A partire dal 1° gennaio 2023 sono entrati in vigore gli obblighi SOA per quanto riguarda gli interventi ammissibili al Superbonus e agli altri Bonus Casa.
Fino al 30 giugno 2023 viene concessa, tuttavia, una fase transitoria per consentire alle imprese di provvedere alla richiesta della certificazione SOA. Il documento diventerà a tutti gli effetti indispensabile a partire dal 1° luglio 2023 per tutti i lavori di importo superiore a 516.000 euro.
Ciò significa che se per tale data non saranno in possesso dei requisiti di competenza richiesti, le imprese non potranno più prendere in carico lavori agevolabili con il Superbonus o con gli altri bonus edilizi.
Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere sugli obblighi SOA, e quali sono le tipologie di certificazione considerate valide.
Sommario
L’obbligo di certificazione SOA – per i lavori edilizi, agevolabili con il Superbonus e con gli altri Bonus Casa, che superano l’importo di 516.000 euro – è stato introdotto dal DL n. 21 del 21 marzo 2022 (cosiddetto “Decreto Ucraina”).
Nello specifico, l’art. 10-bis ha disposto che:
Attenzione, gli obblighi SOA non saranno presi in considerazione per tutte le pratiche iniziate prima della data di entrata in vigore del decreto “Ucraina”, ovvero per i contratti sottoscritti prima del 21 maggio 2022, e per i lavori che erano già in corso di esecuzione per la data del 21 maggio.
Per quanto riguarda invece i contratti di appalto sottoscritti dal 21 maggio al 31 dicembre 2022 – se i lavori si sono protratti nel 2023, e quindi non sono conclusi a dicembre 2022 – le condizioni SOA dovranno risultare rispettare entro la data del 1° gennaio 2023 (e non dalla data di sottoscrizione del contratto).
Queste imprese, pertanto, dovranno dimostrare di possedere la certificazione SOA, oppure di avere fatto richiesta per il rilascio, per la data del 1° gennaio 2023.
Leggi anche: “Superbonus, Condizione SOA: sì anche dopo il contratto”
Advertisement - PubblicitàSono interessati dal rispetto delle condizioni SOA tutti i lavori – di importo superiore a 516.000 euro, per i quali i contratti sono iniziati a partire dal 21 maggio 2022 – che sono agevolabili con:
Sono tenuti al rispetto dei requisiti SOA tutti i soggetti che accedono alle agevolazioni citate e rientrano nelle condizioni descritte, a prescindere dalle modalità di utilizzo del credito d’imposta spettante.
Questo significa che sarà necessario soddisfare le condizioni SOA a prescindere dalla scelta tra:
Non sono invece interessate dal rispetto di questa regola le agevolazioni volte all’acquisto di una casa, in quanto appunto si ritiene che le condizioni SOA si leghino all’esecuzione di interventi e non alle spese di acquisto. Pertanto, non si applicano:
Advertisement - PubblicitàCome chiarito con la Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023, le condizioni SOA sono destinate solo ai lavori agevolabili di importo superiore a 516.000 euro, e l’importo va considerato senza IVA.
L’obbligo si applica sia ai contratto d’appalto che a quelli di subappalto, considerati singolarmente, in tutti i casi per cui i lavori superano il valore limite stabilito.
Con il Documento n. 1 del 20 marzo 2023 della Commissione consultiva di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stato specificato invece che non è fondamentale che ci sia una corrispondenza esatta tra categorie SOA e lavori da eseguire.
È necessario però che l’impresa dimostri di avere delle competenze qualificate e tale requisito è dimostrabile solo mediante l’ottenimento della certificazione detta, così come stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici all’art. 84.
A questo proposito, ricordiamo che con il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 15 febbraio 2023 (scaricabile qui), è stato rideterminato il valore del coefficiente “R” per l’anno 2023.
Possiamo leggere qui quanto segue:
“Con riferimento alle tariffe applicate dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione, si comunica che si è provveduto a calcolare, per l’anno 2023, il valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato “C” al dpr n. 207/2010. Trattasi del coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con la base media dell’anno 2001, il cui valore – secondo le modalità espressamente indicate dal Manuale sull’attività di qualificazione – è stato determinato come segue: R= 112,6*1,0710*1,3730/115,1=1,438”.
Il coefficiente per il 2023 è dunque pari a 1,438.
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