Cosa succede se il General Contractor fallisce? Quali sono le ripartizioni di responsabilità tra gli attori in gioco (general contractor, contribuenti, imprese appaltanti e Agenzia delle Entrate)?
Il Superbonus 110% rappresenta un incentivo fiscale previsto dal Decreto Rilancio n. 34/2020, che include una serie di interventi a carattere edilizio di riqualificazione energetica, con la possibilità di usufruire dello sconto in fattura, oppure cedere il credito di imposta al general contractor.
Potrebbe accadere, tuttavia, che il general contractor, ovvero l’impresa incaricata di supervisionare le opere di ristrutturazione e di asseverare l’entità degli interventi, ripartiti in trainanti e trainati, fallisca, oppure che non saldi le imprese subappaltatrici incaricate di effettuare i lavori o fornire i materiali necessari per l’esecuzione delle opere.
Cosa succede, in queste eventualità, e quali sono le ripartizioni di responsabilità tra gli attori in gioco (general contractor, contribuenti, imprese appaltanti e Agenzia delle Entrate)?
Sommario
Uno dei concetti cardine su cui si basa il Superbonus 110% riguarda la ripartizione delle responsabilità indicate nel contratto d’appalto sottoscritto tra il titolare del beneficio fiscale, ossia il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori di riqualificazione energetica, e il general contractor.
Il ruolo fondamentale del tecnico asseveratore, con riferimento alle opere di risparmio energetico, è indicato chiaramente nel decreto del 6 agosto 2020.
Il tecnico individuato dal legislatore è un professionista abilitato a progettare sia edifici che impianti, nel rispetto della legislazione vigente e di quanto attribuito dal rispettivo collegio di appartenenza.
Pertanto, il contenuto dell’asseverazione, sia in merito all’entità dei lavori negli edifici, condizione necessaria per la fruizione del bonus, è demandata al tecnico abilitato.
Nel dettaglio, se l’impresa appaltante fallisce, sarà necessario rifarsi a quanto indicato nell’asseverazione.
Il presupposto di base è che l’Agenzia delle Entrate ha il potere di rivalersi, nei confronti dei soggetti titolari del beneficio fiscale, delle somme non spettanti, qualora accertasse la mancata sussistenza dei requisiti per usufruire del Superbonus.
A questo punto, è evidente che se la persona fisica che ha incaricato il general contractor di supervisionare i lavori di ristrutturazione, nel caso abbia optato per lo sconto in fattura, dovrebbe saldarla per intero, poiché l’impresa non è in grado di onorare i suoi obblighi finanziari ed economici.
Advertisement - PubblicitàPotrebbe anche accadere, nella casistica generale, che avvenga una cessione del credito non fatturato, oppure che il creditore cedente fallisca.
A tale proposito è opportuno consultare una nota esplicativa dell’Agenzia delle Entrate, la n. 163 del 2021, in cui l’Ente fornisce le risposte ai quesiti sopra richiamati.
Citando un caso realmente accaduto, in cui un general contractor, dichiarato fallito e inserito in un contratto di appalto per la riqualificazione energetica di un immobile classificato di lusso, dovesse pagare la relativa fattura all’impresa appaltante.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la questione va disciplinata in più punti. Innanzitutto, rimane l’obbligo, da parte del curatore, di emettere la fattura per conto della società fallita la quale, in seguito, potrà anche riaprire un’altra partita IVA.
Il debitore, inoltre, dovrà ricorrere alla procedura di regolarizzazione prevista dal D.lgs 471/1997, solamente se la fattura non verrà emessa dal curatore.
Advertisement - PubblicitàNel caso in cui l’asseverazione del tecnico abilitato contenesse errori tali da determinare il decadimento del diritto al bonus, da parte del titolare, non è così semplice stabilire la responsabilità, che potrebbe ricadere su soggetti differenti, in funzione del contenuto dell’asseverazione stessa.
Di conseguenza, eventuali mancanze oppure errori materiali, contenuti nell’attività a cui l’asseverazione tecnico-contabile si riferisce, dovranno essere valutate caso per caso, in base alla fonte di nomina dei rispettivi soggetti interessati.
Considerando che l’entità del Superbonus è elevata e che i rischi derivanti dal fallimento dell’impresa che esegue i lavori e/o del general contractor sono eventualità tutt’altro che remote, risulta indispensabile adottare specifici strumenti di tutela, a copertura dei danni finanziari che dovessero sorgere dall’indadempienza di una delle parti.
A tale scopo, nei contratti stipulati con il general contractor devono essere previste speciali polizze assicurative, sottoscritte con compagnia di assicurazione che risultino titolari dei requisiti richiesti dalla legislazione.
Innanzitutto, la polizza assicurativa dovrà prevedere adeguata copertura per eventuali danni causati nell’ambito dell’attività professionale, secondo quanto previsto dall’art. 5 del DPR n. 137/2012.
Successivamente alle integrazioni inserite con la Legge di Bilancio 2021, inoltre, la polizza assicurativa dovrà soddisfare necessariamente anche le seguenti condizioni:
L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al Superbonus, predispone adeguati controlli, sia nei confronti dei beneficiari della detrazione, ossia le persone fisiche che sostengono le spese oggetto dell’agevolazione, sia nei confronti dei general contractor, sia riguardo alle imprese subappaltanti.
In caso di violazione, gli effetti dei controlli ricadono in solido sui titolari delle detrazioni e sui fornitori in solido, qualora fosse accertato il concorso nella violazione.
Lo ha ribadito l’Amministrazione finanziaria, a seguito di un’interrogazione parlamentare.
Con l’emanazione della circolare n. 24/E/2020, è stato chiarito che il fornitore che, in buona fede, acquisisce un credito non dovuto, non perde il diritto a fruirne, perché il credito sarà oggetto di recupero nei confronti del beneficiario.
Posto che false o mendaci asseverazioni implicano la decadenza dal beneficio fiscale, i soggetti cui i danni ricadono possono intentare una causa civile, con l’obiettivo di ottenere il risarcimento di danni subiti e subendi.
La garanzia è rappresentata proprio dalla polizza di assicurazione sottoscritta obbligatoriamente dai soggetti che rilasciano le asseverazioni.
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