Per alcune categorie di beneficiari ci sono dei termini particolarmente agevolanti, che ammettono maggiori concessioni rispetto a quelle che sono le regole standard per l’accesso al Superbonus 110%.
Il Superbonus 110% consente ad una vasta platea di beneficiari di portare in detrazione le spese sostenute per interventi edilizi volti all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico.
Per alcune categorie di beneficiari però ci sono dei termini particolarmente agevolanti, che ammettono maggiori concessioni rispetto a quelle che sono le regole standard per l’accesso al beneficio.
Le Organizzazioni Di Volontariato rientrano in questa categoria, infatti, oltre a poter accedere al Superbonus 110%, questi enti non lucrativi hanno la possibilità di beneficiarne senza limiti riguardanti le tipologie di edificio (o quasi).
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Approfondiamo meglio di seguito.
Sommario
In che modo dunque le ODV (Organizzazioni di Volontariato) possono accedere al Superbonus 110%?
Il caso di oggi è stato trattato con la risposta ad interpello n. 610 del 17 settembre dell’Agenzia delle Entrate.
L’istante è appunto un’organizzazione di volontariato che afferma di essere iscritta all’apposito registro regionale dal 2002 come “Onlus priva di personalità giuridica”, iscrizione che è stata confermata nello stesso registro regionale anche a marzo 2020, in seguito all’adeguamento dello statuto ai sensi del DL n. 117 del 3 luglio 2017.
L’Organizzazione dichiara di avere in gestione dei locali di proprietà del Comune, i quali diritti di godimento sono stati concessi mediante una convezione privata sottoscritta con lo stesso ente amministrativo, e poi registrata correttamente presso l’apposito protocollo comunale.
Tali locali, che l’istante afferma di utilizzare con scopo di assistenza economica ed operativa per le persone fragili e bisognose, saranno oggetto di interventi edilizi volti al miglioramento dell’efficienza energetica.
Gli interventi che l’organizzazione intende svolgere sono i seguenti:
L’istante chiede dunque se lo scenario presentato possa consentire l’accesso al Superbonus 110%.
Advertisement - PubblicitàIl Fisco ricorda innanzitutto come, sin dal momento in cui il Superbonus 110% è nato con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio, le ONLUS e le ODV sono sempre state categorie potenzialmente idonee ai fini dell’usufrutto del maxi-bonus 110%.
Il Decreto Rilancio infatti, all’art. 119, comma 9, lettera d-bis), prevede espressamente che il bonus si applica, tra l’altro, anche:
“agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”.
Come dicevamo inoltre, per tali categorie sono previste delle concessioni in più. La normativa di riferimento infatti non prevede alcuna limitazione riguardante la tipologia di edificio sul quale è possibile intervenire, né alcun limite riferito ad un numero massimo di unità.
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Si dispone dunque che le ONLUS, le ODV e le APS possono beneficiare del Superbonus 110% per eseguire lavori edilizi ammissibili in edifici di qualsiasi categoria catastale, che siano singole unità, edifici condominiali e così via, e su un numero non precisato di unità immobiliari.
La sola eccezione, come sempre, riguarda gli immobili che, a fine lavori, rientrano nelle categorie A/1, A/8 e (se non aperti al pubblico) A/9. Tali categorie infatti sono sempre escluse.
Advertisement - PubblicitàRiguardo al fatto che l’Organizzazione di Volontariato in questione afferma di detenere l’immobile mediante una convenzione stipulata con il Comune, non costituisce un problema ai fini dell’accesso al Superbonus 110%.
L’incentivo consente infatti sia ai diretti proprietari che ai detentori di diritti reali di godimento di poter usufruire dei benefici fiscali.
Ciò a patto che:
L’Agenzia delle Entrate ricorda infine che, per poter accedere al Superbonus 110%, sarà necessario che il beneficiario possieda un reddito imponibile, anche minimo, che potrà essere costituito anche dal possesso di un reddito fondiario derivante da un fondo di proprietà.
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In presenza di tutti i requisiti sopracitati, e in presenza di un reddito imponibile, l’ODV istante potrà quindi beneficiare del maxi-bonus al 110%. Si rammenta infine la possibilità, per i soggetti che non possiedono un’imposta lorda da detrarre, di scegliere per le opzioni alternative alla detrazione, ovvero:
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