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Superbonus 110%, Computo Metrico: tutto quello che devi sapere

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Ultimo Aggiornamento:

Come ormai ben sappiamo, il computo metrico estimativo è uno dei documenti obbligatori che bisogna allegare alla richiesta del Superbonus 110%, ovvero all’asseverazione tecnica da trasmettere tramite il portale ENEA.

Il computo metrico è la certificazione che serve a dimostrare le spese effettuate, debitamente distinte per interventi, servizi professionali e documentazione.

Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere riguardo il computo metrico estimativo da allegare alla richiesta del Superbonus 110%.

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Superbonus 110%: computo metrico, chi deve farlo e come

Come accade con l’APE, con l’asseverazione sismica, con l’asseverazione tecnica e con tutti i documenti tecnici necessari per accedere al Superbonus 110%, anche il computo metrico dovrà essere redatto e firmato da un professionista abilitato competente.

Nel caso del computo, lo dovrà fare il progettista.

Il computo metrico deve necessariamente contenere le voci relative a:

  • I costi reali riguardanti gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali;
  • I costi reali relativi agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari;
  • Le spese sostenute per il pagamento dei servizi professionali dei tecnici;
  • Le spese sostenute per l’ottenimento della documentazione necessaria da allegare alla richiesta del Superbonus 110%.

Leggi anche: “Superbonus 110%: come calcolare la parcella del tecnico?

È importante sapere che i costi riguardanti gli interventi trainanti (ovvero quelli principali che, nel caso del condominio, possono essere eseguiti solo sulle parti comuni), devono essere separati da quelli relativi agli interventi trainati (ovvero quelli secondari che, nel caso del condominio, possono interessare sia le parti comuni che le parti private).

Sempre in relazione agli interventi che hanno come oggetto gli edifici condominiali, anche i costi sostenuti per i lavori trainati sulle singole unità dovranno essere separati tra loro, con le voci relative alle unità prese singolarmente.

Leggi anche: “Superbonus 110%: tutta la documentazione necessaria (aggiornato Ottobre 2021)

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I criteri obbligatori da rispettare: Allegato A

All’Allegato A, punto 13 del Decreto Requisiti Tecnici, sono espresse le procedure da seguire per la definizione dei prezzi da indicare.

Nell’asseverazione da trasmettere ad ENEA, il progettista dovrà attestare che i costi indicati all’interno del computo metrico estimativo rispettino correttamente i prezzi massimi relativi ad ogni intervento.

Nella compilazione del computo metrico, esistono infatti dei criteri obbligatori di cui il professionista dovrà tener conto, e che non solo dovrà rispettare, ma che dovrà anche dichiarare di aver rispettato.

I criteri sono:

  • I costi delineati per ogni tipologia di intervento non dovranno superare i prezzi medi per le opere riportati negli appositi prezzari;
  • Se nei prezzari non dovessero essere presenti le voci riguardanti alcuni specifici interventi o parte di questi, allora il tecnico stabilirà i costi in maniera analitica. Nel farlo, egli dovrà tener conto di tutte le variabili che possono applicarsi alla definizione degli importi, e potrà anche avvalersi dell’ausilio dei massimali indicati all’Allegato I del Decreto Requisiti Tecnici. Nel caso egli proceda per via analitica, egli dovrà allegare all’asseverazione una relazione firmata in cui dichiara di aver optato per la definizione dei nuovi prezzi.

Ma quali sono i prezzari ai quali il tecnico abilitato dovrà far riferimento?

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Computo metrico estimativo: i prezzari di riferimento

Secondo quanto espresso dalla normativa riguardante il Superbonus 110%, il tecnico abilitato non dovrà per forza servirsi dei prezzari ufficiali per poter delineare i prezzi. Ciò nel senso che non dovrà dimostrare a quali listini egli abbia fatto affidamento.

L’unica cosa che conta infatti è che i costi relativi agli interventi siano inferiori o uguali a quelli riportati nei prezzari ufficiali.

Chiarito questo, i prezzari ai quali far riferimento, per via dell’entrata in vigore del Decreto Requisiti Tecnici, sono differenti in base a quando è stata stabilita la data di inizio lavori.

Se gli interventi edilizi sono iniziati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 5 ottobre 2020, il progettista dovrà tener conto di una delle seguenti alternative:

  • Prezzari regionali o, per le Province autonome, provinciali;
  • Listini ufficiali o listini delle CCIAA (Camere di Commercio);
  • Prezzi correnti di mercato in base alla zona in cui è ubicato l’immobile (da considerare sempre in difetto).

Se invece i lavori edilizi sono stati avviati a partire dal 6 ottobre 2020, egli potrà riferirsi ad una delle due alternative:

  • Prezzari regionali o, per le Province autonome, provinciali;
  • Prezzari DEI.
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Prezzari e costi reali: importanti chiarimenti

È doveroso specificare che i prezzi che si trovano nei prezzari sopra indicati non riportano i costi precisi da sostenere per gli interventi, ma indicano quali siano i costi massimi applicabili. Questo in quanto uno specifico intervento può venire a costare di più o di meno in base a molti fattori esterni.

In sostanza, il professionista dovrà indicare i costi “reali” che sono necessari per l’esecuzione degli interventi, in riferimento a quella specifica pratica e a quello specifico immobile.

Dunque, qualora egli dovesse ritenere che per degli interventi siano necessari importi minori rispetto a quelli riportati nei prezzari, egli dovrà applicare fedelmente il costo reale da sostenere.

La cosa fondamentale in ogni caso è che gli importi indicati nei prezzari non siano superati.

Tuttavia, se nella compilazione del computo metrico dovessero risultare degli errori, ovvero se i costi indicati risultassero superiori a quelli dei prezzari, tali cifre non saranno considerate in relazione agli interventi descritti. In sostituzione alle cifre errate, si considereranno i prezzi massimi definiti dai prezzari di riferimento.

Ricordiamo inoltre, per chi se lo fosse chiesto, che le date di riferimento partono dal 1° luglio 2020 in quanto, prima di tale data, il Superbonus 110% non era in vigore.

Tutti i lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 potranno comunque usufruire dell’incentivo Ecobonus nella sua forma ordinaria, ovvero con aliquota variabile in base all’entità degli interventi e alla tipologia di edificio, da un minimo del 50% ad un massimo dell’85% delle spese sostenute.

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Ripartizione in SAL con cessione o sconto: cosa cambia

Per i soggetti beneficiari del Superbonus 110% che scelgono di usufruire dell’incentivo optando per una delle opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura, ci sono delle precisazioni da fare.

Chi appunto intende utilizzare il maxi-incentivo attraverso le opzioni alternative, può scegliere anche di applicare il metodo della ripartizione in SAL. Tale metodo consente di monetizzare il Superbonus 110% nel momento in cui si è eseguito il primo 30% del totale degli interventi.

Dopodiché, sarà possibile eseguire un solo altro SAL (che anche qui dovrà riferirsi almeno ad un altro 30% di lavoro eseguito), prima di quello che sarà il SAL di fine lavori.

In sostanza:

  • Si possono eseguire massimo 2 SAL oltre a quello di fine lavori;
  • Ogni SAL deve riferirsi ad una percentuale minima pari al 30% di lavori eseguiti.

Per approfondire, leggi: “Superbonus, Bonus Casa e SAL: facciamo chiarezza

Chi sceglie la ripartizione in SAL apre una sola pratica relativa agli interventi da eseguire presi nel loro complesso. Tuttavia, ogni SAL che presenterà, riporterà dati e documentazioni che si riferiscono esclusivamente alla percentuale di lavori effettivamente eseguiti.

In altre parole, i dati e i documenti allegati nel momento in cui si apre la pratica (con il primo SAL minimo del 30%), si riferiranno solo a quella percentuale di interventi. La stessa cosa accade anche con gli altri due SAL, in quanto è come se si trattasse di pratiche differenti.

L’unica eccezione riguarda proprio il computo metrico estimativo. Questo documento è l’unico che, in caso di ripartizione in SAL, deve essere allegato solamente la prima volta.

Dopodiché, non sarà richiesto di inserire nuovamente la certificazione, ma solo di aggiornare i dati e i documenti ad ogni SAL che si presenta.

Leggi anche: “Superbonus 110%, Manovra 2022: Sì fino al 2023, dal 2024 cambia tutto



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TAGS: computo metrico, documenti, enea, prezziari, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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