Il consolidamento urgente delle opere soggette al rispetto delle norme tecniche per l’edilizia possono essere realizzate anche senza autorizzazione, a patto però che questa venga poi richiesta entro massimo 5 giorni dall’inizio dei lavori.
A disporlo è il Testo Unico per l’Edilizia, che disciplina appunto l’obbligo di rilascio del permesso per tutti gli interventi che comprendano opere di consolidamento strutturale.
Approfondiamo di seguito.
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Advertisement - PubblicitàPer la realizzazione di opere di consolidamento urgente è possibile, dunque, dare avvio agli interventi anche prima di ottenere l’autorizzazione ai lavori.
L’autorizzazione in ogni caso rimarrà obbligatoria e dovrà essere richiesta entro un tempo massimo di 5 giorni dalla data di inizio degli interventi.
L’art 61 del TUE, che disciplina gli interventi sugli abitati da consolidare, dispone in particolare che:
“In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.”
Il che significa, pertanto, che è obbligatorio chiedere l’autorizzazione in tutti i casi per i quali sia prevista la realizzazione di opere di consolidamento di abitato che non consistano in semplici lavori di manutenzione ordinaria o rifinitura.
Solo per quanto riguarda gli interventi di consolidamento che siano riconosciuti come urgenti tramite ordinanza dell’ufficio competente regionale o comunale, è possibile, come detto, iniziare i lavori prima di richiedere l’autorizzazione allo stesso ufficio.
La richiesta di rilascio dovrà comunque risultare inviata entro massimo 5 giorni dall’inizio degli interventi per tutte le opere per le quali l’autorizzazione risulti obbligatoria.
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Advertisement - PubblicitàCon la Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 della Regione Emilia-Romagna sono stati disposti ulteriori chiarimenti per quanto riguarda le opere di consolidamento, urgente e non, degli abitati da consolidare.
Si dispone qui che l’autorizzazione agli interventi dev’essere rilasciata dal comune territorialmente competente.
Prima di procedere all’approvazione, il comune sarà tenuto a verificare che le opere di consolidamento previste:
Si specifica inoltre che:
“Gli abitati da consolidare o da delocalizzare sono perimetrati […] dai Servizi tecnici di bacino d’intesa con le autorità di bacino competenti e sentiti i comuni interessati.”
L’approvazione delle perimetrazioni citate da parte della giunta regionale costituirà dichiarazione di abitato da consolidare o da delocalizzare.
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