Con la sentenza n. 1262 del 24 luglio 2021, il TAR Bari fornisce nuove spiegazioni riguardo all’applicazione e al “potere” della Super SCIA, a confronto con le caratteristiche relative al Permesso di Costruire.
Nello stesso oggetto di argomento si parla inoltre del concetto di opere “di minore rilevanza”, in relazione all’obbligo di richiedere l’autorizzazione sismica per poter avviare gli interventi edilizi.
Approfondiamo i temi di seguito.
Sommario
Oggetto della sentenza è un ricorso proposto da una cittadina proprietaria di alcune opere ritenute abusive dal Comune, e dichiarate quindi da demolire.
Le opere in questione consistono in tre muri perimetrali, realizzati sul piano superiore di un’abitazione già esistente, delle seguenti dimensioni:
Il Comune ha ordinato la demolizione dei manufatti in quanto gli interventi eseguiti, non avendo comportato la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, ma sono consistiti unicamente nell’ampliamento di un immobile già esistente, non possono rientrare tra quelli classificabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
Il Comune insiste che le opere suddette siano da considerare a tutti gli effetti come “nuova costruzione”, e che pertanto per la realizzazione fosse obbligatorio richiedere il Permesso di Costruire.
Ma c’è di più. Secondo quanto sostenuto dal Comune, l’immobile oggetto di interventi è ubicato in area paesaggistica protetta, e quindi sussistono dei vincoli che non consentono la realizzazione degli interventi di cui agli art. 3 e 4 della Legge Regionale n. 14/2009.
D’altro canto, la ricorrente dichiara che le suddette opere sono state realizzate nel rispetto di ogni normativa di interesse edile, urbanistico e sismico.
A dimostrazione di ciò, la donna afferma di aver presentato regolare richiesta di titolo abilitativo per eseguire gli interventi, quale Super SCIA alternativa al PDC. Sostiene inoltre che le opere eseguite rientrino tra quelle considerate come “di minore rilevanza”, e quindi per essere realizzate non necessitano dell’autorizzazione sismica.
La ricorrente fa presente infine di aver ottenuto inoltre l’autorizzazione paesaggistica semplificata con la quale sono stati concessi gli interventi eseguiti in area vincolata.
Advertisement - PubblicitàAffrontiamo quindi le argomentazioni punto per punto, iniziando dalla Super SCIA.
Il TAR Bari concorda con quanto affermato dalla ricorrente, ovvero che la Super SCIA alternativa al PDC fosse il titolo abilitativo esatto per conseguire gli interventi edilizi realizzati.
Infatti la Super SCIA (anche detta SCIA 2 o SCIA Alternativa) non è altro che la “sorella maggiore” della SCIA tradizionale. Questo nuovo titolo edilizio è stato introdotto con il Decreto SCIA 2 nel 2016, che ha inoltre rivoluzionato le categorie degli interventi edilizi.
È necessario chiedere la Super SCIA per eseguire interventi di:
Vista la complessità dei lavori, non è possibile avviare gli interventi nel momento stesso in cui si fa richiesta della SCIA Alternativa. Sarà necessario attendere minimo 30 giorni per iniziare i lavori.
Essendo che la ricorrente ha eseguito nell’edificio preesistente dei soli interventi volti all’ampliamento della volumetria complessiva, il TAR dispone che tali lavori possono essere eseguiti con la Super SCIA.
Advertisement - PubblicitàRiguardo invece all’accusa mossa dal Comune riguardante la mancanza dell’autorizzazione sismica per poter procedere agli interventi, ecco quanto disposto dal Tribunale.
Anche in questo caso il TAR dà ragione alla cittadina, in quanto l’area di ubicazione dell’immobile conta un valore di accelerazione al suolo pari a 0,1854. Il Comune di interesse si trova in Zona 2 del rischio sismico e quindi rientra tra gli interventi:
“di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3”.
Dunque, ai sensi dell’art. 94-bis, comma 1, lettera b n. 1 del TUE, tali interventi rientrano tra quelli classificabili come “di minore rilevanza”, realizzabili senza la necessità di ottenere l’autorizzazione sismica.
Alle stesse argomentazioni si lega quindi il terzo punto trattato nella sentenza, ovvero quello che riguarda i vincoli paesaggistici, per i quali la ricorrente ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica semplificata.
Visto il fatto che tali interventi rientrano tra quelli di minore o lieve entità, riguardo all’autorizzazione paesaggistica si deve far riferimento all’Allegato B del DPR n. 31 del 13 febbraio 2017.
L’autorizzazione paesaggistica semplificata, tra gli altri interventi, ammette anche quelli che comportano:
“incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti”.
Dall’analisi della relazione tecnica presentata dalla ricorrente, risulta che l’aumento di volumetria non ha superato il limite del 10%.
Per questi motivi, il TAR accoglie tutti i motivi di ricorso della donna, e dispone l’annullamento dell’ordinanza di demolizione delle opere eseguite.
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