L’acquisto di una casa e la sua eventuale ristrutturazione sono fasi importanti della vita di molte famiglie. Spesso, per finanziare tali operazioni, si ricorre a mutui misti, che includono sia la parte dedicata all’acquisto dell’immobile, sia quella destinata ai lavori di ristrutturazione.
Tuttavia, come indicato in una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate su FiscoOggi, alcuni aspetti legati alla detrazione degli interessi passivi potrebbero creare confusione.
Questo articolo affronta il tema, partendo da una domanda reale posta da un lettore, per poi approfondire le indicazioni fornite dall’ente fiscale.
Sommario
Un lettore ha chiesto:
“Ho acceso un solo mutuo per acquistare la mia abitazione principale e per ristrutturarla. Il contratto non specifica, però, l’importo del mutuo destinato all’acquisto. Posso comunque usufruire, e per quale importo, della detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell’immobile?”
Questa domanda rappresenta un dubbio ricorrente per chi si trova nella situazione di dover gestire un mutuo destinato a finalità diverse. La preoccupazione principale riguarda la possibilità di usufruire della detrazione fiscale sugli interessi passivi, in particolare quelli relativi all’acquisto della prima casa.
Advertisement - PubblicitàIn risposta a questa domanda, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche se il contratto di mutuo non specifica l’importo destinato all’acquisto dell’abitazione principale, vi sono soluzioni per ottenere la detrazione degli interessi passivi.
L’ente ha spiegato che, in mancanza di un documento che distingua chiaramente le diverse finalità del mutuo, è comunque possibile avvalersi di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Questo documento, previsto dall’articolo 47 del Dpr n. 445/2000, permette al contribuente di dichiarare quale somma del mutuo è stata effettivamente destinata all’acquisto dell’abitazione e quale alla ristrutturazione.
Articolo n° 47
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’1. L’atto di notorieta’ concernente stati, qualita’ personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato e’ sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita’ di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante puo’ riguardare anche stati, qualita’ personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita’ personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorita’ di Polizia Giudiziaria e’ presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita’ personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e’ comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
Si tratta quindi di un’autodichiarazione che permette al cittadino di attestare fatti, stati o qualità personali che non siano già documentati da certificati o atti ufficiali. Nel caso dei mutui misti, questa dichiarazione viene utilizzata per certificare la somma effettivamente destinata all’acquisto dell’abitazione principale, facilitando l’accesso alla detrazione degli interessi passivi.
In questo modo, sarà possibile richiedere la detrazione degli interessi passivi per la parte del mutuo utilizzata per l’acquisto della prima casa, sempre che siano soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge.
Advertisement - PubblicitàLa detrazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa è una delle agevolazioni fiscali più importanti in Italia. La normativa prevede che il contribuente possa detrarre il 19% degli interessi passivi pagati, fino a un massimo di 4.000 euro l’anno.
Tuttavia, questo beneficio è applicabile solo per la parte del mutuo destinata all’acquisto dell’immobile, non per quella relativa alla ristrutturazione o ad altre spese.
Nel caso di un mutuo misto, quindi, è fondamentale separare chiaramente le somme utilizzate per l’acquisto da quelle impiegate per altri scopi, come i lavori di ristrutturazione. Se il contratto di mutuo non riporta tali dettagli, il contribuente può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva, come suggerito dall’Agenzia delle Entrate.
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