Con una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, torniamo a parlare della validità del titolo edilizio ai fini dell’accesso al Superbonus 110% per i lavori di riduzione del rischio sismico.
Stiamo dunque parlando degli interventi agevolabili al 110% in ambito Sismabonus, per i quali esistono delle specifiche disposizioni riguardanti appunto il titolo edilizio e la data di inizio delle procedure autorizzatorie.
Leggi anche: “Superbonus 110%: il titolo edilizio è valido dal 1° gennaio 2017”
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il caso presentato nella risposta ad interpello n. 775 del 10 novembre 2021, in realtà riguarda l’utilizzo del Sismabonus Acquisti, ovvero quell’agevolazione legata al Sismabonus che non mira ad agevolare gli interventi edilizi, ma l’acquisto di immobili demoliti e ricostruiti con criteri antisismici.
Per saperne di più, leggi: “Sisma Bonus: anche per acquisto immobili antisismici”
In ogni caso, quanto spiegheremo è valido sia per il Sismabonus che per il Sismabonus Acquisti, sia nella loro forma ordinaria che nelle misure di incentivazione maggiorate dal Superbonus 110%.
L’istante è appunto una società di costruzioni che vorrebbe vendere un immobile demolito e ricostruito con criteri antisismici, permettendo al futuro acquirente di beneficiare del Sismabonus Acquisti.
A tal proposito, la società dichiara che le procedure autorizzatorie relative al rilascio del titolo edilizio sono iniziate nel 2018, mentre l’effettivo rilascio del Permesso di Costruire è avvenuto in data 12 marzo 2019.
L’istante chiede quindi al Fisco se il caso presentato consenta l’accesso all’incentivo per i futuri acquirenti degli immobili. Inoltre, più nello specifico, si domanda come funzionino specificatamente le regole riguardanti le tempistiche da seguire per le procedure autorizzatorie e per il rilascio del PDC.
Advertisement - PubblicitàPer dare un senso a tutto questo discorso dobbiamo fare un veloce ripasso delle normative che si sono susseguite in riferimento al rilascio del titolo e alle tempistiche da rispettare per l’usufrutto del Superbonus 110% (ramo Sismabonus 110%).
Come ben ricordiamo, il Superbonus 110% è entrato in vigore lo scorso anno con il Decreto Rilancio. Il primo provvedimento che ne spiegava il funzionamento è stata la Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Qui si stabiliva in sostanza che per usufruire degli incentivi volti alla riduzione del rischio sismico (Sismabonus ordinario, Sismabonus 110%, Sismabonus Acquisti ordinario e Sismabonus Acquisti 110%), le procedure autorizzatorie per il rilascio del titolo abilitativo dovevano essere iniziate a partire dal 1° gennaio 2017.
Nei mesi seguenti al provvedimento furono tanti i dubbi mossi dai potenziali beneficiari a riguardo. Ci si chiedeva in sostanza in che modo si potesse stabilire che le procedure autorizzatorie fossero iniziate in seguito alla suddetta data e che cosa si intendesse precisamente con tale requisito.
Per questo motivo, il provvedimento descritto nella Circolare iniziale fu modificato poi con la Legge di Bilancio 2021 . Al periodo “le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017”, fu integrata infatti la seguente frase: “ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio”.
Da lì si stabilì quindi, come confermato in seguito dal Fisco, che: “è possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria”.
Advertisement - PubblicitàIn breve, la normativa da rispettare attualmente è quella che segue.
Tutti gli interventi edilizi iniziati a partire dal 1° gennaio 2021 per i quali si intende usufruire degli incentivi volti alla riduzione del rischio sismico, richiedono dunque che il titolo edilizio sia rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017. Non è più necessario invece far riferimento all’avvio delle procedure autorizzatorie.
Questo sta a significare anche che non rileva più a nulla specificare quale sia la data di inizio delle procedure. Dunque, anche qualora queste fossero avviate prima del 1° gennaio 2017, questo non comporterebbe un ostacolo per l’accesso ai benefici.
L’unica disposizione alla quale bisogna far fede infatti è che il rilascio del titolo edilizio sia avvenuto a partire da tale data.
Tornando al caso presentato dalla società istante quindi, nel quale si dichiara che il Permesso di costruire è stato rilasciato in data 12 marzo 2019, è chiaro che le tempistiche rispettino del tutto la normativa in vigore.
Dunque, i futuri acquirenti degli immobili in vendita potranno usufruire del Superbonus 110% per l’acquisto di immobili antisismici, a patto che:
Per approfondire i requisiti riguardanti l’asseverazione, leggi: “Superbonus 110% e asseverazione tardiva: novità e ultimi chiarimenti” e “Superbonus e Sismabonus Acquisti: asseverazione sismica, occhio alle scadenze”
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