Con il Bonus Ristrutturazione c’è la possibilità di portare in detrazione il 50% delle spese sostenute per la realizzazione di numerose categorie di interventi edilizi sugli immobili residenziali (vedi qui quali)
Fino al 31 dicembre 2024 (o fino al 2025 per il Superbonus) è possibile inoltre per determinate categorie di soggetti esercitare ancora le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura immediato. Per approfondire, leggi: “Cessione e Sconto sono ancora validi: ecco come, per chi e per quali lavori”
Il Bonus Ristrutturazione prevede che le spese debbano essere correttamente documentate e che, per questo, i pagamenti debbano essere eseguiti solo tramite bonifico contenente la causale degli interventi. Ma una causale errata può comportare la decadenza dall’agevolazione?
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl Bonus Ristrutturazione prevede che i pagamenti legati ai lavori e le spese correlate debbano essere corrisposti, appunto, tramite bonifico bancario o postale, in quanto le banche e le poste dovranno applicare la ritenuta (attualmente dell’8%) come acconto dell’imposta dovuta dai beneficiari (con obbligo di rivalsa).
Anche qualora si richiedesse un finanziamento per pagare i lavori a rate, si dovranno rispettare le stesse condizioni (approfondisci qui).
Il bonifico bancario o postale deve essere compilato con attenzione, in quanto bisognerà specificare obbligatoriamente:
Nel caso in cui un bonifico legato alle spese da detrarre dovesse contenere una causale errata, è possibile che questo comporti la decadenza del diritto al beneficio?
Advertisement - PubblicitàIn merito al tema, la Risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 aveva chiarito specificatamente che:
“[…] la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010 all’atto dell’accredito del pagamento […].”
Si spiegava in sostanza che i bonifici eseguiti in una maniera errata, tale da impedire alle banche e alle poste di applicare la ritenuta obbligatoria, non possono consentire il riconoscimento della detrazione.
Con la Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 si è chiarito però, a questo proposito, che la detrazione di cui al Bonus Ristrutturazione potrà comunque essere riconosciuta se:
Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione: tutti i documenti obbligatori caso per caso”
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