La legge di conversione del Decreto Legge 17/2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 Aprile 2022, portando finalmente all’interno dell’ordinamento quelle che sono le modifiche al meccanismo delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito dei bonus edilizi, soprattutto il Superbonus 110%.
La manovra è stata attesa da tanto tempo, specialmente in una situazione dove a seguito del D.L. 132022, tutta l’edilizia si è trovata in assenza di liquidità ma con tanti crediti nel cassetto fiscale.
Tutto questo a causa del Decreto Sostegni-Ter, dove a seguito della modifica alla prima cessione del credito, Banche e Poste italiane hanno sospeso tutte quelle che erano le procedure per l’acquisto del credito fiscale.
A seguito dell’insurrezione da parte dei professionisti e delle imprese che rischiavano il fallimento, dunque, è stata inserita un’ulteriore cessione, sottoposta però a vincoli e requisiti di vario tipo, elencati di seguito.
Il provvedimento che contiene la disciplina e le regole ulteriori per la quarta cessione del Superbonus 110% è in vigore dal 29 Aprile 2022, all’interno di un testo che per grandi linee parla soprattutto di energia elettrica e gas naturale.
Sommario
L’ambito di applicazione di queste disposizioni che introducono la cessione aggiuntiva vale solamente per quei lavori effettuati e per cui la comunicazione all’Agenzia delle Entrate sarà fatta solamente dal giorno 1 Maggio 2022 in poi. La disposizione in questione è prevista dall’articolo 29-bis del DL 17/2022.
In questo modo diventa dunque legge l’elevazione del numero di cessioni possibili da 3 a 4, dando vita a quello che è stato definito lo schema 1+2+1. L’ultima cessione del credito d’imposta che viene prevista dalla novella, comunque, sta in capo solo alle banche e viene accordata in favore dei soggetti che con la stessa hanno un contratto di conto corrente.
In sostanza, la quarta cessione sarà per le banche libera, effettuabile dunque a chiunque, in modo da non gravare troppo sull’istituto e portare infine all’esaurimento della capienza fiscale degli stessi che altrimenti si ritroverebbero nella paradossale situazione di avere loro più crediti che liquidità.
Nello specifico, la quarta cessione del credito d’imposta avviene solamente se il beneficiario originale ha deciso di usufruire dello sconto in fattura, ovvero possiede del credito d’imposta cedibile.
In questo caso, l’attuale legge entrata in vigore, permette alle banche che però devono aver esaurito il numero possibile delle cessioni (ovvero le 2 nei confronti di altri istituti bancari o intermediari finanziari) di fare a loro volta una quarta cessione, a favore dei soggetti con cui hanno concluso un contratto di conto corrente: una volta perfezionato la procedura, comunque, non c’è altra possibilità di cedere ancora il credito che deve essere quindi portato in detrazione solamente per a fini IRES o IRPEF, come fosse dunque del credito d’imposta.
Advertisement - PubblicitàNaturalmente, vista l’entrata in vigore da poco, le modifiche avranno bisogno di un po’ di tempo per esplicare i loro effetti e dimostrare se, effettivamente, sono servite a qualcosa.
In linea generale le sensazioni sono buone ma dopo il passato dove Poste Italiane, Casa Depositi e Prestiti e tutti gli altri istituti finanziari hanno chiuso le cessioni dopo piccole avvisaglie di incertezza, bisogna stare attenti a tutto.
Dalle indiscrezioni che filtrano da Palazzo Chigi, però, traspare ottimismo, soprattutto perché sono sempre più probabili le nuove aperture dello Stato nei confronti delle detrazioni fiscali, con lo scopo di far circolare questa moneta virtuale.
Nella stessa direzione, anche la proroga del Superbonus 110% per gli edifici unifamiliari sta diventando una realtà sempre più concreta: questa richiesta, portata avanti da molti e fortemente voluta, sembra essere in dirittura d’arrivo mentre, al contempo, si fa sempre più vicina quella che è la scadenza prevista dal precedente decreto in materia del 30 Giugno e che sta facendo affrettare i vari costruttori a raggiungere il 30% delle lavorazioni, pena la perdita del beneficio.
Advertisement - PubblicitàLa cessione del credito, originariamente prevista, permetteva al contribuente che usufruiva dello sconto in fattura così come previsto dall’originario Decreto Rilancio, di pagare solo la quota residua al bonus usufruito, per poi cedere la restante parte maturata sotto forma di credito d’imposta all’impresa che realizzava i lavori, la quale poteva poi darlo ad intermediari o banche.
In questo quadro, molti privati e imprese si sono lanciate, così come le banche, facendo girare l’economia e dando vita ad una nuova età dell’oro per l’edilizia.
Anche durante le prima avvisaglie negative delle misure anti frode, niente era cambiato. Questo fino all’arrivo del cosiddetto Decreto Sostegni-Ter dove sono state modificati i meccanismi dela prima cessione, portando ad uno stop sostanziale dei meccanismi di funzionamento.
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L’impossibilità di cedere questo credito d’imposta maturato da parte delle impresa ha, di fatto, creato una moneta virtuale inutile se chi ne usufruisce non ha altri metodi per fare liquidità, con la conseguenza di essere estromesso dal mercato.
La reazione delle imprese è stata forte e la modifica del decreto bollette, che introduce il meccanismo della quarta cessione per il Superbonus 110%, si spera sia solo il primo passo verso un graduale ritorno alla normalità del meccanismo prima esistente.
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