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Superbonus 110% dopo Milleproroghe: cosa cambia, le novità

Vediamo come cambia l’accesso al Superbonus 110 e agli altri Bonus Casa in seguito alle nuove direttive del Decreto Milleproroghe disposte per contrastare le operazioni fraudolente.

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Ultimo Aggiornamento:

Il decreto Milleproroghe è stato convertito nella Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

In tema di Superbonus 110 e Bonus Casa non ci sono particolari novità apportate dalla conversione di questo decreto-legge. È bene sapere comunque che le regole per l’accesso alle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi, soprattutto in riferimento all’utilizzo tramite opzioni alternative, sono state modificate e inasprite di recente da diverse altre disposizioni normative.

Vediamo di seguito come cambia l’accesso al Superbonus 110 e agli altri Bonus Casa in seguito alle nuove direttive disposte per contrastare le operazioni fraudolente.

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Superbonus 110 dopo Milleproroghe: spese detraibili

Come abbiamo accennato nell’articolo: “Decreto Milleproroghe è Legge: incentivi, misure, modifiche, tutte le novità”, l’unica novità riguardante il beneficio del Superbonus 110 e degli altri Bonus Casa la troviamo con l’aggiunta dell’art. 3-sexies al testo di conversione in Legge.

Qui viene precisato che le spese sostenute per l’ottenimento del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni necessarie saranno considerate detraibili anche se conseguite nel periodo di tempo che va dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Si tratta di un chiarimento che doveva necessariamente essere integrato alla normativa visto che tale periodo temporale era rimasto dubbio per via dell’abrogazione del Decreto Anti-frode.

Il DL Anti-Frode difatti è entrato in vigore a partire dal 12 novembre 2021 e ha portato numerose novità in tema di bonus edilizi. Ovvero:

  • L’obbligo del visto di conformità per tutti gli interventi ammissibili al Superbonus 110 e al Bonus Facciate per i quali si accede tramite opzioni alternative;
  • L’obbligo del visto di conformità per tutti gli altri bonus edilizi (sempre quando si accede tramite cessione del credito o sconto in fattura), ad eccezione del lavori conseguiti nel regime di edilizia libera e degli interventi con valore inferiore a 10.000 euro;
  • Intensificazione di controlli e verifiche, con l’individuazione di “profili di rischio” e la possibilità di sospendere l’efficacia dei crediti per 30 giorni;
  • Assegnazione di un codice ad ogni credito d’imposta così da individuare facilmente le figure coinvolte con le operazioni di cessione.

I dubbi riguardo alle nuove misure e alla detraibilità delle spese sono sorti in seguito all’abrogazione del Decreto Anti-frode, che è stato integrato alla nuova Legge di Bilancio 2022.

Da qui la domanda: le spese sostenute dal 12 novembre al 31 dicembre sono detraibili? La risposta chiaramente è sì, ed ora ne abbiamo l’ufficialità con il Decreto Milleproroghe.

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Le altre recentissime novità in tema Superbonus 110

Tutte le misure elencate sopra dunque, nonostante il decreto anti-frode sia stato abrogato, rimangono effettive. Con la Manovra 2022 sono inoltre state divulgate le nuove scadenze per quanto riguarda il sostenimento delle spese ammissibili al Superbonus 110.

Un’altra recentissima normativa in tema di bonus edilizi che ha scatenato numerose polemiche è il Decreto Sostegni TER, in vigore dal 27 gennaio 2022. Qui era stata inserita una clausola riguardante i crediti d’imposta, dove si disponeva che le operazioni di cessione sarebbero state consentite esclusivamente una volta. Dopodiché, il credito poteva essere utilizzato solo in compensazione.

In seguito alle tantissime proteste che, in seguito all’entrata in vigore del decreto, si sono innalzate all’unisono, l’art. 28 comma 1 che conteneva la nuova clausola è stato abrogato dalla pubblicazione del DL n. 13 del 25 febbraio 2022.

Il nuovo emendamento, integrato al Sostegni TER in sostituzione del comma sopracitato, dispone che sarà consentita una sola operazione di cessione del credito fatta liberamente nei confronti di tutti i soggetti ammessi finora.

Dopodiché, saranno ammesse due altre cessioni dello stesso credito (senza la possibilità di frazionarlo), solo a favore di:

  • Istituti bancari;
  • Intermediari finanziari iscritti all’albo;
  • Società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo;
  • Imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Leggi anche: “Superbonus 110%, cessione e sconto: proroga al 2025 e nuovi modelli



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TAGS: bonus, cessione del credito, Decreto Milleproroghe, milleproroghe, sconto in fattura, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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