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Bonus Affitti: come funziona, quanto spetta, limiti versamento

Con la risposta ad interpello n. 426 del 12 agosto 2022 si torna a parlare del Bonus Affitti concesso a favore delle imprese dall’art. 28 del DL n. 34 del 19 maggio 2020.

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Con la risposta ad interpello n. 426 del 12 agosto 2022 si torna a parlare del Bonus Affitti concesso a favore delle imprese dall’art. 28 del DL n. 34 del 19 maggio 2020.

In particolare, vengono forniti chiarimenti in merito alle tempistiche per il pagamento dei canoni in riferimento alle mensilità che possono essere oggetto dell’agevolazione.

Approfondiamo di seguito.

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Bonus Affitti: come funziona, quanto spetta

L’art. 28 del decreto-legge citato prevede per l’appunto un bonus affitti destinato alle imprese per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda.

Tale misura è stata concessa con riferimento a delle precise mensilità, e al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti alle misure restrittive imposte per via della pandemia da Covid-19.

Il Bonus Affitti consiste in un credito d’imposta che viene concesso esclusivamente ad imprese e soggetti esercenti arti o professioni che, nel periodo d’imposta a quello che precede l’entrata in vigore del decreto, non abbiano ottenuto ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro.

Il credito spetta nella misura del:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione, per quanto riguarda gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività professionale;
  • 30% dell’ammontare mensile del canone, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che abbiano come oggetto almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività professionale.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 e può riferirsi esclusivamente alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno.

Solo per le strutture turistico-ricettive che svolgono unicamente attività stagionale, le mensilità di riferimento sono invece quelle di aprile, maggio, giugno e luglio.

Un ulteriore requisito per accedere al credito è quello che impone che le imprese abbiano subito una riduzione dei guadagni, in riferimento ad ognuna delle mensilità citate (contate singolarmente), pari ad almeno il 50% rispetto ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente, con riferimento alle stesse mensilità.

Il decreto prevede che il credito possa essere acquisito solo successivamente all’effettivo pagamento dei canoni e che possa essere utilizzato unicamente in compensazione nella Dichiarazione dei Redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

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Bonus Affitti esteso e modificato: mensilità e beneficiari

Il Bonus Affitti è stato successivamente modificato, con l’estensione delle mensilità che possono essere oggetto dell’agevolazione.

In particolare:

  1. Il Decreto Ristori ha previsto la possibilità di usufruire del credito anche in riguardo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, esclusivamente a favore delle imprese con i Codici ATECO elencati nell’Allegato 1, a prescindere dal volume di guadagni percepiti nel periodo d’imposta precedente;
  2. Il Decreto Sostegni-BIS ha stabilito l’estensione del Bonus Affitti fino al 31 luglio 2021, esclusivamente a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, che abbiano subito una riduzione del fatturato pari al almeno il 50% nel mese di riferimento del 2021 rispetto allo stesso mese del 2019;
  3. Sempre solo a favore delle imprese operanti nel settore turistico, il DL n. 4 del 27 gennaio 2022 ha previsto una nuova proroga per quanto riguarda i canoni degli immobili ad uso non abitativo, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
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Termine ultimo 30 giugno, con tolleranza fino al 29 agosto 2022

Tornando alla risposta ad interpello citata sopra che ha come oggetto il Bonus Affitti per le imprese, l’istante in questione è una società che afferma di essere parte conduttrice in 3 contratti di affitto d’azienda, e in 4 ulteriori contratti che hanno come oggetto immobili ad uso non abitativo.

Ciò posto, nell’istanza datata al 12 agosto, l’impresa dichiarava di non aver ancora potuto provvedere al pagamento dei canoni per le mensilità oggetto di agevolazione. Chiedeva dunque chiarimenti in merito al termine entro il quale sarebbe stato possibile provvedere ai pagamenti per poter ottenere il credito d’imposta spettante.

A questo proposito, l’Agenzia ricorda quanto chiarito con la Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, ovvero che:

per potere fruire del credito, è necessario che il canone sia stato corrisposto. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento”.

In quanto al termine ultimo per il pagamento dei canoni, il Fisco precisa che la normativa prevede che si potesse provvedere al versamento delle mensilità agevolate entro la data del 30 giugno 2022. Visti tuttavia i diritti previsti dallo Statuto del contribuente all’art. 3, comma 2, si ritiene che sia possibile:

considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022”.



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TAGS: affitto, affitto aziende, Bonus Affitti

Autore: Redazione Online

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