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Superbonus 110%: edifici collabenti (F/2) sono ammessi, ecco quando

Gli edifici collabenti, ovvero gli edifici parzialmente o totalmente inagibili, sono ammessi ai fini dell’accesso al Superbonus 110%? L’Agenzia delle Entrate chiarisce il quesito con una risposta ufficiale.

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Gli edifici collabenti sono ammessi ai fini dell’accesso al Superbonus 110%? L’Agenzia delle Entrate chiarisce il quesito con la risposta n. 161/2021.

Gli edifici collabenti, essendo costruzioni parzialmente o totalmente inagibili, non possono essere definiti funzionalmente indipendenti. La loro classificazione catastale in F/2 infatti ha unicamente scopo identificativo, in quanto questi fabbricati sono impossibilitati a produrre reddito.

Teoricamente, si tratta di strutture che non potrebbero usufruire del Superbonus 110% ma se sono presenti delle specifiche caratteristiche, l’accesso all’incentivo risulterà idoneo. Vediamo quando.

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Superbonus 110%: il caso degli immobili F/2

Con la risposta n. 161/2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in merito agli edifici per i quali è valido l’accesso al Superbonus 110%.

Come sappiamo, sia i fabbricati di lusso (A/1, A/8, A/9) che quelli in fase di costruzione (F/3) sono esclusi dal beneficio. Degli edifici collabenti però, quelli che ricadono nella categoria F/2, abbiamo sentito parlare poco.

Il quesito affrontato dalle Entrate riguarda un contribuente che si domanda se si possa installare un cappotto termico ed una caldaia a biomassa con impianto di riscaldamento e pannelli fotovoltaici.

Ovviamente, tali interventi sarebbero destinati ad una struttura in F/2, con muri interni e perimetrali decadenti. Inoltre, il contribuente ha sottolineato di non poter provare quale tipologia di riscaldamento era presente nell’edificio in passato.

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Edifici collabenti possono accedere al beneficio: le condizioni

L’Agenzia delle Entrate afferma che gli edifici collabenti in categoria F/2 non rientrano tra gli edifici esclusi, dunque possono accedere al Superbonus 110%. Ma devono essere presenti delle precise condizioni.

Le Entrate spiegano che, pur essendo questa una struttura non agibile, comunque rientra tra gli edifici esistenti. Infatti, gli edifici collabenti sono quei fabbricati ormai inutilizzabili e degradati, ma che un tempo sono stati funzionali.

A differenza degli immobili in F/3, che invece si trovano in fase di costruzione, questi sono già stati costruiti, e solo dopo sono diventati inagibili.

Si ricorda inoltre che con le modifiche della Legge di Bilancio 2021, il Governo introduce la possibilità di accedere al Superbonus 110% per interventi di efficientamento energetico senza presentare l’APE.

Tale concessione è valida unicamente per le strutture sprovviste di tetto di copertura o di uno o più muri perimetrali. A patto però che, a fine lavori, l’edificio riesca a raggiungere la Classe Energetica A.

Questa nuova clausola introdotta si riferisce specificatamente agli edifici collabenti. Dunque, una struttura in F/2 può accedere all’incentivo se poi migliora il suo efficientamento energetico portandolo alla Classe più elevata.

Dopo una consultazione tra le Entrate e l’ente ENEA poi, si è deciso per l’introduzione di un’ulteriore clausola da rispettare per le strutture in F/2. Per usufruire del Superbonus 110% si dovrà dimostrare che, al momento della costruzione, l’edificio possedeva un impianto di riscaldamento idoneo e funzionante.

In tal caso, un contribuente può usufruire dell’incentivo e non è tenuto a presentare l’APE Convenzionale.



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TAGS: 110%, catasto, collabente, f2, inagibile, inagibilità, Superbonus

Autore: Redazione Online

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