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Superbonus e CILA: qual è il ruolo della SCA?

Dal 1° giugno è possibile avviare quasi tutti gli interventi edilizi senza dover dimostrare la doppia conformità dell’immobile, ma semplicemente presentando la cosiddetta CILA in deroga. Quello che ancora non abbiamo spiegato è il ruolo della SCA in tutto il procedimento.

Superbonus e CILA: qual è il ruolo della SCA?Superbonus e CILA: qual è il ruolo della SCA?
Ultimo Aggiornamento:

Come ormai ben sappiamo, le modifiche introdotte al Superbonus 110% dal DL Semplificazioni/Recovery, consentono dal 1° giugno di avviare quasi tutti gli interventi edilizi senza dover dimostrare la doppia conformità dell’immobile, ma semplicemente presentando la cosiddetta CILA in deroga.

Abbiamo già spiegato più volte però che resterà imprescindibile la sussistenza della conformità, seppur non ci sarà bisogno inizialmente di presentare i documenti che lo confermino.

Quello che ancora non abbiamo spiegato è il ruolo della SCA in tutto il procedimento, che dovrà essere presentata non all’inizio, ma entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori.

Approfondiamo di seguito.

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Superbonus e CILA: niente conformità all’inizio, ma SCA a fine lavori

La SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità) è quel documento che appunto serve per attestare che l’edificio sia agibile. Come abbiamo detto nell’articolo “Abitabilità, agibilità e conformità: attenzione alle differenze” con il D.lgs. n. 222/2016, i due concetti di agibilità e conformità sono diventati direttamente connessi tra loro.

Per ottenere la SCA infatti è necessario presentare i documenti che attestino che la conformità urbanistico-edilizia è stata rispettata. Infatti ad oggi un edificio può essere ritenuto agibile se:

  • Sussistono le adeguate condizioni di sicurezza, igiene, salubrità;
  • Gli impianti e l’intero edificio risultano funzionali e tengono conto dei principi del risparmio energetico;
  • L’opera risulta conforme al progetto presentato e alle disposizioni riportate nel titolo abilitativo.

Dunque, anche se non è necessario dimostrare la conformità prima di iniziare i lavori edilizi, secondo la nostra legislazione sarà obbligatorio farlo alla fine dei lavori.

In relazione al Superbonus 110%, tutto ciò non è direttamente specificato dalle direttive, ma è un concetto che si può facilmente intuire visto che è obbligatorio presentare la SCA in caso di:

  • Nuove costruzioni;
  • Interventi che comprendono la ricostruzione o la sopraelevazione parziale o totale;
  • Interventi che comportano modifiche alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, al risparmio energetico degli impianti e degli stessi edifici.

In sostanza, qualsiasi intervento trainante ammissibile all’Ecobonus 110%, crea inevitabilmente una delle modifiche citate sopra, per cui si rende necessaria la presentazione della SCA. Anche se tutto ciò dovrebbe ancora essere ufficialmente confermato, o quantomeno chiarito.

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Assenza SCA: sanzioni per abuso formale e sostanziale

È bene specificare inoltre che nel caso di mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, si rischiano sanzioni che partono da 77 euro fino ad arrivare a 464 euro. L’importo più o meno alto della multa dipenderà dal tipo di abuso, ovvero:

  • La sanzione sarà meno grave in caso di presenza dell’agibilità ma mancata presentazione della SCA (mancanza formale);
  • La sanzione sarà più salata nel caso di assenza sia della certificazione che dell’effettiva agibilità dell’immobile (mancanza sostanziale).

La SCA generalmente va presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori. Tale procedimento sarà da rispettare, come per tutti gli altri bonus, anche per il Superbonus 110%. È doveroso però attendere dei nuovi chiarimenti in merito, perché anche se le nuove regole servono ad accelerare i tempi di ottenimento della maxi-detrazione, d’altra parte stanno facendo sorgere non pochi dubbi che, se non correttamente spiegati, potrebbero far nascere solo una grande e generale confusione.

Per cui attualmente ci atteniamo alle disposizioni previste dalle nuove modifiche e attendiamo nuovi chiarimenti, ma non bisogna certo dimenticare gli obblighi previsti finora dal Testo Unico Edilizia, che implicano appunto l’obbligo di presentazione della SCA.



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TAGS: abitabilità, agibilità, cila, dl semplificazioni, ecobonus, recovery, sca, Segnalazione Certificata di Agibilità, Superbonus

Autore: Redazione Online

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