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Trasferimento immobile tra conviventi di fatto: l’esenzione è valida?

L’ordinamento giuridico italiano prevede che gli atti sottoscritti in relazione ad una separazione tra coniugi, ai fini di cessare gli effetti civili del matrimonio nella maniera più agevole e cordiale possibile, possano godere dell’esenzione dal pagamento delle imposte.

Trasferimento immobile tra conviventi di fatto: l’esenzione è valida?Trasferimento immobile tra conviventi di fatto: l’esenzione è valida?
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L’ordinamento giuridico italiano prevede che gli atti sottoscritti in relazione ad una separazione tra coniugi, ai fini di cessare gli effetti civili del matrimonio nella maniera più agevole e cordiale possibile, possano godere dell’esenzione dal pagamento delle imposte.

L’esenzione è valida, per esempio, in riferimento agli atti di trasferimento della proprietà di un immobile precedentemente adibito all’abitazione del nucleo familiare, che poi, invece, in seguito alla separazione viene intestato solo ad uno dei coniugi.

Il caso di oggi però rappresenta uno scenario leggermente differente, ovvero quello delle coppie conviventi di fatto, che creano una famiglia senza mai sposarsi.

Cosa prevede l’ordinamento italiano nel caso in cui una coppia non sposata, con figli, decidesse di separarsi? Nello specifico, gli atti che conseguono la separazione tra i due, come ad esempio il trasferimento della proprietà dell’immobile a favore di uno solo, possono godere dell’esenzione dalle imposte come accade per le coppie sposate?

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Trasferimento immobile tra conviventi: vale l’art. 19 della Legge 74/1987?

Il tema è stato affrontato di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 244 del 4 maggio 2022.

Qui l’istante si configura come il Notaio al quale è stato dato l’incarico di formalizzare gli atti relativi alla separazione tra due persone conviventi che non hanno mai contratto matrimonio.

Nello specifico, il caso rappresentato riguarda un uomo e una donna che, in seguito ad una lunga convivenza e alla nascita di due figlie, decidono di comune accordo di separarsi, pur comunque non essendo mai stati sposati.

A tal proposito, si fa sapere che, nell’interesse preminente di serenità delle figlie minori, il padre decide di abbandonare la casa di abitazione del nucleo familiare e trasferirsi altrove, lasciando dunque alla donna la possibilità di continuare a vivere nell’abitazione con le due figlie.

Successivamente, si è provveduto a formalizzare la cessazione della convivenza di fatto presso il Tribunale di Milano, dove i due ex conviventi hanno raggiunto vari accordi finalizzati alla determinazione di una separazione consensuale.

Tra gli accordi sopraggiunti, c’è anche quello che riguarda la formalizzazione del trasferimento della proprietà della casa di abitazione. Nello specifico, sia la proprietà dell’immobile, sia il mutuo contratto per l’acquisto dello stesso, risultano essere intestati all’uomo e alla donna in parti uguali.

Ad oggi, lui vorrebbe cedere sia la sua quota di proprietà dell’abitazione, sia la quota relativa al mutuo, a favore della donna. La decisione, come le altre, è stata presa consensualmente.

Alla luce di ciò, il notaio vorrebbe sapere se in questi casi sia applicabile l’esenzione dal pagamento delle imposte, prevista per gli atti legati alle separazioni consensuali di cui all’art. 19 della Legge n. 74/1987, tenendo conto che i due ex-conviventi non hanno mai contratto matrimonio.

Leggi anche: “Prima Casa: sì alla vendita prima di 5 anni in caso di “crisi coniugale”

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Esenzione imposte per separazione tra coniugi: non è applicabile ai conviventi

L’Agenzia delle Entrate spiega che l’esenzione dal pagamento delle imposte per gli atti riguardanti la separazione consensuale tra due coniugi, è stata introdotta al fine di: “promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole“.

A questo proposito, l’esenzione si riferisce a tutti gli atti e i provvedimenti che i coniugi adottano per regolare i rapporti giuridici ed economici che derivano dalla separazione consensuale, così da evitare che l’imposizione fiscale possa costituire un ostacolo al civile superamento della crisi coniugale.

In merito invece alle coppie non sposate, ma conviventi di fatto, occorre richiamare l’apposita normativa che ne regola le funzioni, ovvero la Legge n. 76 del 20 maggio 2016, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Qui si definiscono i conviventi di fatto come:

due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

All’art. 1, comma 50 della Legge troviamo scritto inoltre che:

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”.

Tuttavia, spiega l’Agenzia, non esiste invece alcun riferimento o regolamento che invece determini lo scioglimento delle coppie conviventi di fatto, né tantomeno alcuna forma di tutela giurisdizionale o paragiurisdizionale finalizzata a porre rimedio ad una crisi tra i conviventi.

In sostanza, né la normativa che regola le separazioni consensuali tra coniugi, né la stessa disciplina che interessa le coppie conviventi, possono trovare applicazione al fine di consentire l’esenzione dalle imposte per gli atti di separazione tra coppie non sposate.

Ne deriva pertanto che l’atto oggetto dell’interpello, riguardante il trasferimento della quota di proprietà dell’immobile con relativo mutuo, a favore di uno solo dei conviventi, non possa godere dell’esenzione dal pagamento delle imposte.

Leggi anche: “Trasferimento beni mortis causa: esenzione imposte è valida?



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TAGS: agenzia delle entrate, immobili, interpello 244, trasferimento immobile

Autore: Redazione Online

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