Il Bonus Energia e Gas è una tra le più importanti misure messe in campo dal Governo Draghi al fine di contrastare i rincari dei prezzi energetici dovuti alla guerra in Ucraina.
L’agevolazione è stata introdotta inizialmente con il primo Decreto Aiuti, per poi essere rinnovata ed estesa anche dal decreto Aiuti BIS, dal decreto Aiuti TER, e infine dal nuovo decreto Aiuti Quater del Governo Meloni.
In particolare, con l’ultimo decreto Aiuti Quater si è disposta l’estensione dei crediti d’imposta concessi con il Bonus Energia e Gas anche per quanto riguarda i consumi riferiti alla mensilità di dicembre 2022.
Oltre a questo, il decreto ha esteso i termini per poter utilizzare (sia mediante compensazione che cessione) il credito d’imposta derivante dalle mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022.
Il credito potrà difatti essere utilizzato dalle imprese beneficiarie fino alla data del 30 giugno 2023, a patto però che, entro il 16 marzo 2023, queste inviino alle Entrate la nuova Comunicazione obbligatoria – introdotta proprio con l’ultimo decreto aiuti quater – dove dichiarano l’ammontare di tutti i crediti maturati nel corso del 2022.
Per approfondire, leggi: “Aiuti Quater: estesi Bonus Energia, necessaria Comunicazione”
Ebbene, riguardo ai crediti d’imposta derivanti dal Bonus Energia e Gas, di recente sono stati forniti nuovi chiarimenti in merito ai possibili beneficiari dell’agevolazione. Il Fisco ha specificato infatti che anche gli Enti non commerciali hanno diritto ad accedere al credito.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Con la Circolare n. 36/E del 29 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diverse delucidazioni in merito alle nuove disposizioni normative che interessano l’applicazione dei crediti d’imposta derivanti dal Bonus Energia e Gas.
Per conoscere tutte le novità nello specifico, leggi: “Bonus energia imprese 2022: dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sui requisiti”
Sempre nella stessa Circolare, è stato chiarito un punto molto importante che riguarda i potenziali beneficiari ammessi alla fruizione dei crediti d’imposta.
In particolare, il Fisco ha spiegato che:
“Beneficiarie dei crediti d’imposta in esame sono le “imprese” che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato – rispettano le condizioni normativamente previste. In proposito, si precisa che sono ammesse all’agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole.”
Subito dopo viene specificato che, in assenza di un’espressa disposizione normativa in merito, si ritiene che anche gli Enti non commerciali abbiano diritto ad accedere ai crediti d’imposta in oggetto. Ciò però solo in presenza di determinate condizioni.
Leggi anche: “Ecobonus 110%: enti non commerciali ammessi senza limitazione”
Advertisement - PubblicitàI crediti d’imposta derivanti dal Bonus Energia e Gas non sono dunque destinati esclusivamente alle imprese vere e proprie.
Come detto infatti, in assenza di ulteriori specificazioni in merito, il Fisco ritiene che possano accedere ai crediti anche gli Enti non commerciali, a patto però che questi svolgano anche un’attività di tipo commerciale.
In particolare, si legge, possono beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali, che gli enti non commerciali di cui al TUIR, art. 73, comma 1, lettera c), ovvero:
“gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”.
A titolo di esempio, sono ricompresi tra gli Enti che possono beneficiare dei crediti:
Queste tipologie di Enti, spiega il Fisco, hanno diritto ad accedere al Bonus Energia e Gas “indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.)”.
Per ottenere il credito, tuttavia, è necessario che tali Enti non commerciali svolgano anche attività commerciale.
L’agevolazione di cui al bonus energia e gas infatti spetta esclusivamente per le spese – relative all’acquisto della componente energetica e del gas naturale – sostenute nell’ambito dell’attività commerciale.
Gli enti non commerciali potranno dunque accedervi solo qualora esercitassero anche un’attività commerciale, e solo in riferimento alle spese sostenute per l’utilizzo dell’energia e del gas in ambito commerciale.
Advertisement - PubblicitàNel caso in cui l’Ente non commerciale esercitasse anche attività commerciale ma non fosse dotato di contatori separati per dividere le spese fatte in ambito commerciale da quelle fatte in ambito non commerciale, l’Agenzia spiega quanto segue.
Per poter accedere al bonus energia e gas, in questi casi, gli enti non commerciali saranno tenuti ad individuare un metodo che consenta di distinguere chiaramente le spese finalizzate all’attività commerciale da quelle finalizzate all’attività non commerciale.
Il Fisco specifica che tale “metodo” dovrà essere individuato sulla base di “criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati”.
Ad esempio, per quanto riguarda le spese relative all’acquisto di gas naturale, è possibile tenere in considerazione il valore relativo alla cubatura degli spazi (ovvero dei locali) che sono utilizzati per l’attività commerciale, rispetto alla totalità dei locali che vengono utilizzati dall’Ente non commerciale per lo svolgimento di tutte le attività.
Nella stessa ottica, per le spese relative all’acquisto della componente energetica, sarà invece possibile distinguere i costi in base alla metratura delle superfici utilizzate per l’attività commerciale (sottraendo poi il valore per il totale delle superfici a disposizione dell’Ente).
Leggi anche: “Bonus Energia: spese ammissibili e calcolo credito spettante”
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