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Visto di conformità: Cos’è e quando è necessario

Per accedere ad alcuni bonus fiscali messi a disposizione dallo Stato per il settore edile è necessario disporre del visto di conformità. Vediamo nello specifico di cosa si tratta, in quali casi è obbligatorio produrlo e chi può redigerlo.

Visto di conformità: Cos’è e quando è necessarioVisto di conformità: Cos’è e quando è necessario
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Per accedere ad alcuni bonus fiscali messi a disposizione dallo Stato per il settore edile è necessario disporre del visto di conformità. Si tratta di un documento redatto da un professionista per confermare la sussistenza di tutti i vincoli e requisiti che danno diritto alla detrazione.

Vediamo nello specifico di cosa si tratta, in quali casi è obbligatorio produrlo e chi può redigerlo.

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Che cos’è il visto di conformità

L’articolo numero 35 del Decreto Legislativo numero 241 del 1997 ha introdotto il concetto di visto di conformità. È un documento che ha come obiettivo controllare che le norme tributarie previste dal legislatore vengano correttamente applicate dal contribuente.

Può essere inteso come un’attestazione redatta da un professionista abilitato nella quale si garantisce il rispetto delle nome e che il beneficiario dello sgravio sia in possesso di tutti i requisiti indicati dalla legge. La valutazione va fatta tenendo conto di tutte le documentazioni in possesso del beneficiario.

È in buona sostanza un controllo di tipo documentale che non prevede la valutazione di questioni di natura tecnica. In pratica, chi redige il visto deve accertare che, qualora sia previsto, il contribuente abbia effettuato i pagamenti con i metodi tracciabili previsti e tutto sia stato gestito con le dovute tempistiche e modalità. In buona sostanza che non ci sia irregolarità.

Tra l’altro, lo stesso professionista deve garantire e accertarsi che sono state prodotte anche le dovute asseverazioni ossia gli accertamenti effettuati da professionisti incaricati, come ingegneri e architetti, che riguardano la bontà degli interventi effettuati e la loro agevolabilità.

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Quando è obbligatorio produrre il visto di conformità

Negli ultimi anni lo stato ha introdotto una serie di bonus fiscali destinati a supportare il proprietario di immobili residenziali nell’effettuare interventi di efficientemente energetico e di messa in sicurezza.

Ad esempio, il proprietario di una casa può prendere in considerazione l’opportunità di sfruttare il Bonus Ristrutturazione che prevede uno sgravio fiscale nella misura del 50%, accedere al Bonus Barriere Architettoniche che garantisce una detrazione del 75% per lavori che permettono di eliminare ostacoli e barriere architettoniche presenti all’interno e all’esterno della casa e tanti altri bonus.

In molti di questi casi il contribuente è obbligato, dalla relativa normativa, ad affidarsi ad un professionista, che potrebbe essere un commercialista, per la redazione del necessario visto di conformità. È ben inteso che si tratta comunque di un’attività di controllo dell’amministrazione fiscale e quindi va allegato in determinate circostanze.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito, il visto di conformità dei dati che vengono inseriti nella dichiarazione è obbligatorio se il contribuente vuole utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5.000 euro annui. La normativa parla di crediti IVA e aggiunge anche la tipologia dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.

Il concetto però di visto di conformità è stato anche adottato per i suddetti bonus dedicati al settore edilizio.

Innanzitutto, per il Superbonus è sempre obbligatorio presentare il visto di conformità salvo alcuni casi specifici. In particolare, quando la dichiarazione viene presentata direttamente dal contribuente utilizzando il modello precompilato messo a disposizione dall’Agenzie delle Entrate. Non è obbligatorio anche quando la dichiarazione viene presentata dal sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Leggi anche: Superbonus, Cessione Credito: visto conformità “ora per allora”, tutti i chiarimenti

Infine, non c’è l’obbligo neppure quando è già presente un visto di conformità che riguarda l’intera dichiarazione. Va sottolineato che in tutti gli altri casi è obbligatorio sia per le persone fisiche sia per le imprese individuali.

Allargando il discorso a tutti gli altri bonus, il visto di conformità va redatto e inviato soltanto se si intende, ed è possibile farlo, utilizzare lo sgravio fiscale sotto forma di cessione del credito a un terzo soggetto oppure sfruttarlo come sconto in fattura praticato dalla ditta che esegue i lavori. Infine, c’è da ricordare che le spese sostenute per rivolgersi a un professionista per la redazione del viso di conformità sono al loro volta detraibili.

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Chi può redigere il visto di conformità

La redazione del visto di conformità può essere effettuata soltanto da un professionista abilitato a questo genere di attività.

Innanzitutto, un contribuente si può rivolgere ad un dottore commercialista o in alternativa a un esperto contabile. Questi due figure, dopo aver valutato la documentazione a disposizione, sono in grado di redigere e di inviare telematicamente il documento per poter accedere alla detrazione fiscale ma anche per tante altre situazioni previste dalla legge.

Inoltre, possono rilasciare il visto di conformità i responsabili dell’assistenza fiscale del CAF e i consulenti del lavoro. Tra l’altro, la normativa prevede che possano occuparsi di questa impellenza anche tutti i soggetti iscritti nel ruolo di periti alle camere di commercio territorialmente competenti.

Le modalità con cui viene rilasciato il viso di conformità sono in parte definite anche dall’articolo 21 del Decreto Ministeriale numero 164 del 1999.

Art. 21.
Adempimenti e requisiti
1. Per l’esercizio della facolta’ di rilasciare il visto di conformita’ o l’asseverazione, i professionisti comunicano preventivamente al Dipartimento delle entrate:
a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA;
b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attivita’ professionale;
c) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle societa’ di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attivita’ di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attivita’ da affidare alle stesse.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:
a) copia della polizza assicurativa di cui all’articolo 22;
b) dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;
c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1.
3. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati al Dipartimento delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

In base a questo articolo, il professionista abilitato e incaricato deve preventivamente produrre una comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.

In questo documento deve indicare i propri dati anagrafici insieme alla qualifica, il codice fiscale e il numero di partita IVA. Deve riportare informazioni particolareggiate sul proprio domicilio e di eventuali luoghi dove esercita la professione. Infine, va riportato anche il codice fiscale e la sede del proprio studio professionale associato.

Dopo questa comunicazione l’Agenzia delle Entrate andrà ad inserire nell’elenco dei soggetti abilitati il professionista.

Questa non è una pura formalità burocratica ma un’importante forma di tutela per il contribuente. Infatti, quest’ultimo può evitare brutte sorprese andando a consultare l’elenco per verificare se il commercialista e qualsiasi altro soggetto a cui si rivolge, se effettivamente ha titoli per occuparsi della procedura.

Da sottolineare, peraltro, che l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito ufficiale evidenzia che alla comunicazione del professionista e ai relativi dati vanno anche allegati la copia della polizza assicurativa e la dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine di appartenenza. Infine, vanno aggiunti la dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti e la copia del documento d’identità.



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TAGS: visto di conformità

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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