative, quali la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura immediato. La possibilità di scegliere l’utilizzo alternativo del credito, in riferimento al Bonus Ristrutturazione, è concessa solo quando si conseguono determinate tipologie di interventi (approfondisci qui).

Per poter eseguire dei lavori sull’immobile e beneficiare dell’agevolazione – dunque – non bisogna necessariamente essere i diretti proprietari dell’unità in oggetto. Allo stesso modo, non è obbligatorio che lo stesso proprietario viva all’interno dell’abitazione, né che ci conviva con il soggetto che intende richiedere il bonus.

Approfondiamo di seguito.

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Bonus Ristrutturazione: basta un titolo idoneo per usufruirne

Il Bonus Ristrutturazione prevede – tra i requisiti fondamentali per usufruire della detrazione – che il soggetto che richiede di beneficiarne:

  1. Sostenga le spese legate agli interventi;
  2. Abbia la disponibilità dell’immobile sulla base di un titolo idoneo.

In merito a quest’ultimo punto, viene considerato come titolo idoneo anche il semplice contratto di comodato d’uso gratuito.

Un soggetto che vive in un’abitazione sulla base di un contratto di comodato d’uso – nonostante non paghi un canone d’affitto e, quindi, ci viva gratuitamente – ha diritto di usufruire del bonus ristrutturazione tanto quanto un affittuario o quanto lo stesso proprietario dell’abitazione.

Chiaramente, per poter conseguire gli interventi, sia il locatario che il comodatario avranno la necessità di ottenere un consenso scritto da parte del proprietario dell’immobile. Dopodiché, potranno procedere all’usufrutto della detrazione senza alcun tipo di problema, anche mediante cessione del credito o sconto in fattura.

Il punto è stato chiarito nuovamente qualche giorno fa tramite un quesito pubblicato sul portale FiscoOggi il 27 gennaio 2023.

Qui un contribuente ha chiesto quanto segue:

Il detentore di un immobile in comodato d’uso gratuito registrato presso l’Agenzia delle entrate, che sostiene le spese per lavori di ristrutturazioni che rientrano nel 50%, può beneficiare della relativa detrazione Irpef? L’abitazione è di proprietà del padre non convivente.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazioni: tutti i possibili beneficiari

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Consenso ammesso dopo avvio lavori se il contratto è valido

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è, chiaramente, positiva.

Il soggetto che detiene un’abitazione in comodato d’uso gratuito può beneficiare del bonus ristrutturazione se il contratto risulta regolarmente registrato prima:

  • Della data di inizio degli interventi edilizi;
  • Della data del primo pagamento (se precedente alla data di avvio dei lavori).

Oltre all’obbligo di possedere un contratto regolarmente registrato, il comodatario dovrà anche sostenere personalmente le spese dovute per l’esecuzione degli interventi. Tale requisito dovrà essere dimostrato mediante le fatture.

In merito al consenso per l’avvio dei lavori da richiedere al proprietario dell’immobile, si fa presente invece che questo potrà essere richiesto anche dopo che i lavori sono già stati iniziati.

In particolare, il consenso potrà essere acquisito anche in seguito alla data di inizio dei lavori, purché lo stesso venga formalizzato comunque entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si richiede la detrazione.

Leggi anche: “Immobile in comodato d’uso gratuito: sì all’erede comodante



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TAGS: Bonus Ristrutturazione, ristrutturazione

Autore: Redazione Online

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