Con la Circolare n. 20/E del 16 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate fa il punto su tutti quelli che sono gli incentivi e le agevolazioni messi in campo dal Governo al fine di contrastare gli effetti del rialzo dei prezzi in materia di gas.
Dal Decreto Sostegni TER al Decreto Energia, dal Decreto Ucraina al più recente Decreto Aiuti, il Fisco racchiude in un unico documento tutte le misure prese a favore nel settore con i Bonus Gas.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Con l’art. 2 comma 1 del DL n. 17/2022 (decreto Energia) è stata disposta intanto la proroga della riduzione al 5% dell’aliquota IVA per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022 per quanto riguarda le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali.
Successivamente, con l’art. 1-bis del DL n. 21/2022 (decreto Ucraina), si è stabilita la riduzione in forma temporanea dell’IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione, fissandola anche qui al 5%.
La riduzione interessa pertanto le aliquote relative alla somministrazione di gas in ambito civile e industriale, sia quelle che ordinariamente sono assoggettate ad aliquota al 10%, sia quelle che invece sono fissate al 22%.
Advertisement - PubblicitàCome sappiamo, il Decreto Sostegni TER ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese energivore, gasivore e in minor percentuale anche a favore delle imprese diverse da queste che acquistano energia o gas.
Per quanto riguarda le imprese gasivore, il credito per il consumo di gas è stato inizialmente istituito in riferimento ai consumi avvenuti nel secondo trimestre 2022. Successivamente, con il Decreto Aiuti, lo stesso credito è stato esteso anche in riferimento ai consumi avvenuti nel corso nel primo trimestre 2022.
Il credito d’imposta può essere concesso solo per l’acquisto di gas destinato ad usi energetici differenti da quelli termoelettrici. Oltre a questo, le imprese gasivore devono rispettare anche i requisiti previsti dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 541/2021, ovvero:
Per saperne di più, leggi: “Bonus Imprese Gasivore: nuovo Codice Tributo per il primo trimestre”
Il credito d’imposta per le imprese gasivore spetta nella misura del 10% per il primo trimestre, mentre sale al 25% per i consumi avvenuti nel corso del secondo trimestre.
Esclusivamente in riferimento al secondo trimestre 2022 invece, il credito d’imposta viene concesso per l’acquisto di gas naturale anche a favore delle imprese non gasivore. La percentuale è anche qui pari al 25%.
Advertisement - PubblicitàLa circolare dell’Agenzia delle Entrate entra poi nel merito delle modalità di utilizzo dei suddetti crediti d’imposta concessi a favore sia delle imprese gasivore che di quelle non gasivore.
Il credito d’imposta spettante potrà essere fruito in compensazione con l’F24 oppure mediante l’opzione della cessione del credito. (https://www.edilizia.com/guide/cessione-del-credito-superbonus/) In ogni caso, questo dovrà essere utilizzato esclusivamente entro la data del 31 dicembre 2022.
In caso si opti per la cessione, le imprese beneficiarie potranno vendere il credito solo per intero e non in forma frazionata, a favore di banche, intermediari finanziari o anche altri soggetti, una sola volta liberamente.
Dopodiché il credito potrà essere interessato da 2 ulteriori cessioni, ma solo se fatte a favore di:
A prescindere dalle modalità di fruizione, ogni operazione riguardante l’utilizzo del credito dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2022.
Leggi anche: “Credito d’imposta e Bonus dopo Manovra 2022: tutti i chiarimenti del Fisco”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!