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Superbonus e Bonus Casa: obblighi SOA, tutto quello che devi sapere

A partire dal 1° gennaio 2023 sono entrati in vigore gli obblighi SOA per quanto riguarda gli interventi ammissibili al Superbonus e agli altri Bonus Casa.

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Ultimo Aggiornamento:

A partire dal 1° gennaio 2023 sono entrati in vigore gli obblighi SOA per quanto riguarda gli interventi ammissibili al Superbonus e agli altri Bonus Casa.

Fino al 30 giugno 2023 viene concessa, tuttavia, una fase transitoria per consentire alle imprese di provvedere alla richiesta della certificazione SOA. Il documento diventerà a tutti gli effetti indispensabile a partire dal 1° luglio 2023 per tutti i lavori di importo superiore a 516.000 euro.

Ciò significa che se per tale data non saranno in possesso dei requisiti di competenza richiesti, le imprese non potranno più prendere in carico lavori agevolabili con il Superbonus o con gli altri bonus edilizi.

Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere sugli obblighi SOA, e quali sono le tipologie di certificazione considerate valide.

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Superbonus: obblighi SOA, come funziona per tutti

L’obbligo di certificazione SOA – per i lavori edilizi, agevolabili con il Superbonus e con gli altri Bonus Casa, che superano l’importo di 516.000 euro – è stato introdotto dal DL n. 21 del 21 marzo 2022 (cosiddetto “Decreto Ucraina”).

Nello specifico, l’art. 10-bis ha disposto che:

  1. Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, i lavori di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, di importo superiore a 516.000 euro, devono essere affidati:
    • Ad imprese in possesso della Certificazione SOA;
    • Ad imprese che, per la data di firma del contratto di appalto, dimostrano di aver sottoscritto un contratto finalizzato alla richiesta della certificazione. In tal caso, qualora poi la richiesta venisse rifiutata, il soggetto beneficiario potrà comunque usufruire dell’agevolazione in riferimento a tutte le spese conseguite fino al 30 giugno 2023.
  1. Dal 1° luglio 2023, i lavori Superbonus e Bonus Casa che superano il valore di 516.000 euro potranno essere affidati dai beneficiari delle detrazioni esclusivamente ad imprese che sono in possesso della Certificazione suddetta.

Attenzione, gli obblighi SOA non saranno presi in considerazione per tutte le pratiche iniziate prima della data di entrata in vigore del decreto “Ucraina”, ovvero per i contratti sottoscritti prima del 21 maggio 2022, e per i lavori che erano già in corso di esecuzione per la data del 21 maggio.

Per quanto riguarda invece i contratti di appalto sottoscritti dal 21 maggio al 31 dicembre 2022 – se i lavori si sono protratti nel 2023, e quindi non sono conclusi a dicembre 2022 –  le condizioni SOA dovranno risultare rispettare entro la data del 1° gennaio 2023 (e non dalla data di sottoscrizione del contratto).

Queste imprese, pertanto, dovranno dimostrare di possedere la certificazione SOA, oppure di avere fatto richiesta per il rilascio, per la data del 1° gennaio 2023.

Leggi anche: “Superbonus, Condizione SOA: sì anche dopo il contratto

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Condizioni SOA: a quali bonus e interventi si applicano?

Sono interessati dal rispetto delle condizioni SOA tutti i lavori – di importo superiore a 516.000 euro, per i quali i contratti sono iniziati a partire dal 21 maggio 2022 – che sono agevolabili con:

  1. Il Superbonus, per tutti gli interventi che superano il valore citato.
  2. Ecobonus, per tutti gli interventi che superano il valore citato, incluso quello volto all’installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici (valido per spese sostenute fino al 31 dicembre 2022).
  3. Il Bonus Ristrutturazione, solo per lavori:
    • Di manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici condominiali;
    • Di manutenzione straordinaria, per unità singole e condomini;
    • Di risanamento conservativo, per unità singole e condomini;
    • Di ristrutturazione edilizia, per unità singole e condomini.
    • Mirati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
    • Di installazione di impianti fotovoltaici, nell’ottica degli interventi volti al risparmio energetico.
  1. Sismabonus ed Eco-Sismabonus, per tutti gli interventi che superano il valore di 516.000 euro.
  2. Bonus Facciate (valido per spese sostenute fino al 31 dicembre 2022), per tutti gli interventi che superano l’importo detto;
  3. Bonus Barriere Architettoniche 75%, per tutti gli interventi che superano il limite detto.

Sono tenuti al rispetto dei requisiti SOA tutti i soggetti che accedono alle agevolazioni citate e rientrano nelle condizioni descritte, a prescindere dalle modalità di utilizzo del credito d’imposta spettante.

Questo significa che sarà necessario soddisfare le condizioni SOA a prescindere dalla scelta tra:

  • Detrazione diretta in più anni con la Dichiarazione dei Redditi;
  • Cessione del credito;
  • Sconto in fattura immediato.

Non sono invece interessate dal rispetto di questa regola le agevolazioni volte all’acquisto di una casa, in quanto appunto si ritiene che le condizioni SOA si leghino all’esecuzione di interventi e non alle spese di acquisto. Pertanto, non si applicano:

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Superbonus e Bonus Casa: condizioni SOA, ulteriori chiarimenti

Come chiarito con la Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023, le condizioni SOA sono destinate solo ai lavori agevolabili di importo superiore a 516.000 euro, e l’importo va considerato senza IVA.

L’obbligo si applica sia ai contratto d’appalto che a quelli di subappalto, considerati singolarmente, in tutti i casi per cui i lavori superano il valore limite stabilito.

Con il Documento n. 1 del 20 marzo 2023 della Commissione consultiva di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stato specificato invece che non è fondamentale che ci sia una corrispondenza esatta tra categorie SOA e lavori da eseguire.

È necessario però che l’impresa dimostri di avere delle competenze qualificate e tale requisito è dimostrabile solo mediante l’ottenimento della certificazione detta, così come stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici all’art. 84.

A questo proposito, ricordiamo che con il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 15 febbraio 2023 (scaricabile qui), è stato rideterminato il valore del coefficiente “R” per l’anno 2023.

Possiamo leggere qui quanto segue:

Con riferimento alle tariffe applicate dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione, si comunica che si è provveduto a calcolare, per l’anno 2023, il valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato “C” al dpr n. 207/2010. Trattasi del coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con la base media dell’anno 2001, il cui valore – secondo le modalità espressamente indicate dal Manuale sull’attività di qualificazione – è stato determinato come segue: R= 112,6*1,0710*1,3730/115,1=1,438”.

Il coefficiente per il 2023 è dunque pari a 1,438.



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TAGS: bonus casa, obblighi SOA, soa, Superbonus

Autore: Redazione Online

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