Arriva un nuovo chiarimento in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia per quanto riguarda la volumetria. In questo settore infatti, spesso avvengono delle incomprensioni in merito alle diverse categorie di intervento decretate dal TU (Testo Unico dell’Edilizia).
L’ultimo dubbio riguarda la costruzione di un nuovo balcone (prima assente) che si affaccia sul giardino dell’edificio. Questo rientra nell’intervento di restauro conservativo oppure è una ristrutturazione? A chiarire l’incomprensione ci ha pensato il TAR Milano. Decretando che se si realizza un balcone dove prima non c’era, si tratta di ristrutturazione anche se la volumetria dell’immobile non aumenta. Pertanto è necessario il permesso edilizio.
Advertisement - PubblicitàIl TAR Milano ha ufficializzato il tutto in tribunale, con la sentenza n.2059/2019, svoltasi il 30 settembre di quest’anno. Il caso che ha portato a discutere l’argomento è quello di due signore che vivono nello stesso condominio a Milano. Una ha accusato l’altra di aver realizzato un intervento a titolo di restauro mentre invece si trattava di una ristrutturazione in piena regola. La colpevole infatti aveva fatto costruire un nuovo balcone nella facciata del suo appartamento, senza richiedere alcun permesso edilizio, e classificandolo come risanamento.
Non sappiamo se la signora lo abbia fatto con intenzioni ingannevoli oppure per semplice ignoranza. Non è difficile infatti cadere nel tranello per cui si concede la pratica dell’Edilizia Libera oppure no. Il balcone infatti, secondo la rea, non sarebbe rientrato nella categoria della ristrutturazione, in quando non aumenta la volumetria e la superficie utile dell’edificio.
Advertisement - PubblicitàPurtroppo la donna ha dovuto ricredersi quando il tribunale milanese ha dato ragione alla sua accusatrice. Il TAR ha affermato infatti che non ha importanza se il balcone non aumenta il volume dell’appartamento, in questo caso rientra comunque nella categoria di intervento di ristrutturazione.
Il motivo è ben chiaro. Secondo il TU infatti, viene considerato ristrutturazione qualsiasi intervento che provochi un’alterazione nella struttura iniziale definita dal progetto. Se quindi prima non era presente alcun balcone e dopo viene costruito dal nulla, si tratta di ristrutturazione perché modifica il prospetto iniziale. Per questo motivo la donna, prima di cominciare i lavori, avrebbe dovuto chiedere un permesso.
Il TAR ha quindi dichiarato il caso come una vera e propria costruzione abusiva, che vìola l’art. 55 comma 3 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PGT (Piano di Governo del Territorio). Questo infatti non consente in alcun modo l’effettuazione di un intervento che alteri la struttura di un edificio senza la presenza di un permesso. Ma non è finita qui, la donna è stata accusata di aver infranto anche il Decreto Ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, che obbliga i cittadini alla preservazione dei volumi esistenti tra un edificio e un altro.
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