In tema di Superbonus 110%, abbiamo parlato spesso delle differenti assicurazioni che dovrebbero garantire la tutela del contribuente beneficiario dell’incentivo.
Esiste la polizza obbligatoria che i tecnici professionisti sono tenuti a sottoscrivere, e altre assicurazioni che il beneficiario può scegliere di stipulare per assicurarsi una copertura (quasi) completa in caso di decadenza dell’incentivo.
Non tutto però è semplice come sembra, perché se davvero la pratica dovesse presentare difformità gravi a tal punto da comportare la perdita del Superbonus sarà proprio il contribuente inizialmente a dover fare i conti con le sanzioni e le spese.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàCome sappiamo, qualsiasi tecnico abilitato che il beneficiario assume per gestire, valutare e asseverare la certificazioni e i documenti necessari per accedere al Superbonus 110%, sarà obbligato a sottoscrivere una polizza assicurativa.
Tale polizza non deve essere inferiore a 500.000 euro. Il professionista potrà scegliere se stipulare un’assicurazione nuova, esclusivamente destinata alle pratiche del Superbonus, oppure se integrare questa ad una polizza già sottoscritta in passato in relazione alla propria professione.
Nel secondo caso, sarà comunque necessario distinguere specificatamente nei documenti che una parte di quell’assicurazione è volta unicamente alle pratiche del Superbonus 110%.
La polizza del valore minimo di 500.000 euro obbligatoria per il professionista è necessaria al fine di tutelare sia il beneficiario dell’incentivo che le casse dello Stato. Questo perché, vista la complessità nell’applicazione del maxi-bonus al 110%, è il tecnico professionista che si assume la responsabilità di ciò che assevera, ed è a lui che il potenziale beneficiario si affida in quanto esperto.
Advertisement - PubblicitàChiarito questo, c’è però da fare una considerazione più approfondita riguardo l’assicurazione del tecnico. Infatti, è vero che in caso di errori nelle perizie o mancata presentazione di alcune certificazioni necessarie, sarà il professionista a dover pagare multe e sanzioni (fino a 15.000 euro per ogni dichiarazione falsa).
È anche vero però che tali processi sono sempre stati piuttosto complessi, e anche con il Superbonus 110% tutto questo non è cambiato. Dunque, anche se le disposizioni stabilite per l’usufrutto dell’incentivo fanno intendere come il beneficiario possa essere sempre completamente tutelato, in realtà non è proprio così.
Il potenziale contribuente è sempre tenuto vigilare sulla corretta spettanza dell’incentivo.
Questo perché, se dai controlli dovessero risultare dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell’incentivo (con recupero delle somme già erogate dallo Stato), ci sarebbero anche delle pesanti sanzioni da pagare.
Sono proprio questi i casi per i quali il beneficiario dovrebbe essere coperto dall’assicurazione dei tecnici, ma in realtà, inizialmente, sarà proprio lui a dover pagare le multe e a dover restituire le somme eventualmente già usufruite dell’incentivo.
Il tecnico professionista infatti, potrà rispondere dei danni causati al proprio cliente e allo Stato solamente in sede civile. Questa è una disposizione stabilita dall’art. 1176 del Codice Civile, da ben prima che arrivasse il Superbonus 110% con il Decreto Rilancio.
In poche parole, nel caso in cui il contribuente dovesse veder sfumare la possibilità di beneficiare del maxi-incentivo per colpa delle considerazioni erronee del tecnico o della sua incompetenza, inizialmente dovrà pagarne lui stesso le conseguenze. Solo successivamente il beneficiario potrà recuperare gli importi ai danni del tecnico professionista affrontando un processo civile nelle sedi opportune.
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