Sono passati ormai più di 10 anni da quando la detrazione legata al Bonus Ristrutturazione è stata ideata e poi elevata al 50%, mentre i massimali di spesa sono stati aumentati a 96.000 euro per unità immobiliare.
L’incentivo infatti prevede di norma la possibilità di realizzare interventi agevolabili nella misura del 36%, e con un limite di spesa pari a 48.000 euro.
Ad oggi il Bonus Ristrutturazione ha ottenuto il rinnovo in misura maggiorata fino al 31 dicembre 2024. Nel caso in cui quindi entro tale data non dovesse essere disposta la proroga degli incrementi legati all’agevolazione, la misura potrebbe scomparire oppure tornare ad una detrazione pari al 36% delle spese sostenute, con massimale a 48.000 euro.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl Bonus Ristrutturazione è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico dall’art. 4 del DL n. 201 del 6 dicembre 2011, con cui si è disposta l’integrazione dell’art. 16-bis al TUIR (Testo Unico n. 917 del 22 dicembre 1986).
Si stabiliva in particolare la possibilità per i contribuenti di beneficiare di una detrazione IRPEF al 36%, con massimale di spesa a 48.000 euro, per conseguire interventi di recupero del patrimonio edilizio nelle singole unità immobiliari e nelle parti comuni degli edifici residenziali.
Si tratta della prima agevolazione in assoluto che è nata in ambito edile, e sulla base della quale sono stati successivamente ideati ulteriori incentivi, come il Sismabonus, l’Ecobonus, il Bonus Barriere Architettoniche e anche il Superbonus.
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Il Bonus Ristrutturazione infatti non ammette solo lavori legati al recupero degli edifici, ma anche molti altri interventi in numerosi ambiti, tra cui il conseguimento di risparmi energetici, la messa in sicurezza strutturale dei fabbricati, la demolizione e la ricostruzione, l’acquisto di appartamenti, le nuove costruzioni e molto altro.
È stato per primo il Bonus Ristrutturazioni a consentire l’acquisto agevolato di immobili situati all’interno di edifici che sono stati oggetto di lavori edilizi, come ora prevede anche il Sismabonus Acquisti in riferimento a fabbricati che vengono demoliti e ricostruiti con criteri antisismici da imprese di costruzione o ristrutturazione.
Per saperne di più, leggi: “Bonus Ristrutturazione: tutti gli interventi possibili, Guida completa”
Advertisement - PubblicitàCome dicevamo, il Bonus Ristrutturazione è valido per le spese che si sostengono dalla data della sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2012.
La misura nasce appunto come una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori agevolabili concessi, con un limite di spesa per unità pari a 48.000 euro.
Appena qualche mese dopo, tuttavia, la disciplina che regolamenta l’applicazione dell’incentivo è stata oggetto di importanti modifiche a partire dall’entrata in vigore del DL n. 83 del 22 giugno 2012.
Nello specifico, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, si è provveduto ad innalzare la misura della detrazione prevista con il Bonus Ristrutturazione, che dal 36% è salita al 50%.
Anche i massimali di spesa sono stati modificati, passando da 48.000 euro a 96.000 euro per ogni unità oggetto di lavori.
La validità dell’agevolazione è stata successivamente prorogata più volte, così come le maggiorazioni relative alla percentuale di detrazione e ai limiti di spesa concessi, tanto che ancora oggi il Bonus Ristrutturazione risulta fruibile sempre nella misura del 50% e con massimale pari a 96.000 euro.
In particolare, l’ultima proroga legata all’incentivo è stata predisposta con la Legge di Bilancio 2022, che ha previsto rinnovi e modifiche riguardanti tutte le agevolazioni in ambito edile, ovvero:
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Ebbene, riguardo al Bonus Ristrutturazione, vista la sua importanza e le numerose proroghe disposte fino ad oggi, non dovrebbero esserci dubbi in merito al rinnovo dell’incentivo in seguito al 2024.
Resta tuttavia da vedere se l’incentivo, a partire dal 1° gennaio 2025, sarà rinnovato nella misura attuale del 50% con massimale a 96.000 euro oppure se si tornerà ai limiti imposti in principio dalla normativa, con detrazione al 36% e massimale pari a 48.000 euro.
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