Dopo tante voci e indiscrezioni, sembra finalmente dietro l’angolo la rivoluzione SOA per i cantieri edili. Il Decreto Legge 21/2022 dello scorso 21 maggio all’articolo 21-bis, infatti, ha avuto qualche rallentamento ma nessun effetto diretto.
Dopo tante voci e indiscrezioni, sembra finalmente dietro l’angolo la rivoluzione SOA per i cantieri edili. Il Decreto Legge 21/2022 dello scorso 21 maggio all’articolo 21-bis, infatti, ha avuto qualche rallentamento ma nessun effetto diretto.
Le novità dell’attestazione SOA – previste fino ad oggi solitamente per i contratti pubblico – diventano ora obbligatorie anche per tutti i lavori privati che superano un importo superiore ai 516mila euro che però accedono all’esecuzione di opere rientranti nei lavori agevolati da incentivi fiscali.
Lo scopo della richiesta di certificazione SOA per questi appalti, naturalmente, sarà quello di aumentare e favorire la qualificazione delle imprese e garantire maggiormente la sicurezza dello sfruttamento corretto del bonus. In questo modo, l’Erario sarà maggiormente protetto dal punto di vista fiscale visti gli importi elevati.
Ad oggi la Certificazione SOA (Società organismo di Attestazione, soggetto privato sottoposto a vigilanza ANAC) è richiesta solamente per le opere pubbliche superiori ai 150mila euro.
Sommario
La certificazione SOA, in quanto attestazione pubblica di possesso di determinati requisiti, viene rilasciata solamente se si possiedono al momento della richiesta e devono perdurare per tutto il tempo del possesso.
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Fra i requisiti SOA più tradizionali è, naturalmente, presente l’obbligo di essere in regola con il pagamento di tasse e rispettare le regole sulle infiltrazioni mafiose. Da ultimo, ha fatto capolino anche la verifica sulla capacità economica di compiere certi lavori in relazione a cantieri passati, calcolandoli su attrezzature e dipendenti.
In questo modo, nessuna impresa neocostituita potrà aspirare a ottenere la certificazione SOA per i bonus agevolati, riuscendo di fatto a tutelare l’Erario.
Nonostante le premesse siano ottime, il mercato rimane incerto. Questo obbligo ha infatti alcune ambiguità che non sono state chiarite e l’ANCE ha richiesto, formalmente, la delucidazione ufficiale all’ufficio competente in merito soprattutto al periodo transitorio e quanto le regole per i contratti pubblici si applicheranno anche ai lavori privati.
Advertisement - PubblicitàPer quanto riguarda la regola, la stessa legge prevede tre differenti momenti per l’entrata in vigore dell’obbligo: il primo era previsto il 21 maggio 2022, in seguito gennaio 2023 e luglio dello stesso anno. Secondo l’ANCE, con un’interpretazione seguita e condivisa da moltissime imprese del settore, le imprese non dovranno dimostrare il possesso di questi titoli se i lavori edili con Superbonus, bonus ristrutturazioni o facciate si sono chiusi entro il 31 dicembre 2022.
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L’associazione stessa, però, spiega che se i lavori superino queste tempistiche, sarà necessario applicare le regole per i contratti venuti a esistenza da gennaio 2023. L’attestazione potrà anche essere solamente richiesta.
Dal primo luglio 2023 invece, per ottenere il riconoscimento delle detrazioni fiscali sarà obbligatorio possedere in tutto e per tutto l’attestazione SOA, per l’impossibilità di ottenere le agevolazioni. Restano fuori dall’obbligo di certificazione tutti quei lavori che sono stati avviati prima di maggio 2022, oppure quelli non ancora avviati ma sottoscritti prima di quella data.
Advertisement - PubblicitàL’ANCE è preoccupata anche per quanto riguarda le modalità di applicazione delle regole per la SOA. La legge fa un generico rinvio al codice degli appalti, senza però introdurre una disciplina specifica per l’applicazione. La legge sui lavori pubblici, infatti, prevede 52 categorie di attestazioni SOA e non è chiaro come dovrebbero essere applicate nel caso di lavori edili privati.
L’ANCE ritiene che la categoria di appartenenza dovrà essere coerente con la tipologia di lavori effettuati, ma è auspicabile l’intervento del legislatore in merito al fine di evitare brutte sorprese ai tanti imprenditori edili.
Creano confusione anche i problemi della SOA per il Superbonus anche in relazione alla soglia dei 516mila euro e del visto, che saranno risolti in seguito secondo buon auspicio.
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