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Superbonus, Condizione SOA: sì anche dopo il contratto

Con una recente FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato confermato che la Condizione SOA, per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, potrà risultare acquisita anche dopo la firma del contratto.

Superbonus, Condizione SOA: sì anche dopo il contrattoSuperbonus, Condizione SOA: sì anche dopo il contratto
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Con una recente FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato confermato che la Condizione SOA – per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 – potrà risultare acquisita anche dopo la firma del contratto.

Si fa presente tuttavia che non sarà possibile sforare il termine del 1° gennaio 2023.

Approfondiamo di seguito.

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Superbonus, Condizione SOA: criteri differenti fino al 1° luglio 2023

La Condizione SOA è quell’attestazione che le imprese devono obbligatoriamente sottoscrivere per poter eseguire lavori di importo superiore a 516.000 euro, così come richiesto per il Superbonus.

Leggi anche: Superbonus: per i lavori oltre 516 mila euro serve la Certificazione SOA

L’obbligo è stato introdotto con la conversione in Legge del DL n. 21 del 21 marzo 2022, e impone ai beneficiari del maxi-incentivo di affidare i lavori esclusivamente alle imprese che soddisfano i requisiti necessari per ottenere l’apposita certificazione, che viene rilasciata appunto dagli organismi qualificati come “SOA” (Società Organismo di Attestazione).

Si tratta di enti di diritto privato con forma giuridica di Società per Azioni, che vengono autorizzati dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) ai fini del rilascio della certificazione SOA.

In particolare, l’art. 10-bis del DL n. 21/2022 ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 2023, tutti i soggetti che intendono beneficiare del Superbonus per lavori di importo superiore a 516.000 euro, saranno obbligati ad affidare i lavori esclusivamente alle imprese certificate SOA.

Per quanto riguarda invece i contratti sottoscritti nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, i beneficiari del maxi-incentivo possono affidare i lavori:

  • Ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto – o del contratto di subappalto in caso di imprese subappaltatrici – sono già in possesso della certificazione SOA;
  • Ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto – o del contratto di subappalto in caso di imprese subappaltatrici – non sono ancora in possesso dell’attestazione SOA, ma risultano aver già sottoscritto un contratto finalizzato all’ottenimento della stessa, con una società abilitata al rilascio. L’impresa che sottoscrive un contratto d’appalto per eseguire lavori Superbonus, dovrà documentare al committente l’esistenza del contratto finalizzato al rilascio della certificazione. In caso di contratto di subappalto, l’impresa subappaltatrice dovrà comunicare il rispetto della condizione all’impresa subappaltante.

Attenzione, quanto stabilito per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, non si applica ai lavori che risultano essere già in corso di esecuzione per la data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto, ovvero che risultano già in corso per la data del 21 maggio 2022.

In ogni caso comunque, come abbiamo detto, l’obbligo sarà esteso indistintamente, a tutti i lavori agevolabili con il Superbonus che superano l’importo di 516.000 euro, a partire dal 1° luglio 2023.

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Superbonus da 21 maggio a 31 dicembre 2022: SOA anche post contratto

La FAQ di cui parliamo oggi riguarda appunto i contratti per l’affidamento dei lavori Superbonus per il periodo che va dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022.

In particolare si chiede se, per i contratti sottoscritti in questo periodo di tempo, l’obbligo di affidare i lavori ad un’impresa certificata SOA o ad un’impresa che abbia sottoscritto un contratto per il rilascio dell’attestazione, debba sussistere già al momento della stipula del contratto per l’affidamento degli interventi.

Tenendo conto che la normativa in questione, nonostante sia in vigore dal 21 maggio 2022, non prevede alcun riferimento riguardo al periodo di tempo che va dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2022 – la risposta delle Entrate viene data sulla base di un’interpretazione sistematica della norma.

Nello specifico, si deve considerare il fatto che ogni obbligo riguardante l’ottenimento della condizione SOA in relazione all’agevolazione Superbonus, decorre a partire dal 1° gennaio 2023. Leggi anche: “Attestazione SOA: dal 1° gennaio 2023 scatta il nuovo obbligo

Per questo motivo, si ritiene che i contratti di appalto o subappalto sottoscritti dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, saranno reputati validi anche se le stesse imprese appaltatrici o subappaltatrici, al momento della firma del contratto, non risultano ancora in possesso della certificazione SOA e non hanno neanche ancora sottoscritto il contratto per il rilascio.

Tali imprese dovranno, tuttavia, risultare in possesso della condizione SOA – o almeno dovranno aver sottoscritto il contratto per il rilascio – per la data del 1° gennaio 2023.



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TAGS: Condizione SOA, soa, Superbonus

Autore: Redazione Online

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