Dopo varie peripezie del Governo, il panorama organizzativo per quanto riguarda la permanenza del SuperBonus 110% all’interno dell’ordinamento giuridico italiano è stato delineato grazie alla conversione del decreto Governance e il Piano Nazionale di ripresa e resilienza.
L’obiettivo e la speranza è quello che questo remunerativo bonus possa ottenere lo spazio che, oggettivamente, merita.
La Cilas – acronimo di Certificazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus – è uno dei tanti cambiamenti nella procedura di accesso all’agevolazione: eccone i punti cardine.
Sommario
Nella formulazione originaria del Superbonus, per poter accedere all’agevolazione ed attestare l’effettiva regolarità, era necessario presentare un numero molto elevato di certificazioni, richiedere visti e conformità e altro. Ad oggi, con l’entrata in vigore della Cilas, queste procedure vengono fortemente snellite: adesso è possibile presentare al Comune la Cila senza aver bisogno dell’attestazione dello stato legittimo.
Lo stato legittimo era l’ostacolo con cui i proprietari degli immobili passibili di Superbonus 110% si sono scontrati più volte.
In linea generale, consisteva in una documentazione molto grande, la quale attestava la regolarità con il piano urbanistico e altri punti del bonus: i Comuni avevano difficoltà a reperire questa mole di documenti, anche a causa delle restrizioni Covid.
Adesso, per beneficiare del bonus basta presentare la Cilas che, per l’occasione, è stata resa Unica per tutta Italia, a prescindere dai piani organizzativi interni di ogni Comune o Regione: le intenzioni di snellire e rendere accessibile il bonus a tutti sono evidenti.
Il modulo unico è stato deliberato in senso favorevole il 4 Agosto dalla conferenza unificata, con la precisazione che non troverà applicazione nel caso in cui per l’accesso al Superbonus 110% vi sia la necessità di demolire e ricostruire l’immobile. In quest’ultimo caso, infatti, è ancora necessario presentare la documentazione integrale.
Advertisement - PubblicitàCoerentemente alla volontà dichiarata dall’Esecutivo Draghi di snellire e rendere davvero accessibile la detrazione a più persone, il contenuto che deve possedere la Cilas per poter essere valida è stato precisamente individuato dalla stessa legge che lo introduce.
Il modulo Cila-Superbonus si compone di quattro parti – tutte essenziali per la corretta validità – e deve essere infine accompagnato dal classico modulo di dichiarazione e informazione del trattamento dei dati personali, in ossequio al regolamento Europeo in materia di privacy.
Prima parte: Indicazioni soggettive;
Nella Cilas è necessario indicare senza errori tutte le indicazioni anagrafiche della persona che richiede il bonus – che può essere un ente, un privato oppure un condominio – ovvero un delegato abilitato tramite apposita procura. Il modulo Cilas continua richiedendo poi di indicare il titolo giuridico sull’immobile, proprietà ad esempio, e le indicazioni generiche delle opere che verranno realizzate, le quali saranno poi approfondite nella parte successiva.
Infine è necessario indicare i dati di chi eseguirà i lavori e le attestazioni necessarie, indicare il rispetto degli obblighi di sicurezza dei lavori e infine i tecnici incaricati al rispetto delle norme minime sui materiali da impiegare durante la costruzione. La mole di dati è importante, ma assolutamente facile da reperire.
Seconda parte: asseverazioni e dichiarazioni del progettista;
Terminata l’individuazione dei soggetti e dello dichiarazioni generali sull’immobile, la Cilas richiede al progettista incarico della responsabilità dei lavori di fornire una serie di dichiarazioni e documenti che saranno utili a chi di dovere per la verifica della rispondenza ai requisiti del bonus.
Innanzitutto, il tecnico progettista dovrà dichiarare qual è il tipo di intervento che giustifica il SuperBonus 110% – ad esempio installazione del cappotto termico ovvero pompa di calore – descrivendo sinteticamente come si svolgeranno i lavori.
Inoltre, devono essere indicati e prodotti anche tutte le comunicazioni, documenti, segnalazioni e asseverazioni che la legge richiede e che devono essere acquisiti. In questa fase, quindi, il progettista non ha grande margine di movimento in quanto è estremamente legato al rispetto delle disposizioni normative in materia: solo alla fine del modulo è presente una tabella entro la quale il progettista può indicare note o altre dichiarazioni particolari che non sono altrimenti previste.
Terza parte: riepilogo della documentazione allegata alla Cilas;
Nella parte finale delle dichiarazioni del modulo Cilas ci sono tanti riquadri entro cui è possibile barrare tutti i documenti che sono stati allegati, fra quelli richiesti, ed indicarne di nuovi nel caso non ancora allegati. Questa parte è molto importante in quanto funge sia da checklist per il soggetto che presenta la Cilas, permettendogli di non dimenticare nulla, sia per gli organi di controllo, i quali potranno verificare in prima occhiata subito qual è la documentazione sicuramente allegata e velocizzare i lavori di controllo e vigilanza.
Quarta Parte: informativa privacy Reg. UE 679\2016
L’informativa sulla privacy richiede solo di apporre la firma, sia del dichiarante che del progettista, e contiene una serie di impegni del Comune al mantenimento e alla conservazione dei dati personali, il fatto che questi non saranno utilizzati per motivi diversi a quelli per cui sono stati presentati, oltre che ai rimedi esperibili in caso di violazione.
Questo è il contenuto minimo della Cilas.
Advertisement - PubblicitàCon l’ingresso in vigore della Cilas per poter accedere al bonus, sono stati modificati anche i parametri per i quali è possibile perdere l’agevolazione. Per questo motivo è bene essere sicuri quando si presenta la Cila Superbonus al Comune.
In linea generale, la detrazione si perde se non si è presentata la Cilas oppure gli interventi indicati sono diversi da quelli effettivamente realizzati. Inoltre, è causa di perdita anche la mancata attestazione dei dati dell’immobile o il titolo abilitativo, soprattutto in relazione al periodo in cui è stato costruito l’immobile.
Piccola precisazione: anche le dichiarazioni mendaci rispetto a taluni punti causano la perdita del beneficio, tuttavia in questo caso possono esporre anche a sanzioni penali. Infine, l’eventualità di eseguire variazioni rispetto al progetto previsto nella Cilas può essere ammessa, tuttavia deve essere comunicata alla fine dei lavori, indicando inoltre con una descrizione gli interventi eseguiti.
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