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Terre e rocce da scavo, come classificarle in cantiere

Terre e rocce da scavo, come classificarle in cantiereTerre e rocce da scavo, come classificarle in cantiere
Ultimo Aggiornamento:

È da qualche anno ormai che si presenta il problema della gestione delle terre e rocce da scavo a livello normativo, si tratta di un argomento che risulta molto delicato in tutte le regioni. Per terre e rocce da scavo si intendono i materiali che derivano dagli scavi nel suolo durante la costruzione di un progetto.

Fino ad oggi, la legge presenta un unico decreto che ne gestisce la classificazione e l’utilizzo, il d.P.R. 13 giugno 2017 n.120, art. 8 decreto 12 settembre 2014, modificato il 7 agosto 2014 e valido dal 22 agosto 2017.

Le terre e rocce da scavo sono ciò che rimane dalla realizzazione di un’opera in costruzione, tramite scavi, perforazioni, trivellazioni. Durante le lavorazioni, si otterranno anche materiali come calcestruzzo, PVC, vetroresina e additivi; ma questi potranno essere identificati come terre e rocce da scavo solo se non presenteranno elementi inquinanti troppo elevati.

Come classificare terre e rocce da scavo

A grandi linee, si può creare una classifica di elementi da scavo dividendoli in: sottoprodotti e rifiuti.

Per poter essere considerate sottoprodotti, le terre e rocce da scavo devono essere:

  • nate dalla realizzazione di un’opera di cui sono parte integrante;
  • conformi alle regole del piano di utilizzo per essere sfruttate in quella stessa opera o in un’altra;
  • idonee ad essere riutilizzate senza dover compiere ulteriori trattamenti;
  • in possesso dei requisiti per il rispetto della qualità ambientale.

Vengono invece classificate come rifiuti quelle terre e rocce da scavo che verranno destinate alla demolizione, e per essere considerate tali dovranno:

  • contenere al loro interno degli agenti inquinanti ad alto livello, e quindi risultare come pericolose;
  • essere utilizzate per operazioni di recupero o smaltimento, in seguito al raggiungimento di un quantitativo in deposito che supera i 4000 m cubi.

Vengono poi considerati anche quegli elementi prodotti in siti oggetto di bonifica. In questo caso, il loro utilizzo è gestito dall’Agenzia di Protezione Ambientale. Comprendono tutte le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni, che soddisfano i requisiti del VIA e dell’AIA per essere considerate sottoprodotti.

Esistono inoltre anche i materiali scavati prodotti in siti oggetto di bonifica che non rientrano nella categoria dei sottoprodotti ma in quella dei rifiuti. Sono quelle terre e rocce da scavo che saranno destinate ad essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state prodotte. Risponderanno quindi ai decreti normativi riferiti alla categoria dei rifiuti.



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TAGS: bonifica, cantiere, classificarle, demolizione, gestione rocce, norma, rocce, rocce da scavo, scavo

Autore: Redazione Online

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