L’acquisizione della proprietà di un bene può avvenire in molti modi differenti. Tra questi, esiste la possibilità di diventare proprietari legittimi di una cosa soggetta a Unione e Commistione, ovvero che è stata costituita da due o più beni diversi ormai fusi in una cosa sola.
L’unione o commistione si configura nello specifico quando i due o più beni fusi appartenevano a persone differenti, e l’unione può essere avvenuta per mano di uno dei due, di un terzo soggetto, oppure per via di cause naturali.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
L’acquisizione della proprietà di un bene mediante unione e commistione è disciplinata dall’art. 939 del Codice Civile.
Si tratta di uno dei metodi di acquisto della proprietà a titolo originario, che può riferirsi solo ai beni mobili e che si verifica, appunto, quando tali beni vengono incorporati tra di loro. Nello specifico:
Si parla quindi di “unione e commistione” quando più beni appartenenti a diversi proprietari vengono incorporati tra loro (per mano dell’uomo o per via di eventi naturali) fino a diventare una cosa sola.
In questo caso, se i beni possono essere separati senza pericolo di notevoli deterioramenti, entrambi i proprietari hanno diritto a richiedere e ottenere la separazione, in modo tale che ognuno si riprenda la propria cosa.
Advertisement - PubblicitàSe invece la separazione non dovesse essere possibile, e i beni avessero entrambi lo stesso valore, la nuova cosa diventa di proprietà comune in proporzione al valore dei rispettivi beni.
Si applicherebbero quindi le disposizioni previste per la comunione secondo cui, in particolare all’art. 1101, è previsto che:
“Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.”
Advertisement - PubblicitàNel caso in cui però dovesse esserci un bene che prevale sull’altro, perché il suo valore risulta molto maggiore, allora il proprietario della cosa principale dovrà acquistare l’altro bene, corrispondendo obbligatoriamente la somma in denaro al secondo proprietario.
Se però l’unione dovesse essere avvenuta per opera del proprietario della cosa accessoria – e senza il consenso del proprietario principale – quest’ultimo potrà acquisire la proprietà dell’intero bene pagando solo la somma minore tra l’aumento di valore apportato e il valore della cosa accessoria.
In caso di colpa grave inoltre, avrà diritto a ricevere il risarcimento dei danni.
Anche per i casi di unione e commistione si applicano tuttavia gli effetti dell’acquisto del possesso in buona fede, regolamentato dall’art. 1153 cc, secondo cui:
“Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente. […]”
In particolare, il possesso di buona fede si configura quando un soggetto esercita il possesso di un bene, ignorando il fatto che sta ledendo il diritto di proprietà altrui.
Nel caso in cui l’ignoranza dipendesse da colpa grave, il possesso della buona fede non gioverebbe a chi ha commesso l’opera di unione dei due beni.
La buona fede è comunque presunta e vale in riferimento al momento dell’avvenuta unione.
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