Nel momento in cui viene proposta l’installazione di un ascensore in un condominio, di base, nessuno può impedire che l’intervento venga realizzato.
Si tratta infatti di un elemento di innovazione mirato ad abbattere le barriere architettoniche, pertanto anche se la maggioranza dei votanti all’assemblea fosse contraria all’installazione, i soggetti che invece sono favorevoli possono procedere con la realizzazione dell’intervento a proprie spese.
Approfondiamo di seguito.
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Sommario
Dell’argomento si è parlato di recente con il quesito di lunedì 15 maggio pubblicato su ilsole24ore.com e tratto dall’inserto “L’Esperto risponde”.
A porre il quesito è un contribuente che dichiara di essere invalido al 100% e di usufruire dei benefici concessi dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, ovvero della “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
Il soggetto vorrebbe procedere con l’installazione dell’ascensore sul lato esterno del condominio in cui vive. A questo proposito domanda:
Nel rispondere a tali quesiti, si chiarisce innanzitutto che l’installazione di un ascensore in condominio costituisce un’opera di innovazione diretta ad eliminare le barriere architettoniche.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2 della Legge n. 13 del 9 gennaio 1989, gli elementi di innovazione atti ad abbattere le barriere devono essere approvati dall’assemblea condominiale, in prima o seconda convocazione, secondo le modalità stabilite dal Codice Civile all’art. 1136.
In breve, all’assemblea in prima convocazione, è necessario che siano presenti almeno due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Perché le delibere siano valide invece, dovranno essere approvate dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea e dalla metà del valore dell’edificio.
Nel caso in cui la prima convocazione non raggiungesse i numeri necessari, si dovrà procedere con una seconda convocazione entro 10 giorni dalla prima. In questo caso:
Nel caso in cui l’opera non dovesse essere approvata, o anche la seconda convocazione non dovesse raggiungere i numeri legali per la votazione, sempre l’art. 2 della Legge 13/1989, stabilisce che il soggetto portatore di handicap può richiedere per iscritto che il condominio provveda all’installazione dell’ascensore.
A quel punto, se entro 3 mesi il condominio non dovesse aver ancora accolto la richiesta del soggetto o non dovesse aver risposto, il portatore di handicap (o chi ne esercita la tutela o la podestà) potrà procedere a proprie spese all’installazione dell’elemento necessario a garantire la mobilità delle persone minorate.
In particolare sarà possibile:
Ciò, chiaramente, potrà essere fatto anche se tutti gli altri condòmini dovessero essere contrari.
Advertisement - PubblicitàCome possiamo leggere, la normativa citata concede la possibilità di procedere con l’installazione di servoscala ed elementi mobili e removibili anche senza l’approvazione dell’assemblea.
Non vengono citati qui espressamente gli ascensori, ma in merito al tema si è espressa diverse volte la Suprema corte.
Nella sentenza della seconda sezione civile n. 7938 del 28 marzo 2017, si spiega che la Legge n. 13/1989 costituisce “espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici”.
In sostanza, si tratta di una legge ideata nell’interesse di tutti, che è mirata ad eliminare le barriere architettoniche e che ha il solo fine di garantire l’accessibilità agli edifici a favore di tutti i cittadini allo stesso modo.
In quest’ottica, è necessario tener conto di ciò che è espressamente previsto nelle norme, ma è anche fondamentale considerare come prioritario il “principio di solidarietà sociale”.
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A questo proposito, nella sentenza n. 9101 del 12 aprile 2018 della Corte di Cassazione, II sezione civile, è stato espressamente chiarito che: “nel verificare se una nuova opera costituisce una turbativa al godimento di un condomino occorre verificare se questa è stata realizzata per eliminare barriere architettoniche ad un disabile residente nello stabile (fattispecie relativa all’abbattimento di un muro perimetrale per l’apertura di una porta d’ingresso di un ascensore)”.
In risposta al quesito posto, si ritiene pertanto che – nel caso in cui l’assemblea non dovesse approvare l’installazione dell’ascensore in condominio – il soggetto interessato abbia la possibilità di provvedere a proprie spese al conseguimento dell’opera, anche posizionandola esternamente all’edificio.
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Advertisement - PubblicitàIn quanto alle spese da sostenere, l’art. 1121 cc prevede che i condòmini che sono contrari non saranno obbligati a partecipare alle spese.
Nello specifico, è possibile rifiutarsi di partecipare alle spese se l’opera di innovazione:
Si legge al secondo periodo che: “Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.”
In questo caso comunque, l’ascensore è generalmente sempre un elemento suscettibile di utilizzazione separata per via della presenza delle scale. Pertanto i condomini contrari hanno la possibilità di rifiutarsi di partecipare alle spese, ma non potranno neanche utilizzare l’ascensore.
I condòmini contrari comunque, o anche successivamente i loro eredi, possono sempre cambiare idea e decidere di voler utilizzare invece l’opera di innovazione. In questo caso saranno obbligati però a contribuire alle spese di esecuzione e di manutenzione.
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