Norme costruzioni: i diversi tipi di strutture e i sistemi costruttivi
In tutto il territorio italiano è obbligatorio il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al Testo Unico per l’Edilizia art. 52 e seguenti. Vediamo di seguito le tipologie di strutture e i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche per le costruzioni.
In tutto il territorio italiano è obbligatorio il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al Testo Unico per l’Edilizia art. 52 e seguenti.
Le normative tecniche in ambito edile interessano in particolare ogni intervento di nuova costruzione o di ristrutturazione che riguardi immobili (realizzati in conglomerato cementizio armato normale o precompresso, oppure in struttura metallica) che siano influenti dal punto di vista della staticità e che potrebbero rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità.
Vediamo di seguito le tipologie di strutture e i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche per le costruzioni.
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Advertisement - PubblicitàNorme costruzioni: cosa prevedono e a quali opere si riferiscono
Le norme tecniche per le costruzioni definiscono, nello specifico:
- I criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, l’esecuzione, il collaudo statico e il consolidamento degli edifici in muratura;
- I carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo di struttura, delle modalità costruttive e della destinazione d’uso dell’opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza;
- Le indagini sui terreni e sulle rocce, nonché la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate;
- I criteri generali e specifici per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- I criteri generali e specifici per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo di opere speciali, come ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate, acquedotti, fognature;
- I criteri finalizzati alla tutela delle costruzioni dagli incendi.
In tale ottica, sono soggette al rispetto di tutti i criteri sopra citati le seguenti tipologie di costruzione:
- Le opere in conglomerato cementizio armato normale, ovvero i fabbricati composti da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
- Le opere in conglomerato cementizio armato precompresso, e quindi le opere composte da strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali viene impresso, artificialmente, uno stato di sollecitazione addizionale al fine di assicurare permanentemente l’effetto statico voluto;
- Le opere a struttura metallica, ovvero i manufatti nei quali la staticità viene assicurata, in tutto o in parte, da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
Advertisement - PubblicitàSistemi costruttivi: come si realizzano le opere?
I sistemi costruttivi contemplati nelle norme tecniche per le costruzioni definite dal TUE, vengono distinti in diverse tipologie.
In particolare, gli edifici possono essere costruiti con:
- Struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, in acciaio, o combinando i predetti materiali. Sono incluse qui le opere costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate, fra loro ed esternamente;
- Struttura a pannelli portanti, ovvero le opere costruite associando pannelli verticali prefabbricati (muri) di altezza pari ad 1 piano e di larghezza superiore ad 1 metro, che vengono resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
- Struttura in muratura, ovvero le costruzioni nelle quali la muratura ha funzione portante;
- Struttura in legname.
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Advertisement - PubblicitàNorme costruzioni: caratteristiche specifiche dei sistemi costruttivi
Riguardo agli edifici in muratura (di cui al punto 3 citato), si precisa che gli elementi strutturali che compongono le opere devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà tra loro.
L’opera dovrà presentare inoltre adeguate caratteristiche di rigidezza complessiva secondo quanto stabilito dall’art. 83 del TUE in riferimento alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (approfondisci qui).
Gli immobili che vengono realizzati con strutture a pannelli portanti (punto 2), invece, devono rispettare obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:
- Le strutture devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso;
- Le strutture devono presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia;
- Le strutture devono essere irrigidite da adeguati controventamenti (orientati almeno secondo due direzioni distinte), costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti, oppure da lastre in calcestruzzo realizzate in opera;
- Il complesso scatolare costituito dai pannelli dev’essere in grado di assorbire le azioni sismiche di cui all’art. 85 del TUE, ovvero le azioni verticali e orizzontali, nonché i momenti torcenti e quelli ribaltanti;
- La trasmissione delle azioni tra i diversi elementi dev’essere assicurata da armature metalliche.
Per quanto riguarda infine le strutture intelaiate (di cui al punto 1 dell’elenco sopra), si dispone che queste possano essere realizzate includendo elementi irrigidenti costituiti da:
- Strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
- Elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
È fondamentale a questo proposito che gli elementi irrigidenti siano correttamente collegati alle intelaiature della costruzione, al fine di assicurare la trasmissione delle azioni sismiche agli stessi irrigidimenti.
Per le strutture intelaiate si dispone infine che:
- Il complesso resistente debba essere proporzionato in modo tale da poter assorbire le azioni sismiche;
- Le murature di tamponamento debbano essere efficacemente collegate alle aste della struttura, sulla base di quanto disposto dalle normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
L’articolo 52 del TUE chiarisce che in tutti i casi per i quali sia contemplato l’utilizzo di materiali o sistemi costruttivi differenti rispetto a quelli disciplinati dalle norme tecniche per le costruzioni, è obbligatorio che la loro idoneità sia dimostrata mediante apposita dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
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