La pandemia da Covid-19 ha colpito duramente dal punto di vista economico numerose attività presenti sul territorio italiano che hanno così potuto ricevere degli aiuti economici dallo Stato. Tutta la serie di burocrazie connesse e di difficoltà scaturite in merito, ha richiesto l’adozione di una semplificazione nelle procedure.

Per questa ragione, con il provvedimento n. 398976 del 25 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire una versione di modello di dichiarazione semplificata per le imprese che hanno ricevuto sostegni economici da parte dello Stato durante l’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, alleggerendo la burocrazia fino a determinati limiti di importo economico.

Il modello semplificato può essere presentato a partire dal 27 Ottobre 2022 e deve necessariamente essere inviato entro e non oltre il 30 Novembre 2022, come da informazioni contenute nel provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022.

E’ bene ricordare che la dichiarazione semplificata non è obbligatoria bensì facoltativa, i contribuenti che hanno già provveduto ad inviare la dichiarazione secondo il modello precedente non dovranno inviarne una nuova. Si potrà inoltrare la dichiarazione solamente in via telematica.

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Chi è tenuto a presentare la dichiarazione degli aiuti di Stato ricevuti durante l’emergenza Covid-19

Sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva a tutti quegli operatori economici che hanno ricevuto dallo stato i sostegni previsti per la pandemia da Covid-19. Questo è un documento molto importante che consente di dichiarare che l’importo economico complessivo ricevuto non superi i limiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework“.

Se sostegni economici ricevuti non superano quanto previsto dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo è possibile, mediante la compilazione della nuova casella ES, non indicare nel modello i dettagli degli aiuti ricevuti. I limiti previsti nella sezione 3.1 del quadro temporaneo sono i seguenti:

  • 800 mila euro per gli aiuti ricevuti fino al 27 gennaio 2021. Il massimale scende a 120 mila euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e a 100 mila euro per le imprese del settore agricoltura
  • Un milione e 800 mila euro per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021. Massimali ridotti a 270 mila euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e a 225 mila euro per le imprese del settore agricoltura

Gli aiuti sono stati concessi in varie forme tra quali le agevolazioni fiscali e nel pagamento degli oneri dovuti allo Stato, mediante anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti ed equity e tramite sovvenzioni dirette, a patto che il massimale rimaneva sotto alle soglie sopra indicate.

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Come compilare la dichiarazione dei redditi a seguito delle modifiche introdotte

Per gli aiuti economici ricevuti che erano elencati nel quadro A, con l’autodichiarazione è possibile comunicarne i dati al fine di consentirne la registrazione nel RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato). Proprio per questi aiuti però il soggetto economico che ne ha usufruito non è tenuto a compilarne il dettaglio nel modello dei Redditi 2022.

Barrando la casella ES, presente nella prima pagina del modello di dichiarazione semplificata, gli operatori economici possono evitare la compilazione del quadro A, non andando a inserire l’elenco dettagliato dei sostegni economici ricevuti dallo Stato. La casella ES può essere compilata solamente da parte dei soggetti che rispecchiano determinate condizioni, tra le quali:

  • Aver ricevuto, nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A
  • Non intendono fruire, per nessuno dei sostegni economici ricevuti, del Temporary Framework (limiti riportati nella sezione 3.12)
  • Il totale complessivo del sostegno economico ricevuto non supera i limiti massimi indicati nella sezione 3.1 del quadro temporaneo del Temporary Framework

L’Agenzia delle Entrate, in merito a quanto concordato anche con la Commissione europea, dichiara che sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU riportati anche nel quadro A.

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Come presentare la dichiarazione semplificata per gli aiuti di Stato ricevuti durante l’emergenza Covid-19

La presentazione è possibile solamente in via telematica utilizzando il modello proposto dall’agenzia delle entrate direttamente dall’operatore economico oppure da un suo intermediario.

È possibile utilizzare il servizio web fornito nell’area riservata del sito Internet dell’agenzia delle entrate oppure utilizzare i canali telematici dell’agenzia delle entrate rispettando i requisiti richiesti.

Dopo aver presentato la dichiarazione semplificata l’agenzia delle entrate rilascerà una ricevuta comprovante la presa in carico oppure lo scarto se dai controlli formali effettuati risultano anomalie.

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Come ci si deve comportare per gli aiuti dettagliati nel quadro A?

Tramite la compilazione dei campi “Settore” e “Codice attività”, con l’invio da parte del soggetto interessato dell’autodichiarazione, vengono forniti i dati occorrenti per procedere con la registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di tutti i sussidi ricevuti da parte di un operatore economico.

Per questo tipo di aiuti, l’operatore economico tenuto a presentare la dichiarazione, è esonerato dalla compilazione dell’elenco degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022. Se invece viene barrata la nuova casella ES è obbligatorio compilare il prospetto aiuti di Stato contenuto nel modello Redditi 2022.

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Cos’è il Temporary Framework

È una comunicazione emessa dalla Commissione europea dove vengono indicati i massimali da non superare in merito agli aiuti economici che le imprese e gli operatori economici, che hanno subito un danno monetario a causa della pandemia da Covid-19, hanno ottenuto dallo Stato. Tutte le informazioni possono essere approfondite al seguente indirizzo.