La revisione del testo unico sulle costruzioni non ha apportato radicali cambiamenti al quadro normativo precedente.
Le nuove norme, infatti, si sono basate solo sull’introduzione di modifiche minime difficili, talvolta da individuare.
In ogni caso, esse fanno in modo di rendere più trasparente l’effettivo obiettivo che un progettista strutturale dovrebbe raggiungere nel momento in cui si deve progettare un certo intervento su una struttura preesistente grazie all’introduzione del coefficiente ottenuto dal rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile dalla stessa e l’azione sismica di progetto, la quale verrebbe utilizzata quando ci si trova di fronte ad una nuova costruzione.
Dall’undici febbraio 2019, è in vigore il testo definitivo circa le Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle “norme tecniche per le costruzioni”.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si tratta di una circolare che riveste un ruolo rilevante nella progettazione nonché realizzazione di nuove strutture e anche per gli interventi sulle costruzioni già esistenti. Ebbene, viene dato ampio spazio all’affidabilità dei materiali e alla manutenzione della struttura programmata.
Dunque, tale circolare specifica le modalità con cui mettere in pratica le norme tecniche per le costruzioni rendendo univoca l’interpretazione delle norme in modo da agevolarne l’utilizzo.
I progettisti, inoltre, vengono supportati nella varie fasi di verifica, di esecuzione e di controllo del progetto, a prescindere dal tipo di struttura, di materiali e dal fatto che ci si trovi di fronte ad una costruzione pubblica o privata, vecchia o nuova che sia.
Norme tecniche per le costruzioni: un’analisi approfondita.
Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 si riferisce alle Norme Tecniche per le Costruzioni (ovvero NTC). Ebbe, esso affronta principalmente il tema degli interventi relativi alle strutture esistenti, poi ripreso dalla Circolare n. 7 dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti datato 21 gennaio 2017.
Quest’ultima, nello specifico, si concentra sulle Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle “norme tecniche per le costruzioni”.
Tra le novità più significative, occorre evidenziare quelle del paragrafo 8.4, ovvero di quello concernente la Classificazione degli interventi che, sebbene rievochi le previsioni delle precedenti norme tecniche, si contraddistingue per qualche piccola, ma importante, differenza circa quelle definizioni che, col passare del tempo, sono state modificate in alcuni punti.
La circolare citata prescrive l’opportunità riguardante gli interventi in progetto: in poche parole, prevede che questi siano innanzitutto diretti ad individuare nonché ad eliminare o ridurre le carenze e le criticità locali, le quali potrebbero andare significativamente ad incidere sulla capacità strutturale, per poi causare, in un secondo momento, l’ipotetico rafforzamento della costruzione nella sua interezza.
Le attività atte ad eliminare particolari criticità locali, seppur con opere di basso valore economico, possono portare ad aumenti, anche se minimi, della percentuale di sicurezza.
Volendo analizzare, inoltre, le tipologie di interventi sugli edifici esistenti, essi possono essere classificati in:
La circolare applicativa delle norme tecniche per le costruzioni contiene specifiche definizioni relative agli interventi di adeguamento, a quelli di miglioramento e a quelli di riparazione o locali.
– Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento, essi hanno lo scopo di raggiungere quella percentuale di sicurezza richiesta per tutti gli edifici di nuova costruzione secondo quanto previsto nel paragrafo 8.4.3 delle norme in materia.
Ebbene, occorre evidenziare come, in questo caso, la valutazione dei livelli di sicurezza sia obbligatoria e diretta a verificare se la struttura, effettivamente, in seguito all’intervento effettuato, sia capace di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto in base al grado di sicurezza prescritto.
Non risulta essere obbligatorio la corrispondenza alle prescrizioni sui dettagli costruttivi (come, ad esempio, passo delle staffe, armatura minima, dimensioni minime di pilastri e travi) prescritte per le nuove costruzioni. Nell’ambito di questa tipologia di interventi, poi, circa le azioni sismiche è richiesto, in genere, il soddisfacimento del valore relativo al coefficiente che si riferisce al rapporto tra l’azione sismica massima che può essere sopportata dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel caso di un progetto avente ad oggetto una nuova costruzione.
Circa gli edifici realizzati in muratura, in particolar modo quelli antichi, contraddistinti da un regime delle sollecitazioni risultante dalla sovrapposizione degli episodi statici sopportate dalla costruzione stessa nel corso del tempo, bisogna sottolineare come prevedere gli effetti degli interventi sul comportamento strutturale risulti essere molto complicato. Pertanto, si consiglia di porre dei limiti all’alterazione dello stato di fatto al fine di non creare situazioni di esisto incerto.
– Gli interventi di miglioramento sono diretti ad ottenere un incremento della sicurezza della costruzione. In tale categoria vi rientrano tutti quegli interventi che, anche se non rientrano in quella dell’adeguamento, possono portare a modifiche, in alcuni casi importanti, delle modalità di comportamento a livello locale o globale o introducendo elementi strutturali nuovi o ponendo in essere variazioni di resistenza, rigidezza o capacità deformativa di specifici elementi o anche di porzioni della struttura stessa.
Tale tipo di intervento, poi, può essere realizzato anche esclusivamente nei confronti di alcune categorie di azioni, quali, ad esempio, le azioni gravitazionali, quelle sismiche, quelle del vento, considerando sempre i doveri indicati nel paragrafo 8.3.
In quest’ultimo paragrafo, viene specificato che, per tale categoria di interventi, la valutazione dei livelli di sicurezza risulta essere obbligatoria e diretta ad analizzare l’entità massima delle azioni alle quali la struttura può resistere grazie al grado di sicurezza previsto. Questa, inoltre, andrà a riguardare, oltre agli eventuali meccanismi locali, la struttura nel suo complesso.
– Nella categoria della riparazione o degli interventi locali rientrano tutti quegli interventi che non vanno ad alterare, in maniera significativa, il comportamento complessivo della costruzione. Lo scopo sulla cui base è analizzata l’effettiva ammissibilità dell’intervento è un incremento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione stessa, oppure, se siano stati subiti dei danni, un aumento del mantenimento o dell’incremento dell’efficacia strutturale iniziale della porzione danneggiata.
A questa categoria, nello specifico, sono riconducibili gli interventi di ripristino, sostituzione o rinforzo di elementi strutturali o di porzioni di essi non adeguate a svolgere la funzione che dovrebbero (come, ad esempio, architravi, travi, impalcati, coperture, porzioni di impalcato, pannelli murari e pilastri.
Più in particolare, gli interventi di rinforzo dovranno privilegiare lo sviluppo di procedimenti duttili o andare a migliorare quella che è la duttilità locale, in modo da favorire lo sviluppo della duttilità complessiva della struttura. Il rinforzo o il ripristino dei collegamenti preesistenti tra i vari componenti o tra porzioni di questi o, ancora, la realizzazione di nuovi collegamenti (come, ad esempio, pareti e travi, pareti murarie) fanno parte di questa categoria.
In più, anche modificare un piccola parte della struttura (ad esempio, aprendo un vano in una parete) può ricadere in questa categoria a meno che, però, venga dimostrato che gli interventi complessivi non comportino modificazioni significative della resistenza e della rigidezza concernente le azioni orizzontali nonché l’abilità della struttura di deformarsi.
La relazione illustrativa dei lavori deve avere ad oggetto i risultai delle indagini conoscitive, la descrizione degli stessi, le carenze strutturali effettivamente riscontrate e i risultati sperati, sostenendo e, all’occorrenza, anche dimostrando che l’intervento non è andato a modificare negativamente la modalità di comportamento degli altri componenti della costruzione e della costruzione nel suo complesso.
Infine, quando si è in presenza di questo tipo di interventi, non è obbligatoria la valutazione sula sicurezza globale dell’opera anche se, in caso di rafforzamento globale diretto a migliorare il funzionamento di elementi strutturali o a limitare i meccanismi di collasso, lo è la valutazione avente ad oggetto la variazione del livello locale di sicurezza.
Norme Tecniche per le Costruzioni: caratteri fondamentali e conclusioni.
Alla luce di quanto detto, occorre sottolineare come, nel corso della progettazione o della verifica di una struttura, quest’ultima debba essere assoggettata alle azioni a cui viene normalmente sottoposta al fine di valutare la sua rigidezza e la sua resistenza. Tali azioni vengono combinate tra loro sulla base delle disposizioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Le verifiche, nello specifico, si basano sullo stato limite di resistenza della struttura comprensivo degli elementi di fondazione, su quello di equilibrio come corpo rigido (in genere, utilizzata per valutare il ribaltamento dei muri di sostegno), quelli di resistenza del terreno. Le nuove disposizioni non hanno fatto altro che chiarire aspetti in precedenza trattati in maniera molto vaga.
Gran parte dell’attenzione, poi, viene posta sulla sicurezza dal momento che si tratta di un requisito fondamentale per le progettazioni e le verifiche strutturali. Infine, sono state introdotte anche semplificazioni per gli interventi finalizzati all’adeguamento degli edifici preesistenti. In particolare, quando muta la destinazione d’uso nonché la classe d’uso, è previsto uno sconto sulla verifica (pari al 20%): ci si riferisce, in questo caso, al rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile della struttura e l’azione sismica massima dell’ipotetico progetto di una costruzione nuova.
Lo scopo è di permettere che gli interventi di ristrutturazione siano contraddistinti da costi sostenibili e non troppo alti.
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