Per accedere alle detrazioni dedicate agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, non è necessario che un soggetto disabile viva nell’unità o nell’edificio oggetto di lavori.
Si tratta infatti di agevolazioni che mirano in qualche modo ad incentivare il più possibile l’integrazione dei disabili (di qualunque tipo) all’interno di tutti gli ambienti, che siano domestici, lavorativi o adibiti ad altro scopo.
È possibile per questa tipologia di interventi beneficiare di detrazioni che vanno dal 50% fino al 110%.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Quando si parla di abbattimento delle barriere architettoniche, gli interventi che possono essere realizzati negli immobili sono davvero numerosi, e non si limitano alla realizzazione di ascensori e montacarichi.
Possono essere realizzati negli edifici tutti quei lavori che siano finalizzati a favorire la mobilità interna ed esterna a favore delle persone portatrici di handicap, con la realizzazione di qualsiasi strumento di comunicazione, di robotica o altro mezzo di tecnologia più avanzata.
Va specificato quindi che – nonostante si tratti di incentivi nati in ambito edile e dedicati a garantire l’accessibilità agli immobili – i lavori da svolgere non si rivolgono unicamente a favore dei disabili in sedia a rotelle. Sono ricompresi qui tutti gli interventi che possano permettere, a chiunque abbia difficoltà a muoversi normalmente, di avere comunque accesso a qualsiasi luogo e ai suoi servizi.
A questo proposito, sono considerate barriere architettoniche:
Sono quindi incentivabili tutti i lavori, su singole unità ed edifici condominiali, che siano finalizzati ad eliminare o a ridurre gli ostacoli nei confronti di chiunque, sebbene, come è chiaro che sia, la normativa miri a sottolineare le difficoltà maggiori dei soggetti portatori di handicap.
A questo proposito, si intende inoltre garantire l’accessibilità a qualsiasi edificio, a prescindere dal fatto che al suo interno viva o meno un disabile. Il principio, infatti, è finalizzato a permettere l’accesso a tutti gli immobili per qualsiasi scopo, non solo a garantire l’accesso alla propria casa.
È un intervento agevolabile circoscritto alla presenza di un disabile e/o anziano solo l’installazione di un montascale nell’immobile. In questo caso, come chiarito dalla Risoluzione n. 336/E del 1° agosto 2008 si tratta di un mezzo d’ausilio che viene utilizzato esclusivamente dal soggetto con mobilità ridotta, mentre tutti gli altri non avranno né la necessità né l’interesse di utilizzarlo.
Per questo motivo, le spese per l’installazione saranno totalmente a carico del disabile, e solo questo usufruirà della detrazione concessa.
Leggi anche: Montascale: la guida completa per una mobilità senza barriere
Diverso è il caso dell’installazione di un ascensore, un elemento innovativo che può essere utile e utilizzabile da chiunque. È possibile beneficiare degli incentivi per l’installazione dell’ascensore anche se non è presente un soggetto a mobilità ridotta, e anche se l’installazione dovesse essere stata negata dall’assemblea condominiale.
Resta il fatto, comunque, che nel caso in cui uno solo dei condòmini dovesse sostenere interamente la spesa, solo questo potrebbe usufruire poi delle detrazioni.
L’ascensore però diventerebbe a tutti gli effetti un bene di proprietà comune, per cui, generalmente, tutti saranno tenuti a contribuire alle spese se lo utilizzano.
Per chi invece non intendesse utilizzare l’ascensore, sarà possibile rifiutarsi di contribuire alle spese in quanto si tratta di un bene suscettibile di utilizzazione separata.
Per approfondire, leggi: “Ascensore in condominio: assemblea può rifiutarsi, ma non può impedirlo”
Advertisement - PubblicitàPossono essere considerati lavori mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche, ad esempio:
Tutti gli interventi devono obbligatoriamente rispettare i criteri stabiliti dalla legge di settore, il DM n. 236 del 14 giugno 1989, altrimenti non potranno essere ammessi agli incentivi.
Nello specifico, per questa tipologia di lavori si può beneficiare:
La Circolare n. 13/E del 6 febbraio 2001 ha specificato che, nel caso in cui gli interventi realizzati non rispettassero i requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità imposti dalla legge di settore, non potrebbero essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
Questo però non significa che non possano fruire delle detrazioni, in quanto gli stessi lavori potrebbero essere ricompresi nelle categorie della manutenzione ordinaria oppure straordinaria, ammesse al Bonus Ristrutturazione.
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