Con la Risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione dei nuovi Codici Tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dal Superbonus 110%.
Nello specifico, stiamo parlando qui dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione – quali cessione del credito e sconto in fattura – per le quali la Comunicazione obbligatoria è stata inviata a partire dal 1° novembre 2022.
Approfondiamo di seguito.
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Advertisement - PubblicitàL’Agenzia nel documento spiega innanzitutto perché, in relazione all’utilizzo del Superbonus 110%, sia necessario distinguere le Comunicazioni per l’esercizio delle opzioni alternative in due “categorie” differenti, ovvero:
A questo proposito si fa presente che il decreto Aiuti Quater, ha disposto delle sostanziali novità in relazione all’esercizio della cessione del credito con il Superbonus.
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In particolare, per tutte le Comunicazioni – che riguardano l’esercizio dello sconto in fattura oppure la prima operazione di cessione del credito (quella “jolly”, che può essere fatta a favore di soggetti qualificati e non) – inviate alle Entrate entro il 31 ottobre 2022, diventa possibile l’utilizzo in 10 anni.
In deroga a quanto previsto dal Decreto Rilancio per l’esercizio delle opzioni alternative, dunque, si dà la possibilità, qualora tali crediti d’imposta non siano stati ancora utilizzati, di procedere con il recupero in 10 quote di pari importo per un tempo di 10 anni (approfondisci qui).
Visto dunque che le modifiche introdotte hanno comportato, per i beneficiari, delle modalità differenti di fruizione dei crediti – sulla base del fatto che la Comunicazione sia stata inviata prima o dopo il 31 ottobre – si è reso necessario fare una precisa distinzione tra le Comunicazioni inviate entro il 31 ottobre e quelle inviate a partire dal 1° novembre 2022.
Facciamo presente comunque che questa nuova disposizione è valida esclusivamente per il Superbonus 110% e non per gli altri Bonus Casa che ammettono l’utilizzo delle opzioni alternative.
Advertisement - PubblicitàLa Risoluzione n.71/E delle Entrate istituisce, dunque, i Codici Tributo per l’utilizzo in compensazione con l’F24 dei crediti d’imposta derivanti da sconto o prima cessione Superbonus.
I Codici seguenti sono riferiti esclusivamente ai crediti per le quali la Comunicazione delle opzioni alternative è stata inviata a partire dal 1° novembre 2022, ovvero alle Comunicazioni per le quali NON è possibile utilizzare il credito d’imposta in 10 anni.
I codici tributo sono:
Per quanto riguarda invece i Codici Tributo relativi all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta relativi alle Comunicazioni inviate entro il 31 ottobre 2022, si fa presente, rimangono validi i codici istituiti dalla Risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 e dalla Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022.
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