L’abbattimento delle barriere architettoniche inizialmente non era tra gli interventi ammissibili alla fruizione del Superbonus 110%. Lo è diventato però con le modifiche introdotte al maxi-incentivo con la Legge di Bilancio 2021.
L’abbattimento delle barriere architettoniche inizialmente non era tra gli interventi ammissibili alla fruizione del Superbonus 110%. Lo è diventato però con le modifiche introdotte al maxi-incentivo con la Legge di Bilancio 2021.
L’abbattimento delle barriere architettoniche appartiene alla categoria d’interventi cosiddetti “trainati”, dunque può essere realizzato unicamente in concomitanza con uno dei lavori principali (trainanti).
Con una recente risposta ad un interpello, la n. 455/2021, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato quali sono tutte le condizioni necessarie per poter procedere all’abbattimento delle barriere architettoniche usufruendo del Superbonus 110%.
Sommario
Ribadiamo ancora che la prima condizione per usufruire del Superbonus 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è che tale intervento venga effettuato in correlazione con uno dei lavori trainanti.
Detto ciò, andiamo a chiarire uno dei maggiori dubbi riguardanti la fruizione dell’incentivo per questo intervento.
Nel testo della Legge di Bilancio 2021, all’art. 1 comma 66 lettera d), che ha modificato il precedente comma 2 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, è stato scritto che sarebbero stati inclusi tra gli interventi trainati anche:
“gli interventi previsti dall’articolo 16 bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni”.
Il riferimento normativo citato riguarda appunto l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche. L’aspetto che non era chiaro e che ha destato parecchi dubbi è la frase “ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni”.
Tutti ci siamo chiesti: perché hanno inserito la clausola sui 65 anni? Cosa significa? Nell’immobile dovranno essere per forza presenti degli ultrasessantacinquenni per poter beneficiare dell’incentivo?
Advertisement - PubblicitàIl tutto è stato fortunatamente chiarito dal Ministero dell’Economia in occasione dell’Interrogazione a risposta in commissione 5-05839 durante la seduta n. 493 del 23 aprile 2021.
Come abbiamo già spiegato nell’articolo: “Ecobonus 110% per barriere architettoniche? Tutti i chiarimenti”, non è assolutamente necessario che nell’edificio vivano degli ultrasessantacinquenni per abbattere le barriere architettoniche accedendo al Superbonus 110%.
Si chiarisce infatti come sia del tutto irrilevante la presenza di anziani di qualsiasi età per procedere con gli interventi relativi all’abbattimento. Viene precisato inoltre che qualsiasi beneficiario, in condominio o nelle singole unità abitative, potrà commissionare la realizzazione degli interventi accedendo al Superbonus 110%, purché ovviamente siano rispettate tutte le regole per usufruirne.
L’abbattimento delle barriere infatti è un intervento volto ad agevolare l’accesso di disabili o handicappati negli edifici anche in qualità di ospiti o di possibili acquirenti.
Advertisement - PubblicitàChiarito tale punto, quali sono nello specifico gli interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche che consentono di ottenere il maxi incentivo con aliquota maggiorata al 110%?
È possibile procedere all’abbattimento delle barriere (come lavoro trainato), effettuando i seguenti interventi:
Questi sono solo alcuni degli interventi ammessi, essendo l’ambito delle barriere architettoniche piuttosto ampio e complesso per poterli elencare tutti quanti. A tal proposito, si chiarisce quindi che saranno ammessi al Superbonus 110% come interventi trainati tutti i lavori:
“finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche […] con la realizzazione di ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Viene ulteriormente chiarito come saranno ammessi all’usufrutto dell’incentivo tutti gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche “che presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore)”. E quest’ultimo riferimento normativo è la principale legge alla quale far riferimento per conoscere gli interventi ammissibili all’usufrutto del Superbonus 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Leggi anche: “Barriere architettoniche, cosa dice la legge”
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