Il Bonus Facciate è quell’incentivo che consente di svolgere lavori di rifacimento e restauro delle facciate degli edifici che risultano visibili da strade o spazi pubblici, e che si trovano in centro storico o aree residenziali ad elevata densità.
Il Bonus Facciate è quell’incentivo che consente di svolgere lavori di rifacimento e restauro delle facciate degli edifici che risultano visibili da strade o spazi pubblici, e che si trovano in centro storico o aree residenziali ad elevata densità.
L’agevolazione, lo ricordiamo, non è più fruibile nella percentuale del 90%, ma è stata ridotta al 60% per tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
Gli interventi edilizi ammissibili al Bonus Facciate sono solo quelli che, appunto, riguardano le facciate degli edifici, inclusi gli ornamenti, i fregi, i balconi, i parapetti ecc. In merito al restauro dei portoni eventualmente presenti nelle facciate invece, esiste una clausola specifica che esclude la possibilità di intervenire sugli stessi, a meno che questi non risultino essere opere ornamentali.
Approfondiamo di seguito.
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Sommario
Il caso di oggi è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 352 del 28 giugno 2022. L’istante in questione è una Chiesa che sarà interessata da lavori edilizi inerenti appunto la facciata.
Nello specifico, l’intenzione è quella di procedere con il restauro e il risanamento conservativo del portale della Chiesa, costituito da portone, cornice e lunetta. L’istante rappresenta che l’intero portale ha funzione ornamentale e presenta una superficie pari a 48,41 mq, mentre il solo portone (e quindi la parte adibita ad ingresso) occupa una superficie di 11,97 mq.
Alla luce di ciò, l’istante chiede alle Entrate se sia possibile beneficiare del Bonus Facciate (mediante cessione del credito o sconto in fattura), tenendo conto che, di base, l’agevolazione non consente l’esecuzione di interventi di restauro dei portoni degli edifici.
Advertisement - PubblicitàIn risposta all’istante, il Fisco riprende quanto stabilito dalla normativa che regolamenta il funzionamento del Bonus Facciate, ovvero l’art. 1, commi da 219 a 224 della Legge di Bilancio 2020, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2021 e poi dalla Manovra 2022.
Qui si stabilisce, tra l’altro, che gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.”
A questo proposito, sono stati forniti ulteriori chiarimenti con la Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, dove viene specificato che devono considerarsi escluse dal Bonus Facciate le spese relative ai lavori:
Tuttavia, l’Agenzia ritiene che quello presentato nell’istanza possa costituire un caso differente.
Nello specifico, l’istante ha chiarito che la funzione del portale non è solo quella di consentire l’ingresso alla Chiesa, ma che lo stesso ha anche scopo decorativo ed ornamentale per via della sua dimensione ed imponenza.
In virtù del fatto che il Bonus Facciate, come abbiamo detto, ammette tra gli interventi possibili anche quello di “rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi” che insistono sulla facciata, si ritiene che il portale possa essere considerato a tutti gli effetti un’opera ornamentale.
Le spese relative al restauro del portone quindi, che in questo caso fa parte del portale ornamentale che insiste sulla facciata, secondo il Fisco possono essere ammesse all’incentivo. Chiaramente, ciò presupponendo che tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa siano rispettati.
Advertisement - PubblicitàIn merito al fatto che l’istante sia un edificio religioso, si precisa che tale fattore non ostacola l’accesso al Bonus Facciate.
Difatti, l’agevolazione può essere fruita da tutti i contribuenti, residenti e non, che sostengono spese agevolabili per l’esecuzione degli interventi sulle tipologie di edificio ammesse.
Ciò, si ricorda, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui è titolare il contribuente. In merito al reddito appunto, si precisa solo che, essendo questa una detrazione dall’imposta lorda, è necessario comunque che l’interessato possegga un reddito imponibile, anche di valore minimo.
Il Bonus Facciate, inoltre, rientra tra le agevolazioni che ammettono l’usufrutto della detrazione in forma alternativa, ovvero con le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura.
L’istante potrà pertanto sostenere spese agevolabili per gli interventi previsti, tenendo pur sempre conto del requisito del reddito imponibile, e optando tra l’altro per l’usufrutto mediante le opzioni alternative alla detrazione.
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